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Può un marchio rimpiazzare il diritto d’autore?

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AGGIORNATO IL 13/03/2023

rimpiazzo diritto autoreSupponiamo di voler registrare come marchio un’opera figurativa ripresa dal lavoro creativo di un grande artista del passato, il cui diritto d’autore risulta ormai cessato perchè giunto a fine vita: è possibile legalmente una simile condotta?

Ricordiamo che il diritto d’autore consente lo sfruttamento economico di un’opera per tutta la vita dell’autore e sino a 70 anni dopo la sua morte. Dopo questo periodo l’opera diventa di pubblico dominio e non verrà richiesta più alcuna autorizzazione allo sfruttamento né tantomeno potrà essere richiesto alcun compenso (ne abbiamo parlato qui).

In questa sede ci domandiamo se la registrazione di un marchio uguale (o molto simile) all’opera originaria possa “rimpiazzare” il diritto d’autore ormai decaduto, cioè se sia possibile utilizzare lo stratagemma della registrazione del marchio da rinnovare all’infinito.

La diatriba è stata affrontata e dipanata da una innovativa sentenza del Tribunale di Bari che ha visto contendersi tra le parti l’utilizzo dell’immagine di un personaggio cult dei fumetti, “Betty Boop”. La sentenza ha in sostanza affermato che la registrazione come marchio del personaggio di fantasia “Betty Boop” può avvenire ma la sua tutela riguarderà solo determinati elementi distintivi scelti dal suo titolare.

Ne consegue che chi non è autore dell’opera non può furbamente convertire un diritto d’autore anche se decaduto in un marchio. La registrazione sarà possibile solo in una determinata rappresentazione grafica del personaggio e solo con gli elementi identificativi scelti che gli conferiscono carattere distintivo e originalità ma il suo titolare non potrà godere dell’esclusiva per lo sfruttamento economico della “generica” immagine.

Vedi anche:

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AGGIORNATO IL 23/10/2023

SIAE gratis under 30Iscrizione gratuita alla SIAE per gli under 30: nessun pagamento di tasse (solo una marca da bollo da €32) all’atto dell’iscrizione per i giovani autori, i quali saranno esonerati anche dal pagamento della quota annuale sino al 31 dicembre dell’anno di compimento del trentesimo anno di età.

Dal 1° gennaio successivo al compimento del 30° anno di età, la quota annuale dovrà essere versata (come per tutti gli over 30) e sarà pari ad €148 più €2 (associati) oppure €58 (iva inclusa) più €32 (mandanti). Invitiamo a consultare la tabella a seguente link.

Ricordiamo che il diritto d’autore nasce con la creazione dell’opera stessa e l’autore non deve far nulla per attivarla. Per dimostrare però che la propria opera è nata prima di un’altra è sufficiente depositarne una copia presso la SIAE, la quale registra la data di deposito da cui decorrono il diritto morale di paternità dell’opera ed il diritto esclusivo di sfruttamento economico, cioè il diritto di diffusione e riproduzione.

La SIAE non serve però solo a certificare la data di creazione di un’opera:
la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) è un ente di diritto pubblico, la cui funzione è quella di gestire i diritti di sfruttamento economico sulle opere dell’ingegno di carattere creativo in nome e per conto dei propri associati.

Questo significa che il titolare di un diritto d’autore, ovvero ad esempio l’autore di un’opera artistica, può delegare la SIAE di gestire in suo conto tutto ciò che attiene lo sfruttamento economico della/e sua/e opera/e (ne abbiamo parlato qui).

Il diritto di sfruttamento economico dell’opera dura per tutta la vita dell’autore e sino a 70 anni dopo la morte; trascorso tale periodo l’opera diventa di pubblico dominio. 

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