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Il cybersquatting e il typosquatting

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AGGIORNATO IL 13/06/2022

Il fenomeno del “cybersquatting” consiste nella registrazione in malafede di un nome a dominio uguale ad un marchio esistente già registrato, senza il consenso del titolare di quest’ultimo.

Il “typosquatting” invece si verifica quando un soggetto registra, sempre in malafede, un nome a dominio in cui nella dicitura è presente un piccolo errore ortografico con l’intento di ingannare la vittima e carpirne informazioni personali importanti quali ad esempio password, dati finanziari etc. (phishing).

Un recente caso di typosquatting ha visto come protagonisti la “Tetra pak” da un lato e  il nome a dominio “Acquatetrapack.it” dall’altro: la Tetra Pak, ricorrente, accusava la suddetta società di dirottare i suoi clienti verso il nome a dominio in questione e che, pertanto, ci fosse confondibilità e malafede verso il suo marchio anteriore. La ricorrente chiedeva quindi il trasferimento del nome a dominio “Acquatetrapack.it” in suo favore (ne abbiamo parlato qui).

Il “cybersquatting” è invece una pratica illecita che non solo mette in confusione il consumatore perchè il sito viene solitamente usato per vendere merce contraffatta (o per accogliere link a pagamento) ma, tale attività, finalizzata a diffondere informazioni non veritiere e fuorvianti, mette in cattiva luce l’azienda produttrice con serio pregiudizio alla sua immagine e reputazione.

Si può ben comprendere che un’attività di e-commerce che negli ultimi tempi ha letteralmente cambiato il commercio ed il nostro modo di acquistare, si rivela molto allettante per un potenziale truffatore; è indubbio che il fine sia quello di trarre vantaggio, a maggior ragione se trattasi di un marchio noto. A sua volta il titolare del marchio noto per difendersi può agire legalmente al fine di ottenere la riassegnazione del nome a dominio in questione (ne abbiamo parlato qui).

Per poter adire le vie legali devono però verificarsi le seguenti condizioni:

  1. L’autore del cybersquatting deve avere registrato il dominio in malafede;
  2. Chi richiede la riassegnazione del dominio deve avere un diritto provato sullo stesso e pertanto il suo marchio deve essere registrato;
  3. Il nome del dominio deve essere identico o confondibile con il nome di colui che ne richiede la riassegnazione.

In Italia il nome a domino è protetto in linea di massima dalle leggi sulla tutela dei marchi e vi è anche un importante strumento, il “registro.it”, cioè un’anagrafe dei domini italiani in cui affluiscono le pratiche di cybersqatting e typosquatting relative all’assegnazione, contestazione e riassegnazione dei nomi a dominio agli aventi diritto.

Il nostro consiglio è quello di procedere senza indugio alla registrazione dei marchi per poterne vantare la titolarità verso azioni illecite lesive dei propri diritti; inoltre consigliamo di non sottovalutare l’importanza dei nomi a dominio, provvedendo al più presto alla loro registrazione anche a scopo preventivo.

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La procedura di sospensione alle dogane

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AGGIORNATO L’11/07/2022

Parliamo della possibilità di controllare ed eventualmente bloccare le merci contraffatte che cercano di entrare nel nostro mercato. La tutela in ambito doganale è uno strumento a favore dei titolari dei diritti di proprietà intellettuale, i quali possono chiedere all’Agenzia delle Dogane di monitorare per 12 mesi le merci in ingresso e di bloccare la distribuzione di quelle contraffatte.

Qualora un’autorità doganale ritenga che una merce sia sospetta di contraffazione, contatterà il titolare del titolo di proprietà intellettuale vigilato e quest’ultimo disporrà di un periodo di dieci giorni lavorativi per indicare all’Agenzia delle dogane se la merce bloccata è originale ovvero contraffatta. Nel caso in cui la merce fosse realmente contraffatta, l’Agenzia delle dogane provvederà al sequestro di essa e ad avviare automaticamente un procedimento penale.

Il titolare del titolo di proprietà intellettuale contraffatto, ha inoltre il diritto di essere informato circa la provenienza e la destinazione della merce per potere, poi, agire di conseguenza, avviando anche un’azione civile per esempio nei confronti del destinatario finale. Il sistema Italiano garantisce ottimi risultati relativamente alla suddetta procedura (tratto parzialmente da UIBM).

Per avviare la procedura di controllo dei propri beni protetti, è necessario presentare una semplice domanda all’Agenzia delle Dogane indicando quali brevetti, marchi o modelli, il titolare desidera monitorare. Segue la trasmissione di una copia dei relativi certificati di registrazione, nonché della Dichiarazione di Responsabilità; è inoltre opportuno fornire agli agenti doganali quante più informazioni utili per riconoscere un prodotto genuino da uno contraffatto.

Tutte le informazioni necessarie, nonché i moduli di presentazione della domanda di sospensione alle dogane, nuove domande di intervento, richieste di proroga sono disponibili nel sito dell’Agenzia delle dogane.

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La merce contraffatta

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AGGIORNATO IL 28/03/2022

contraffazioneLe seguenti domande e risposte hanno lo scopo di chiarire alcuni concetti legati alla “contraffazione”, onde consentire al titolare di un diritto di Proprietà Intellettuale (nonché a chiunque altro) di acquisire una maggiore consapevolezza sul suo significato e sulle sue implicazioni.

Con il termine “contraffare” si intende la riproduzione di un bene in maniera tale che venga scambiato per l’originale ovvero produrre, importare, vendere o impiegare prodotti o servizi coperti da proprietà intellettuale.

Che cosa si intende per merce contraffatta?
Per merce contraffatta si intende il prodotto, incluso l’imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio commerciale identico ad uno validamente registrato per lo stesso tipo di prodotto o, comunque, un marchio che non ne possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali (definizione Reg. (CE) n. 1383/2003).

E per le altre merci che violano i diritti di privativa?
Più in generale, violano, i diritti di proprietà intellettuale le merci che ledono diritti relativi a brevetti, indicazioni di provenienza geografica dei prodotti, disegni industriali, certificati protettivi complementari e privativa nazionale per ritrovati vegetali.

Cosa viene contraffatto oggi?
Oggi si falsifica di tutto. La creatività dei falsari non conosce limiti e contrariamente ad un opinione largamente diffusa, ovvero che i beni maggiormente contraffatti sono quelli voluttuari e di lusso, i cinque prodotti maggiormente contraffatti o piratati a livello mondiale sono gli oggetti in pelle, le sigarette, i giocattoli, i CD e DVD nonché i tessili.

Quali sono i pericoli della contraffazione per il consumatore?
La contraffazione di determinati prodotti (si pensi ad esempio farmaci, tabacchi, alimentari, giocattoli e abbigliamento) è considerata un pericolo per il consumatore, in quanto, oltre al danno economico potrebbero comportare rischi per la salute dello stesso (da allergie causate da tinture nocive su tessuti portati a contatto con il corpo, a malattie o addirittura morte per farmaci contraffatti, a danni anche gravi a causa di giocattoli fabbricati ad esempio con materiale infiammabile). Infatti, questi prodotti del mercato illecito, essendo fuori dal controllo di qualità delle multinazionali produttrici, sono fabbricati con materie prime di bassissima qualità che non aderiscono ai rigorosi standard  previsti e che creano spesso gravi danni al consumatore.

Nel caso in cui il consumatore sia vittima di una frode da contraffazione a chi può rivolgersi?
Il consumatore può comunicare un’eventuale caso di contraffazione all’apposito Ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico, che trasmetterà poi le informazioni alle competenti forze di polizia.
Questi i recapiti:
• tel. 06 47055437 attivo dalle 9.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi);
• fax. 06 47055390;
• email anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it .

Cosa accade ad un consumatore che acquista beni contraffatti?
Dal 2005 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che attualmente, dopo una recente modifica, varia da 100 ad un massimo di 7.000 euro, per l’acquirente finale di beni contraffatti.

Nel caso in cui l’acquirente sia un operatore commerciale?
Una sanzione più grave è prevista nel caso “l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale”; in questo caso la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro.
In taluni casi, chi acquista merce di sospetta provenienza può essere punito con l’arresto fino a sei mesi o con ammenda, come sancisce l’art. 712 del Codice Penale.
Per i prodotti italiani, poi, esiste una particolare tutela giuridica: la Finanziaria del 2004 (Legge n° 350/2003, art. 4 comma 49), recentemente inasprita dalla cd. Legge sviluppo (L.99/2009), ha previsto infatti l’applicazione della sanzione penale prevista dall’art. 517 C.P. in materia di «Vendita di prodotti industriali con segni mendaci» per chi importa, esporta e commercializza prodotti che riproducono falsamente la dicitura Made in Italy. Una nuova norma, poi, il D.L. 135/2009, conv. nella L.166/2009, ha introdotto nuove misure per meglio tutelare i prodotti realizzati  interamente in Italia, per i quali, cioè, il disegno, la progettazione, la lavorazione ed  il  confezionamento  sono  compiuti esclusivamente sul territorio italiano (cd. 100% made in Italy).

Fonte UIBM

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