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Vediamo cosa dice la legge

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Un segno privo di carattere distintivo, costituito unicamente da indicazioni descrittive, come i riferimenti geografici, non può essere registrato come marchio a pena di nullità. La legge quindi proibisce la registrazione del semplice nome di un luogo geografico e lo disciplina agli articoli 13 e 25 del Codice della Proprietà Industriale, in cui regolamenta la distintività e la nullità di un marchio costituito unicamente da indicazioni descrittive come i riferimenti geografici.

Se si desidera promuovere delle produzioni locali, esistono altri strumenti per caratterizzare la provenienza geografica di un prodotto, al fine di regolamentare le indicazioni di provenienza geografica e non creare confusione relativamente all’origine di un prodotto. Le indicazioni geografiche, infatti, sono piuttosto efficaci e dirottano il consumatore influenzandone le scelte, ed è quindi opportuno che siano regolamentate.

Come si potrebbe ovviare a questo se si desidera registrare comunque un marchio? Creando un logo di fantasia senza alcuna indicazione nominativa geografica. Un segno grafico dotato di novità può essere esclusivo e avere un titolare. Un marchio frutto di creatività può raggiungere comunque lo scopo di fidelizzare il cliente suscitando interesse, curiosità ed essere ricordato nel tempo diventando magari anche noto

Per i marchi europei il discorso è un po’ diverso. E’ bene sapere che una sentenza del Tribunale dell’Unione Europea invece ha consentito la registrazione come marchio europeo di una denominazione geografica nell’UE solo nel caso in cui tale denominazione non sia nota presso il pubblico interessato o, quantomeno, sia sconosciuta come designazione di un luogo geografico. (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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registrare il marchio di un luogo geografico

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AGGIORNATO IL 28/02/2022

marchio geograficoNon si può registrare come marchio il semplice nome di un luogo geografico, la legge lo proibisce. Il legislatore con estrema chiarezza agli articoli 13 e 25 del Codice della Proprietà Industriale, disciplina rispettivamente la distintività e la nullità di un marchio costituito unicamente da indicazioni descrittive come i riferimenti geografici.

Facciamo un esempio: se l’intenzione è quella di promuovere delle produzioni locali, esistono altri strumenti per caratterizzare la provenienza geografica di un prodotto; lo scopo di  questi strumenti  è quello di regolamentare le indicazioni di provenienza geografica e non creare confusione relativamente all’origine di un prodotto. Le indicazioni geografiche, infatti, sono piuttosto efficaci e dirottano il consumatore influenzandone le scelte, ed è quindi opportuno che siano regolamentate.

Si potrebbe però ovviare a questo  creando un logo di fantasia senza alcuna indicazione nominativa geografica. Infatti, non può essere esclusivo di nessuno un semplice termine geografico, ma un segno grafico dotato di novità può esserlo. Un marchio frutto di creatività può raggiungere comunque lo scopo di fidelizzare e suscitare interesse e curiosità nel consumatore.

Inoltre, una sentenza del Tribunale dell’Unione Europea, ha consentito la registrazione come marchio di una denominazione geografica nell’UE solo nel caso in cui tale denominazione non sia nota presso il pubblico interessato o, quantomeno, sia sconosciuta come designazione di un luogo geografico (ne abbiamo parlato qui).

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