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Feb
01
2013

Marchio nullo

attenzione alla scelta del marchio: può venire annullato

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AGGIORNATO L’01/07/2024

marchio nulloPrendiamo spunto da una sentenza che ha annullato un marchio perchè poco originale e semplicemente descrittivo. La sentenza è del gennaio 2013 ed è stata emessa dal Tribunale dell’Unione Europea; essa ha riguardato il marchio “ecodoor” che, come è facile intuire, si riferisce ad una porta con caratteristiche ecologiche.

È evidente che il marchio in questione non ha un’identità definita, necessaria invece a portare il consumatore a distinguere il prodotto da altri analoghi; il marchio in oggetto è infatti costituito da due termini assolutamente generici in quello specifico settore. In dettaglio, il marchio è composto dalle parole “eco” e “door” ad identificare una porta (door) con caratteristiche ecologiche (eco).

Produrre una “porta” ed attribuirle il marchio ”porta…” non conferisce nessuna originalità e distintività al marchio; questi è cioè meramente descrittivo del prodotto. Per chiarire, fra le aziende che producono “porte”, nessuna può arrogarsi il diritto esclusivo di utilizzare il termine “porta” ne tantomeno impedire ad altri (in quel settore) di utilizzare il termine “porta” per un loro prodotto.

Quello della mancanza di “capacità distintiva” del marchio, è uno dei principali motivi che possono portare all’annullamento di un marchio; l’art. 13 del CPI recita infatti “non possono costituire oggetto di registrazione come marchio…quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive…”.

Possiamo concludere dicendo che un marchio sarà tanto più forte ed efficace quanto più sarà originale e fantasioso (marchio forte), mentre termini ed espressioni che sono di uso comune o che fanno riferimento a prestazioni del prodotto indeboliscono un marchio e fanno perdere ad esso capacità distintiva (marchio debole).

A tal proposito, per saperne di più vi invitiamo a leggere questo articolo (requisito di novità) e questo (concetto di “marchio forte”).

Vedi anche:

 

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Il marchio: un segno grafico istituzionale

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AGGIORNATO IL 20/03/2023

evoluzione-marchio

L’evoluzione di un marchio (Courtesy Motocicli Fongri)

Il marchio è un segno grafico e/o verbale che permette di identificare i prodotti o servizi di un’impresa distinguendoli da quelli generalmente commercializzati da altre imprese. Grazie alla sua funzione distintiva, il marchio consente di creare un legame tra i consumatori e i prodotti di un’impresa, rendendo immediata e spontanea l’associazione tra le caratteristiche del prodotto e l’azienda produttrice.

In conseguenza di ciò, un marchio è uno straordinario strumento di marketing che, se ben veicolato e gestito, può far aumentare le quote di mercato di un’impresa.

Possono essere oggetto di marchi d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della sua confezione, le combinazioni o le tonalità cromatiche (purché siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli altrui).

Si possono, inoltre, registrare come marchio i colori laddove rappresentabili graficamente (in tal caso è consigliabile identificare i colori attraverso l’impiego di un codice internazionalmente riconosciuto) e capaci di ricollegare ad una impresa determinata i prodotti e i servizi contraddistinti dal predetto marchio. È anche ammessa la registrazione di suoni, a condizione che sia allegata alla domanda la rappresentazione grafica del suono su pentagramma.

È possibile, ancora, registrare le forme dei prodotti, purché si tratti di forme molto caratterizzate e, perciò, facilmente memorizzabili dai consumatori. In Italia, infine, si può registrare anche un marchio già registrato all’estero purché non abbia una notorietà diffusa e la registrazione non avvenga in malafede.

La legge richiede che un segno possa essere validamente registrato come marchio nel caso in cui sia dotato di:

novità, ossia non sia confondibile con i segni distintivi anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, nomi commerciali);

distintività, ossia consenta al consumatore di ricollegare i prodotti contraddistinti dal marchio all’impresa produttrice;

liceità, ovvero la non contrarietà alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume e, soprattutto, la non idoneità di trarre in inganno i consumatori sulle caratteristiche e le qualità dei relativi prodotti e servizi.

Vedi anche:

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