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lo stesso vale per una suoneria di allarme generica

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AGGIORNATO IL 06/05/2024

suoneria-cellulare-smartphone-allarmeUna suoneria di allarme o di telefono cellulare non può essere registrata come marchio sonoro all’interno dell’UE perché considerata troppo banale. Lo ha stabilito una sentenza del Tribunale dell’UE, interpellato a seguito di una richiesta di registrazione da parte di una società brasiliana di un segno sonoro per supporti elettronici di diffusione di informazioni quali le applicazioni per tablet e smartphone.

Decisa è stata la risposta negativa da parte dell’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) motivata dall’assenza nella suoneria del carattere distintivo, requisito fondamentale ed imprescindibile per la registrazione di un qualsiasi marchio. Tale decisione veniva confermata poi anche dal Tribunale.

Apriamo una piccola parentesi: la capacità distintiva implica che non possono essere registrati come marchio d’impresa i segni privi di tale carattere, cioè:

  1. Le denominazioni generiche di prodotti o servizi di uso comune, in quanto appartengono a tutti: ad esempio non può certo essere richiesto l’uso esclusivo di termini come “bio”, “latte” etc.;
  2. Le indicazioni puramente descrittive, cioè quando il nome del marchio coincide con il prodotto o servizio che deve rappresentare, o quando ne racconta solo le caratteristiche. Ad esempio il nome del marchio di una porta è “super porta” (ne abbiamo parlato qui). 

Come regola generale il cosiddetto “marchio sonoro” deve essere considerato alla stregua di tutti i marchi “tradizionali”, cioè quelli comunemente rappresentati da segni grafici o verbali e, pertanto, per poter essere registrato si deve poter distinguere dagli altri proprio come un marchio “tradizionale”.

L’EUIPO in una decisione di una decina di anni fa chiarì anche le modalità di deposito di un marchio sonoro: venne cioè chiarito che quando si richiede la registrazione di un marchio comunitario sonoro mediante procedura telematica, si può depositare come allegato anche un documento sonoro contenente il suono in formato MP3 (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

Quale tipo di tutela è possibile

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AGGIORNATO IL 16/11/2020

tutela appVista l’attuale diffusione delle “app” per smartphone e tablet, i relativi sviluppatori ci pongono spesso la domanda su come sia possibile proteggerla in modo da tutelarsi ed impedire ad altri di copiarla. E’ possibile proteggere un'”app” attraverso la tutela concessa dalla legge sul diritto d’autore per i programmi per elaboratori e i software (ne abbiamo parlato qui).

Le “app” sono sostanzialmente dei software per apparecchi elettronici, studiate appositamente per svolgere diverse funzioni sul dispositivo mobile sul quale sono installate (tablet, pc, smartphone…). Tra le “app” troviamo ad esempio le “utilities” che ti aiutano nella vita quotidiana, che hanno come scopo quello di dare informazioni di vario genere o di soddisfare vari tipi di richieste ed esigenze.

La legge n. 633/1941 sul diritto d’autore tutela i software paragonandoli alle opere letterarie cioè alle creazioni intellettuali. Pertanto, come per le opere dell’ingegno, i diritti su un’app/software si acquisiscono al momento della sua creazione; colui a cui viene attribuita la paternità acquista i diritti su quell’opera nel momento in cui viene ideata, e la tutela offerta dal diritto d’autore dura per tutta la vita del suo autore e sino a 70 anni dopo la sua morte.

Ricordiamo che i diritti che si acquisiscono sono di due tipi: morali e patrimoniali. Il diritto morale (cioè quello che decreta la paternità dell’opera) è inalienabile, mentre i diritti patrimoniali possono essere trasferiti e consistono sostanzialmente nei diritti di utilizzazione economica dell’app (cioè il diritto di pubblicarla, di diffonderla e di commercializzarla).

Per poter sfruttare i diritti patrimoniali è opportuno depositare l’app presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (presso la SIAE). Per registrare un programma, il richiedente dovrà trasmettere alla SIAE una dichiarazione (mod. 349) nella quale andranno indicati gli autori effettivi del software, il luogo e la data di pubblicazione dello stesso con allegato un esemplare del programma fissato su supporto digitale contenente il codice sorgente o l’applicativo, oppure entrambi.

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

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