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Il significato delle denominazioni

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L’Italia è il paese europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall’Unione Europea. Le denominazioni– Dop, Igp, Stg – hanno l’obiettivo di tutelare gli standard qualitativi dei prodotti agroalimentari, salvaguardarne i metodi di produzione, fornire ai consumatori informazioni chiare sulle caratteristiche che conferiscono valore aggiunto ai prodotti. Questo enorme patrimonio informativo per il consumatore è assicurato dal rispetto di disciplinari di produzione.

Cosa significano gli acronimi Dop, Igp e Stg?

Dop – Denominazione di origine protetta

La denominazione di origine protetta è un nome che identifica un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un determinato paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

Igp – Indicazione geografica protetta

L’indicazione geografica protetta è un nome che identifica un prodotto anch’esso originario di un determinato luogo, regione o paese, alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

Stg – specialità tradizionale garantita

I prodotti riconosciuti Stg seguono specifici metodi di produzione e ricette tradizionali. Materie prime ed ingredienti utilizzati tradizionalmente rendono questi prodotti delle specialità, a prescindere dalla zona geografica di produzione. Attualmente sono state riconosciute 3 specialità tradizionali garantite: la mozzarella, la pizza napoletana e l’ amatriciana tradizionale.

Il riconoscimento

Il riconoscimento e la tutela delle denominazioni prevede un vero e proprio lavoro di rete del Sistema Italia, con il Ministero che da un lato interagisce con le amministrazioni locali ed europee, dall’altro con la filiera di produzione delle denominazioni. Un vero e proprio processo di sinergie e di ecosistema che vuole essere una garanzia per il consumatore sulla qualità ed il valore dei prodotti riconosciuti come Dop, Igp, Stg.

Tutti gli approfondimenti sulle procedure sono disponibili sul sito Mipaaf

Fonte: Dop Igp Politiche Agricole

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spesso di Italiano c’è solo il nome!

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AGGIORNATO IL 09/06/2025

Un consumatore attento che voglia acquistare un prodotto alimentare 100% italiano, non si limita a leggere sull’etichetta “Prodotto in Italia” ma guarda anche la provenienza delle materie prime, arrivando a scoprire che molti alimenti che consumiamo ogni giorno di Italiano hanno solo il nome.

L’origine del problema è perchè spesso la coltivazione in Italia delle materie prime quali ad esempio grano, riso, pomodoro, frutta, arriva solo a soddisfare il fabbisogno interno della nostra nazione ma non è in grado di coprire la domanda estera; le aziende quindi sono costrette ad importare materie prime.

E qui molte aziende si fanno “prendere la mano”, arrivando alla frode o a comportamenti ingannevoli per i consumatori: ad esempio è di questi giorni la notizia del maxi sequestro di oltre 4mila tonnellate tra prodotti finiti e semilavorati, operato dai carabinieri nell’ambito dell’inchiesta della procura di Livorno sulle passate di pomodoro dell’azienda Petti, ottenute da concentrato di pomodoro proveniente da paesi extra Ue e spacciato per pomodoro 100% italiano o 100% toscano.

Un altro esempio pratico riguarda un alimento sempre presente sulle nostre tavole: la pasta. Una confezione di pasta che riporta la bandiera italiana e il nome italiano potrebbe erroneamente far pensare che anche il grano sia italiano. In realtà andando a leggere con attenzione l’etichetta, si potrebbe rimanere delusi nello scoprire che la maggior parte delle aziende utilizza grano coltivato solo in parte in Italia, la restante parte spesso è di provenienza Ue e non Ue.

Vediamo cosa dice la legge. Secondo il vigente Regolamento Europeo n. 775 del 2018 in etichetta è obbligatorio precisare l’origine del grano (ingrediente primario) se la sua provenienza è diversa da quella del segno riportato sulla confezione (cioè dal suo prodotto), questo per non portare in confusione il consumatore. Questo obbligo di indicazione di origine dell’ingrediente primario introdotta dal citato Regolamento Europeo, divenuto applicabile dal 1° aprile 2020, non riguarda però i prodotti a marchio DOP, IGP e STG e i marchi registrati: se è il marchio stesso di un prodotto a rievocare l’origine, non è necessario precisare la provenienza dell’ingrediente primario, anche nell’ipotesi in cui quest’ultima risultasse diversa da quella che il marchio richiama. E questo capiamo bene non tutela il Made in Italy dal pericoloso e dilagante fenomeno dell’Italian Sounding

In Italia invece sono attualmente in vigore i decreti interministeriali che prevedono l’obbligo di indicare in etichetta l’origine non solo per la pasta ma anche per il riso e derivati del pomodoro, obbligo che è stato prorogato sino al 31/12/2021.

Oggi ben visibili sulle etichette italiane si trovano, tornando all’esempio della pasta, le seguenti diciture:
a) paese di coltivazione del grano: nome del paese nel quale il grano viene coltivato;
b) paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: paesi Ue, paesi non Ue, paesi Ue e non Ue;
c) se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri paesi Ue e/o non Ue”.

Quindi al momento rimangono vigenti sia il Regolamento Europeo che prevede l’obbligo di indicare in etichetta l’origine dell’ingrediente primario che i decreti legislativi italiani, i quali garantiscono maggiore trasparenza per i consumatori.

Invece, per saperne di più circa il fenomeno dell'”Italian Sounding”, che consiste nell’attribuire ad un prodotto un marchio il cui “suono” evochi un’origine Italiana, consigliamo di leggere questo articolo.

Fonte: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

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un marchio per l’agroalimentare Italiano

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AGGIORNATO IL 05/09/2022

In occasione di Expo 2015 è stato presentato il marchio “The Extraordinary Italian Taste”, un logo creato appositamente al fine di contraddistinguere la provenienza e l’indiscussa qualità del nostro export agroalimentare.

L’obiettivo è quello di rendere i prodotti Italiani subito riconoscibili agli occhi di un consumatore medio ed evitare pertanto, o perlomeno ridurre, l’insidioso ed illegale fenomeno delle contraffazioni. Verranno anche organizzate campagne di promozione dei prodotti in tv ma anche su internet e social media al fine di diffondere la conoscenza del marchio.

Il logo riporta il tricolore con tre onde che fanno pensare alla crescita e allo sviluppo della nostra nazione. Il marchio è stato depositato in Italia nelle classi riguardanti i settori alimentari ma anche nelle classi 35 (pubblicità e affari commerciali), 36 (assicurazioni e affari monetari finanziari) e 41 (educazione e formazione).

A promuovere l’iniziativa i Ministeri dello Sviluppo Economico (MISE) e delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF); l’obiettivo da parte degli enti, promotori è quello di portare l’export agroalimentare Italiano a 50 miliardi annui entro il 2020.

Il logo verrà proposto durante le fiere internazionali, il cui debutto è già avvenuto a giugno a Chicago in occasione della FMI Connect, l’importante fiera dell’alimentare statunitense, dove hanno esposto 60 aziende italiane che si occupano di prodotti di largo consumo e di specialità tipiche. Per ulteriori info cliccare qui.

Tale iniziativa di registrazione del marchio “The Extraordinary Italian Taste”, è stata lungimirante in quanto ha acquisito notevole importanza proprio durante la pandemia che ha visto il dilagare di un fenomeno, già conosciuto, denominato “Italian sounding”: durante il periodo di chiusura e restrizioni causato dal Coronavirus abbiamo assistito ad un aumento esponenziale delle imitazioni dei prodotti Made in Italy soprattutto nel settore food (ne abbiamo parlato qui).

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Le denominazioni d’origine DOP, IGP ed STG

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AGGIORNATO IL 03/10/2022

indicazione_geografica_protetta_dop_igpUn’indicazione geografica protetta garantisce che il prodotto sul quale è apposta, provenga da una zona determinata a cui viene tradizionalmente associata una qualità costante che deriva da fattori ambientali e umani.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) è il dicastero preposto all’elaborazione ed al coordinamento a livello nazionale, europeo ed internazionale delle linee della politica in campo agricolo, forestale, agroalimentare ed in materia di pesca. Il Ministero, in particolare, si occupa di tematiche concernenti i prodotti agroalimentari di qualità, fra i quali:

  • Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC),
  • Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG),
  • Indicazione Geografica Tipica (IGT);
  • Prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP)
  • Indicazione Geografica Protetta (IGP)

DOP

La Denominazione d’Origine Protetta (DOP) può essere impiegata per contraddistinguere prodotti alimentari le cui peculiari caratteristiche dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti. In particolare, le fasi di produzione, trasformazione, ed elaborazione devono avvenire tutte in un’area geografica delimitata. Se un’impresa produce prodotti DOP è tenuta ad attenersi scrupolosamente alle regole produttive e alle specifiche tecniche stabilite nel disciplinare di produzione, il cui rispetto è garantito da un organismo di controllo, il cui funzionamento è, a sua volta, disciplinato per legge.

IGP

L’Indicazione Geografica Protetta (IGP) può essere impiegata per contraddistinguere prodotti alimentari per i quali una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica, deriva dall’origine geografica e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un’area geografica determinata. Per ottenere una IGP è necessario, quindi, fare in modo che almeno una fase dei processi produttivi dell’impresa considerata avvengano in una area determinata, fermo restando, in ogni caso, il rispetto alle regole di produzione stabilite dal relativo disciplinare, la cui osservanza è garantita da un organismo di controllo.

STG

La Specialità Tradizionale Garantita (STG) tutela produzioni caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali. In questo caso la specificità discende unicamente dal metodo di produzione adottato e, infatti, non è necessariamente prodotta in un’area determinata.

Da ricordare, infine,  che la Legge Sviluppo ha introdotto nel codice penale l’art. 517-quater che punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 la contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

E’ bene sapere che la contraffazione si può verificare anche quando una indicazione geografica protetta (IGP) risulta simile o uguale ad un marchio. In questo caso verranno applicati i principi utilizzati nelle ipotesi di confondibilità tra marchi (ne abbiamo parlato qui).

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