Tag Archives: opera fotografica

i criteri per riconoscerle

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AGGIORNATO IL 29/05/2023

distinzione-tra-opera-e-semplice-fotografiaDue recenti sentenze del Tribunale di Milano forniscono dei criteri di valutazione per riconoscere un’opera fotografica e distinguerla da una semplice fotografia; è importante riconoscere a quale tipologia appartenga una fotografia, poiché in funzione di ciò si può stabilire a quale tutela abbia diritto.

Le semplici fotografie sono immagini di persone o elementi della vita reale ottenute con un procedimento fotografico che chiunque può eseguire; le opere fotografiche invece sono fotografie dotate di carattere creativo, connotate da evidenti tratti di originalità, che permettono di riconoscere l’impronta personale del suo autore e l’espressione inventiva della sua personalità.

Per la tutela delle prime si fa riferimento alla normativa riguardante il diritto connesso che dura 20 anni dalla produzione della fotografia; per le seconde si applica invece la tutela sul diritto d’autore che prevede protezione per tutta la vita del suo autore e sino a 70 anni dopo la sua morte (ne abbiamo parlato qui).

Per il Tribunale di Milano le fotografie costituiscono delle opere se sussiste un personale apporto creativo da parte del suo autore, tale da contraddistinguerle dalla mera riproduzione di elementi della vita reale quali possono essere, come è stato nel caso di specie, immagini di torte o dolci prive di originalità.

La buona tecnica fotografica come l’oggetto riprodotto nell’immagine non sono sufficienti per conferire ad una fotografia la valenza di “opera”; perchè ciò avvenga, elementi imprescindibili sono senz’altro la creatività, l’originalità e la capacità di suscitare emozioni in chi le guarda e tali da donare alla fotografia connotati di capolavori d’autore.

Una considerazione finale: la decisione sulla distinzione sarà sempre soggettiva e aleatoria perché spetterà ad un giudice definire un’immagine fotografica come opera capace di trasmettere emozioni o meno; pertanto tale verdetto sarà sempre assolutamente personale e opinabile.

E’ importante quindi l’originalità e la virtù creativa che fanno dell’immagine fotografica un’opera unica ed irripetibile, degna di ottenere una tutela legale.

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il caso verybello.it 

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AGGIORNATO IL 05/06/2023

L’associazione nazionale fotografi professionisti ha contestato al Ministero dei beni culturali e del turismo l’utilizzo abusivo di immagini e fotografie pubblicate sul portale www.verybello.it, messo a punto dal Ministero per promuovere gli eventi culturali in occasione di Expo 2015.

La vicenda ha dell’incredibile vista la funzione pubblica e rappresentativa del Ministero; a far nascere la contestazione dell’associazione nazionale fotografi, è stato il punto 2 della pagina “Termini e condizioni” il quale recita “…le immagini pubblicate, nel rispetto dei diritti degli autori dei contenuti raffigurati, sono considerate di pubblico dominio salvo diversa indicazione espressa e provengono in gran parte da Internet o comunque da fonte liberamente accessibile…”

L’associazione contesta fermamente queste affermazioni poiché il fatto che una foto sia presente su internet non significa che sia liberamente utilizzabile da chiunque; in generale infatti, le immagini e le fotografie presenti sulla rete non sono di pubblico dominio salvo se espressamente indicato dal suo autore, anche se la fonte è “liberamente accessibile”.

Le opere fotografiche sono tutelate dal diritto d’autore e, in particolare, il diritto nasce nel momento in cui avviene la creazione della fotografia (ne abbiamo parlato qui); come tutte le opere coperte da diritto d’autore, non occorre quindi provvedere a nessuna registrazione per ottenere il riconoscimento dell’opera.

A partire dalla data di creazione decorrono i seguenti diritti:

  • Il diritto morale di paternità dell’opera è personale ed inalienabile e comprende anche il diritto all’integrità dell’opera, cioè alla tutela dell’opera da modifiche arbitrariamente apportate senza consenso dell’autore;

  • Il diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera invece, cioè il diritto di diffusione e riproduzione, può essere ceduto o alienato.

Pertanto, quando si utilizzano immagini prelevate da internet occorre rispettare la normativa sul diritto d’autore, per cui se si tratta di opere fotografiche non sarà possibile utilizzare l’immagine o modificarla se non ottenendone dal titolare il permesso o facendone una copia ad esclusivo uso personale.

In base alle diverse tipologie di fotografie avremo le:

  1. opere fotografiche – è necessaria l’autorizzazione dell’autore;
  2. semplici fotografie – è necessaria la citazione della fonte dell’opera, del titolo, della data di creazione e del suo autore.
  3. riproduzioni fotografiche – liberamente utilizzabili.

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AGGIORNATO IL 09/05/2022

Ogni social network ha specifiche differenti in relazione alla tutela del diritto d’autore, ma il denominatore comune è che nessuno di essi è estraneo al problema…i guai, il più delle volte, sono di chi utilizza impropriamente la grossa mole di materiale (foto, immagini, testi ecc.) disponibile sui social e coperta da diritto d’autore.

Ricordiamo che il diritto d’autore nasce con la creazione di un’opera, senza che sia necessario alcun tipo di deposito o registrazione (ne abbiamo parlato qui), e pertanto ogni forma di espressione della creatività dell’autore (letteraria, musicale, figurativa ecc.) ne è coperta.

I social network prevedono un agevole ed immediato sistema di pubblicazione e condivisione di foto-articoli-immagini e quindi per l’utente, soprattutto se molto giovane, risulta difficile visualizzare con chiarezza la linea di demarcazione che separa il lecito dall’illecito.

Come regola generale, quando si decide di pubblicare una foto o un’immagine non di nostra proprietà è indispensabile chiedere l’autorizzazione al suo titolare (approfondimento in questo articolo), o per le citazioni è necessario indicare la fonte dalla quale si estrae (approfondimento in questo articolo).

Ciò implica che se si desidera una blanda tutela per un qualcosa di proprietà pubblicato su un social, si può apporre una dicitura con cui esplicitamente si informa della proprietà di una foto pubblicata ed il divieto di utilizzarla senza l’espresso consenso del suo autore, cioè informare in maniera chiara riportando i dati dell’autore, la data ed il nome se ha un titolo.

Una ricerca condotta dal Sole 24 ore ha evidenziato che c’è una scarsa conoscenza della normativa che disciplina il diritto d’autore; una buona percentuale di persone, ben il 29%, ritiene che sia possibile utilizzare liberamente una foto pubblicata su Facebook senza chiederne l’autorizzazione al suo autore.

Al fine di adeguare il diritto d’autore all’era digitale, di recente è stato approvato un nuovo decreto legislativo di attuazione della normativa europea sul diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (ne abbiamo parlato qui).

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dispute tra grafici e committenti

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AGGIORNATO IL 01/03/2021

lavori di graficaSupponiamo di voler realizzare un volantino o un depliant per pubblicizzare la nostra attività o i nostri prodotti e/o servizi; a tal fine decidiamo di rivolgerci ad uno studio grafico per affidargli il lavoro di realizzazione.

Supponiamo che in seguito si voglia utilizzare il medesimo lavoro svolto dallo studio grafico per altri impieghi; la domanda è “possiamo farlo?”. È possibile sfruttare la grafica di un lavoro commissionato ad altri, farla propria ed utilizzarla per altri scopi?

Una volta commissionato il lavoro e pagato il grafico, sembrerebbe che di quel lavoro si possa disporre liberamente; la questione è però tutt’altro che chiara ed è oggetto di frequenti controversie e dibattiti. Il primo aspetto da considerare è l’esistenza o meno di un accordo scritto in cui vengono definiti con chiarezza tutti i vari punti del lavoro da svolgere.

In generale è infatti buona regola formalizzare con chiarezza per iscritto tutti i punti del lavoro da commissionare, cioè cosa dovrà fare il grafico, il suo compenso e chi ne acquisterà la titolarità; se non viene regolamentato per iscritto il lavoro da commissionare, esso viene considerato legalmente come opera artistica ed è coperto dal diritto d’autore.

Il diritto d’autore protegge la forma espressiva delle opere creative, ovvero ogni espressione della creatività dell’autore: opere letterarie, opere musicali, opere coreografiche o pantomimiche, opere figurative, disegni e opere architettoniche, opere cinematografiche audiovisive, opere fotografiche, programmi per elaboratore, banche di dati (ne abbiamo parlato qui).

In quest’ultimo caso la titolarità del lavoro grafico spetterà pertanto al creatore dell’opera e non al committente; quest’ultimo potrà quindi utilizzarlo solo per lo scopo per il quale il lavoro è stato commissionato.

Lo studio grafico godrà cioè della paternità dell’opera che nasce con la sua creazione e potrà utilizzarla economicamente cedendone a sua discrezione i diritti di sfruttamento, sempre nel caso, ribadiamo, che nulla sia stato previamente precisato nell’eventuale contratto tra lui ed il committente.

In definitiva è dunque consigliabile, per evitare di trovarsi in spiacevoli situazioni, prendere l’abitudine di mettere tutto nero su bianco attraverso un contratto sottoscritto dalle parti.

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Diritti sulle fotografie

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AGGIORNATO IL 12/06/2023

opera fotograficaLa tutela delle opere fotografiche si basa sulla distinzione di tre categorie di opere:

  • riproduzioni fotografiche: pure e semplici riproduzioni di scritti, documenti, disegni tecnici o oggetti simili.
  • semplici fotografie: immagini di persone o elementi della vita reale ottenute con un procedimento fotografico che chiunque può eseguire;
  • opere fotografiche: fotografie dotate di carattere creativo, connotate da evidenti tratti di originalità che permettono di riconoscere l’impronta personale del suo autore, e l’espressione inventiva della sua personalità.

Le riproduzioni fotografiche non godono di una specifica protezione in quanto sono liberamente utilizzabili, mentre le restanti due categorie posseggono due aspetti comuni:

  1. il diritto nasce nel momento in cui avviene la creazione della fotografia e non alla morte dell’autore;
  2. per godere di tutela, l’immagine deve essere accompagnata da: nome del fotografo, data di produzione della fotografia, nome dell’autore di un’eventuale opera fotografata.

Le distinguono, invece, i differenti diritti da rivendicare e la durata degli stessi:

  • per la tutela delle semplici fotografie si fa riferimento alla normativa riguardante il diritto connesso, essa dura 20 anni dal momento della produzione e l’autore gode del diritto di esclusiva sulla riproduzione e/o diffusione del materiale fotografato e del diritto ad un compenso in caso di utilizzo delle sue foto, a condizione che queste riportino i dati sopracitati (nome del fotografo, data di produzione della fotografia, nome dell’autore di un’eventuale opera fotografata);
  • per la tutela di un’opera fotografica si fa riferimento alla normativa del diritto d’autore, ed il creatore dell’opera gode sia di diritti morali, ossia la paternità dell’opera, di diritti di inedito e di diritto di integrità della stessa, sia di diritti patrimoniali, che durano per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte.

Anche quando si utilizzano immagini da internet occorre rispettare la normativa per cui se si tratta di opere fotografiche non sarà possibile utilizzare l’immagine o modificarla se non ottenendone dal titolare il permesso o facendone una copia ad esclusivo uso personale; in caso di semplici fotografie, esse sono liberamente utilizzabili se non riportano i requisiti che la legge impone, ossia nome del fotografo, data di creazione, nome dell’autore dell’eventuale opera ritratta (ne abbiamo parlato qui).

Riassumendo in base alle diverse tipologie di fotografie avremo quindi le:

  1. opere fotografiche – è necessaria l’autorizzazione dell’autore;
  2. semplici fotografie – è necessaria la citazione della fonte dell’opera, del titolo, della data di creazione e del suo autore;
  3. riproduzioni fotografiche – liberamente utilizzabili.

La legge sul diritto d’autore sancisce che l’attività di intermediazione, sotto qualsiasi forma di intervento, sia riservata esclusivamente alla SIAE(Società Italiana Autori ed Editori), ed in particolare per quanto concerne le fotografie, alla sezione OLAF (Opere Letterarie, Artistiche, Figurative), la quale amministra facoltativamente i diritti connessi alle opere creative, fra cui quelle fotografiche.

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