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Nov 25 2011

Opere fotografiche

Diritti sulle fotografie

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AGGIORNATO IL 12/06/2023

opera fotograficaLa tutela delle opere fotografiche si basa sulla distinzione di tre categorie di opere:

  • riproduzioni fotografiche: pure e semplici riproduzioni di scritti, documenti, disegni tecnici o oggetti simili.
  • semplici fotografie: immagini di persone o elementi della vita reale ottenute con un procedimento fotografico che chiunque può eseguire;
  • opere fotografiche: fotografie dotate di carattere creativo, connotate da evidenti tratti di originalità che permettono di riconoscere l’impronta personale del suo autore, e l’espressione inventiva della sua personalità.

Le riproduzioni fotografiche non godono di una specifica protezione in quanto sono liberamente utilizzabili, mentre le restanti due categorie posseggono due aspetti comuni:

  1. il diritto nasce nel momento in cui avviene la creazione della fotografia e non alla morte dell’autore;
  2. per godere di tutela, l’immagine deve essere accompagnata da: nome del fotografo, data di produzione della fotografia, nome dell’autore di un’eventuale opera fotografata.

Le distinguono, invece, i differenti diritti da rivendicare e la durata degli stessi:

  • per la tutela delle semplici fotografie si fa riferimento alla normativa riguardante il diritto connesso, essa dura 20 anni dal momento della produzione e l’autore gode del diritto di esclusiva sulla riproduzione e/o diffusione del materiale fotografato e del diritto ad un compenso in caso di utilizzo delle sue foto, a condizione che queste riportino i dati sopracitati (nome del fotografo, data di produzione della fotografia, nome dell’autore di un’eventuale opera fotografata);
  • per la tutela di un’opera fotografica si fa riferimento alla normativa del diritto d’autore, ed il creatore dell’opera gode sia di diritti morali, ossia la paternità dell’opera, di diritti di inedito e di diritto di integrità della stessa, sia di diritti patrimoniali, che durano per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte.

Anche quando si utilizzano immagini da internet occorre rispettare la normativa per cui se si tratta di opere fotografiche non sarà possibile utilizzare l’immagine o modificarla se non ottenendone dal titolare il permesso o facendone una copia ad esclusivo uso personale; in caso di semplici fotografie, esse sono liberamente utilizzabili se non riportano i requisiti che la legge impone, ossia nome del fotografo, data di creazione, nome dell’autore dell’eventuale opera ritratta (ne abbiamo parlato qui).

Riassumendo in base alle diverse tipologie di fotografie avremo quindi le:

  1. opere fotografiche – è necessaria l’autorizzazione dell’autore;
  2. semplici fotografie – è necessaria la citazione della fonte dell’opera, del titolo, della data di creazione e del suo autore;
  3. riproduzioni fotografiche – liberamente utilizzabili.

La legge sul diritto d’autore sancisce che l’attività di intermediazione, sotto qualsiasi forma di intervento, sia riservata esclusivamente alla SIAE(Società Italiana Autori ed Editori), ed in particolare per quanto concerne le fotografie, alla sezione OLAF (Opere Letterarie, Artistiche, Figurative), la quale amministra facoltativamente i diritti connessi alle opere creative, fra cui quelle fotografiche.

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