Tag Archives: Marchio Collettivo

definizione e caratteristiche

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AGGIORNATO IL 16/06/2025

Il Marchio Collettivo è un segno distintivo che serve a contraddistinguere prodotti o servizi di più imprese per la loro specifica provenienza, natura o qualità, svolgendo una funzione di garanzia del prodotto o del servizio secondo un regolamento specifico (DISCIPLINARE), che deve essere depositato insieme alla domanda di marchio collettivo o può anche non essere contestuale alla domanda ed essere fatto fino a due mesi dopo il deposito.

I marchi collettivi sono marchi destinati ad essere utilizzati da una pluralità di imprenditori diversi dal titolare che, generalmente, non lo utilizza. Il titolare può essere qualunque soggetto che svolga la funzione di garantire l’origine, la natura o la qualità di determinati prodotti o servizi, e nel disciplinare devono essere previsti gli standard qualitativi previsti ed i relativi controlli, nonché l’indicazione del soggetto deputato al controllo stesso. Un marchio collettivo può consistere in segni o indicazioni che nel commercio possono servire per designare la provenienza geografica dei prodotti o servizi.

I marchi di garanzia o certificazione, invece, sono un nuovo tipo di marchi, il cui scopo è certificare determinate caratteristiche dei prodotti e dei servizi (ad esempio la qualità), secondo un regolamento specifico (REGOLAMENTO D’USO), che deve essere depositato insieme alla domanda di marchio o sino a due mesi dopo il deposito. 

Il regolamento d’uso del marchio di garanzia o certificazione deve contenere:

  • la dichiarazione in cui il richiedente afferma di non svolgere alcuna attività che comporti la fornitura di prodotti o servizi del tipo certificato;
  • le caratteristiche dei prodotti o servizi da certificare;
  • le condizioni d’uso del marchio di certificazione;
  • le modalità di verifica e di sorveglianza applicate dal titolare del marchio di certificazione.

Il titolare del marchio di certificazione può essere una persona fisica o giuridica, un’istituzione o autorità e organismi di diritto pubblico, ma non può gestire un’attività che comporti la fornitura di prodotti e servizi del tipo certificato. Ha l’obbligo di neutralità in relazione agli interessi dei fabbricanti dei prodotti o dei fornitori dei servizi che certifica; può certificare i prodotti e i servizi che altri usano nelle rispettive attività, ma non può certificare i propri prodotti e servizi e utilizzare la certificazione egli stesso.

Un marchio di garanzia o certificazione italiano può essere usato anche per certificare l’origine geografica di prodotti e servizi; tuttavia è necessario ricordare che il Marchio di Certificazione Europeo non lo consente e il divieto riguarda sia il segno sia il regolamento d’uso.

Fonte: UIBM

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Le domande dal 15 dicembre 2020

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A partire dal 15 dicembre 2020 e fino al 29 gennaio 2021 è possibile presentare domanda di accesso ad agevolazioni nella misura massima di 70.000,00 euro, a fronte di iniziative di promozione all’estero di marchi collettivi e di certificazione, a valere sullo stanziamento del 2020. I criteri e le modalità di applicazione dell’agevolazione sono riportati nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico in attuazione del decreto “crescita”.

La dotazione delle risorse è pari a 850.130,00 euro.

I beneficiari dell’agevolazione sono le associazioni rappresentative di categoria che abbiano depositato una domanda di registrazione di marchio collettivo o di certificazione o che abbiano depositato una domanda di conversione del marchio collettivo o di certificazione precedentemente registrato.

L’agevolazione è concessa a concorrenza delle spese sostenute dall’associazione, nella misura del 70% delle spese valutate ammissibili. Saranno riconosciute ammissibili le spese sostenute per l’acquisizione dei servizi specialistici esterni riferite a titoli di spesa emessi a far data dal 13 marzo 2020.

Il progetto deve essere concluso entro 10 mesi dalla notifica di concessione dell’agevolazione e deve prevedere la realizzazione di una o più delle seguenti iniziative finalizzate alla promozione del marchio: fiere e saloni internazionali, eventi collaterali alle manifestazioni fieristiche internazionali, incontri bilaterali con associazioni estere, seminari in Italia con operatori esteri e all’estero, anche su piattaforme digitali, azioni di comunicazione sul mercato estero, anche attraverso GDO e canali on-line.

L’agevolazione è finalizzata ad acquisire servizi, variamente distribuiti a seconda dell’iniziativa, relativi a:

  • quote di partecipazione, affitto e allestimento di stand presso fiere e saloni internazionali in Italia e all’estero;
  • affitto e allestimento di spazi espositivi temporanei;
  • interpretariato, traduzione, noleggio di attrezzature e strumentazioni;
  • brochure, cataloghi, materiale informativo, spot televisivi/radiofonici, pubblicità su siti web o su riviste internazionali inerenti il marchio;
  • spese per azioni dimostrative delle produzioni delle associazioni, realizzate in occasione delle iniziative previste nel progetto.

La modulistica è scaricabile dal sito dedicato marchicollettivi.

(fonte: www.marchicollettivi.it)

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caratteristiche e differenze principali

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AGGIORNATO IL 02/05/2022

Il “marchio di certificazione” dell’Unione Europea è un marchio “idoneo a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati” (fonte EUIPO).

In altri termini i marchi di certificazione dovranno essere idonei a distinguere i prodotti/servizi relativamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche: il materiale, il procedimento di fabbricazione dei prodotti o la prestazione del servizio, la qualità, la precisione o ad altre caratteristiche. Tali caratteristiche dovranno essere contrapposte a quelle dei prodotti e servizi non certificati.

Esso pertanto garantisce che i prodotti/servizi contraddistinti dal marchio siano conformi alle prescrizioni definite nel regolamento d’uso dello stesso, e siano controllati sotto la diretta responsabilità del titolare del marchio di certificazione, a prescindere dalle generalità dell’impresa produttrice dei prodotti/servizi.

Il marchio di certificazione potrà essere depositato da ogni persona, ente, istituzione, organismo e autorità, purché non svolga un’attività che comporti la fornitura di prodotti/servizi del tipo certificato. Per chiarire, la nuova tipologia di marchio potrà essere registrata dai quei soggetti che hanno come scopo proprio la certificazione di prodotti/servizi, ovverosia che svolgano la funzione di verificare che i prodotti o servizi cui il marchio è associato rispettino certi standard e non, invece, da chi produca direttamente tali prodotti o servizi.

È questa una delle principali differenze con il “marchio collettivo” con cui il marchio di certificazione condivide una certa somiglianza; ciò implica che, in alcuni casi, i due tipi di marchio si possono effettivamente sovrapporre, anche se ci sono delle ulteriori differenze:

  • il titolare del marchio certifica sotto la sua diretta responsabilità che i prodotti/servizi soddisfano talune caratteristiche definite nel regolamento d’uso;
  • non possono essere registrati come marchi di certificazione segni idonei a distinguere i prodotti o i servizi relativamente alla provenienza geografica dei medesimi.

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contraddistinguere i prodotti Italiani d’eccellenza

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AGGIORNATO IL 19/05/2025

italian qualityPer il momento rimane un disegno di legge: esso prevede la creazione del marchio collettivo “Italian quality”, idoneo a contraddistinguere i prodotti Italiani d’eccellenza. L’obiettivo è duplice:

  • rilanciare il “made in Italy” cioè valorizzare e promuovere l’antica tradizione dei prodotti artigianali di pregio Italiani;

  • tutelare il cliente dando garanzia sull’originalità del prodotto e sulle fasi di produzione.

Potranno utilizzare il marchio “Italian quality” gli artigiani, imprenditori, consorzi e cooperative regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, aventi il domicilio fiscale in Italia e il cui prodotto “made in Italy” abbia subito in Italia almeno una ulteriore e precedente lavorazione rispetto all’ultima.

Il titolare del marchio “Italian Quality” sarà lo Stato Italiano e le autorizzazioni alle imprese verranno rilasciate dal Ministero dello sviluppo economico che effettuerà la registrazione in Italia o a livello comunitario. Ad una società di certificazione verrà poi affidato il controllo a cui seguirà la revoca delle autorizzazioni in caso di irregolarità.

L’obbiettivo è chiaramente il rilancio del commercio estero e la tutela dei prodotti Italiani, con l’ulteriore fine di mantenere ed attrarre produzioni in Italia, aumentando così i posti di lavoro. Il modello è il marchio collettivo tedesco, ma lo stesso “Marque France” in corso di costruzione in Francia va in questa direzione.

Detto marchio affiancherebbe pertanto il consueto termine “made in Italy” che fa riferimento alle normative doganali ma, a differenza di quest’ultimo, “Italian Quality” sarebbe un marchio volontario destinato solo a chi ne fa richiesta e soddisfa certi requisiti. La proposta di legge deve superare lo scoglio delle rigide norme comunitarie; seguiremo l’evolversi della vicenda e ne daremo pronta comunicazione.

Una novità riguarda invece la legge n. 206/2023 che si occupa di disciplinare la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy;  in pratica si pone come obiettivo la valorizzazione e la promozione in Italia, ma anche all’estero, delle produzioni dell’eccellenza italiana e del suo rinomato patrimonio culturale (ne abbiamo parlato qui).

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Il Regolamento d’uso

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AGGIORNATO IL 21/08/2023

regolamento d'usoRicordiamo che un marchio collettivo garantisce l’origine, la qualità e la natura di un prodotto/servizio, e può essere utilizzato da una moltitudine di soggetti in possesso di determinati requisiti. Esso quindi non può essere registrato da un’impresa per contrassegnare esclusivamente i propri prodotti, bensì viene registrato al fine di essere concesso a tutti i soggetti che adeguano il loro prodotto/servizio agli standard previsti nel Regolamento d’uso associato a quel determinato marchio collettivo.

Ciò implica che la registrazione di un marchio collettivo viene solitamente effettuata da quei soggetti, aziende o persone fisiche, il cui compito non è quello di produrre e commercializzare quanto piuttosto quello di controllare e garantire gli standard qualitativi, la provenienza e la composizione di un prodotto, regolando l’uso del marchio collettivo e concedendolo solo ai prodotti/servizi che rispettino i criteri stabiliti. Ecco quindi che esso viene di norma richiesto da associazioni, cooperative o consorzi, per poi essere concesso ai membri delle stesse.

Il Regolamento d’uso rappresenta il documento nel quale il soggetto titolare del marchio collettivo, disciplina l’utilizzo del marchio e gli obblighi per l’associato; tale documento deve essere allegato alla domanda di registrazione e deve contenere precise indicazioni relativamente ai requisiti che deve possedere l’impresa ed il prodotto/servizio, affinché esso possa fregiarsi di quel determinato marchio collettivo.

Il Regolamento d’uso deve altresì indicare un ben preciso Organo che, tramite una costante azione di controllo, garantisce il possesso ed il mantenimento dei requisiti che hanno portato la determinata impresa ad avvalersi di quel determinato marchio collettivo; a tale Organo spetta anche il compito di comminare le sanzioni previste in caso di violazione delle norme regolamentari.

E’ importante non confondere il marchio collettivo con il marchio di certificazione, quest’ultimo idoneo a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione ad esempio al materiale, al procedimento di fabbricazione (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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Marchio collettivo: un marchio condiviso

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AGGIORNATO IL 16/12/2024

Il marchio collettivo è un marchio utilizzabile da più soggetti ed attesta il possesso di determinati requisiti da parte dell’utilizzatore e/o dei suoi prodotti, ad esempio l’origine, la qualità o la natura di determinati prodotti o servizi. Il marchio collettivo può essere registrato a livello nazionale e/o comunitario e, in generale, viene concesso in uso a tutti i soggetti che si impegnano a rispettare delle regole stabilite dal titolare del marchio collettivo in questione.

In particolare, esso viene di norma richiesto da associazioni, cooperative o consorzi, per poi essere concesso ai membri delle stesse che si impegnano a rispettare quanto stabilito nel regolamento d’uso. Il regolamento d’uso di ogni singolo marchio collettivo, deve essere redatto ed allegato alla domanda di registrazione; detto regolamento deve contenere precise indicazioni relativamente ai requisiti che deve possedere l’impresa, il prodotto od il servizio, affinché esso possa fregiarsi di quel determinato marchio collettivo.

I controlli e le relative sanzioni, vengono effettuati da un ben preciso organo specificato nel regolamento d’uso, che garantisce il possesso ed il mantenimento dei requisiti che hanno portato la determinata impresa ad avvalersi del marchio collettivo.

E’ bene non confondere i marchi collettivi con i marchi di garanzia o certificazione che invece sono un nuovo tipo di marchi, il cui scopo è quello di certificare determinate caratteristiche dei prodotti/servizi (ad esempio la qualità) secondo un regolamento specifico che deve possedere determinate caratteristiche (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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