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le ripercussioni sul diritto d’autore

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AGGIORNATO L’11/09/2023

Google Books-Authors GuildLa riproduzione parziale di una parte di un libro sul web a fini meramente informativi, non commerciali, non costituisce per la legge americana violazione del diritto d’autore. L’accesso agli utenti, limitato a poche righe, non danneggia in alcun modo gli interessi economici dei creatori delle opere.

Lo spunto per affermare ciò viene da una diatriba legale che ha visto contrapposti la Authors Guild americana, la più grande associazione di autori americani, e Google Books. Sin dalla sentenza di primo grado, il Tribunale di New York aveva stabilito che la riproduzione sul database Google Books di parti di opere letterarie per il pubblico senza scopi commerciali non violava la legge americana sul diritto d’autore.

Il motivo principale è che Google Books metteva a disposizione solo piccole parti di testi letterari senza lo scopo di venderli, dando vita ad un servizio innovativo cioè un potente motore di ricerca per libri non più presenti in commercio e, pertanto, difficili da reperire.

Anche in Italia la legge protegge la paternità di un’opera vietando la riproduzione anche di piccole parti di testo senza il consenso del suo autore. La legge però consente il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o parti di opera a scopo di critica, studio, discussione, documentazione o insegnamento e ricerca scientifica.

Le condizioni aggiuntive sono però che tali azioni non debbano costituire concorrenza all’utilizzazione economica dell’opera stessa, vengano citati l’autore, il titolo dell’opera e l’editore e che non si agisca a scopo di lucro (art. 70 l. 633/41). Solo in questa particolare ipotesi si può agire senza il consenso dell’autore.

Inoltre, se effettuati a fini di insegnamento o ricerca scientifica l’utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali. Pertanto in questo caso non sarà necessario chiedere alcun tipo di autorizzazione all’autore dell’opera perché avviene nel rispetto dei suoi diritti morali (ne abbiamo parlato qui).

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cosa accade quando il titolo di un’opera ed un marchio sono uguali?

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AGGIORNATO IL 02/10/2023

diritto d'autore VS marchioSupponiamo che venga registrato un marchio identico al titolo di un’opera creata anteriormente ed ovviamente protetta dal diritto d’autore: in caso di controversia, è più forte il diritto d’autore o il marchio? Premettiamo che un caso del genere non ha una chiara ed inequivocabile soluzione, bensì richiede un esame di svariati fattori da parte di un legale specializzato.

Facciamo tuttavia delle considerazioni: la legge sul diritto d’autore protegge il titolo dell’opera contro terzi che lo utilizzano nello stesso ambito senza il consenso del suo autore; essa cioè garantisce al titolare dell’opera, la possibilità di vietare che il titolo dell’opera venga riprodotto senza il suo consenso.

Quando ciò avviene tra due opere la soluzione è quindi chiara e semplice, ma quando vengono a scontrarsi il titolo di un’opera ed un marchio, allora la situazione è più fumosa; per prima cosa occorrerebbe accertare se il titolo dell’opera anteriore può considerarsi notorio o meno.

Se si tratta di un titolo di indubbia notorietà, sarà possibile impedirne la successiva registrazione come marchio da parte di un terzo, proprio in virtù della sua popolarità (ricordiamo che il requisito della novità è fondamentale per la registrazione di un marchio).

Un altro fattore da considerare è quello relativo al confronto fra i settori di riferimento in cui insistono l’opera ed il marchio: se i settori di riferimento sono molto diversi tra loro, tali cioè da non generare confusione in un consumatore, non potrà essere impedita la registrazione come marchio del titolo dell’opera. È il caso, ad esempio, in cui si procede alla registrazione di un marchio nel settore dell’abbigliamento avente il titolo di un’opera teatrale poco nota.

Se invece i settori di riferimento del marchio e dell’opera sono uguali fra loro, potrà essere intentata un’azione legale di altra natura contro il marchio proprio a causa della confondibilità tra questo e l’opera.

Pertanto non vi è una regola ben precisa: l’esistenza del rischio di confusione va valutata in base al singolo caso, prendendo in considerazione tutti i fattori di rischio, in modo che nessun titolare possa subirne la confondibilità e sentirsi di conseguenza danneggiato.

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Opera Creativa e Diritto d’Autore

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AGGIORNATO IL 06/03/2023

diritto-autore_legge_normativaIl diritto d’autore protegge la forma espressiva delle opere creative, ovvero ogni espressione della creatività dell’autore. Riassumiamo di seguito le categorie di opere protette e relativa normativa come individuate dagli artt. 1 e 2 della Legge sul Diritto d’Autore:

opere letterarie, ovvero opere di qualsiasi natura (ad esempio scientifiche, religiose, didattiche, letterarie ecc.) suscettibili di essere espresse a mezzo di parole scritte;

opere musicali ovvero opere costituite da composizioni musicali (ad esempio canzoni e musiche, opere liriche, ecc.);

opere coreografiche o pantomimiche;

opere figurative, ovvero opere che si concretizzano in creazioni figurative come ad esempio dipinti, sculture, disegni, incisioni od anche scenografie. In questa categoria anche quei design industriali che presentano carattere creativo e valore artistico, conseguenza di un apporto personale dell’autore;

disegni e opere architettoniche, ovvero le opere d’arte dotate di una rilevante valenza estetica delle forme architettoniche;

opere cinematografiche audiovisive, ovvero le opere costituite dalla successione di immagini in movimento, accompagnate o meno da suoni o musiche, destinate ad essere riprodotte in qualsiasi forma (in sala, su un sito web, su un lettore portatile ecc.);

opere fotografiche, purché presentino un valore artistico e non si limitino ad essere semplici riproduzioni di situazioni reali;

programmi per elaboratore, ovvero la sequenza di istruzioni, informazioni e comandi i quali, una volta inseriti e letti da un computer, permettono a quest’ultimo di raggiungere un risultato determinato, fermo restando che non si proteggono le idee ed i principi alla base del programma ma solo ed unicamente le soluzioni informatiche adottate dal programmatore per raggiungere il risultato desiderato;

banche di dati, ovvero le raccolte di dati o altri elementi, accessibili attraverso mezzi elettronici. Immediata conseguenza è il divieto di estrazione e/o reimpiego della totalità (o di una parte rilevante) dei dati contenuti in esse

Affinché un’opera possa beneficiare della protezione offerta dal diritto d’autore, deve possedere essenzialmente due requisiti:

  1. la novità
  2. il carattere creativo, ovvero deve contenere elementi che mostrino l’impronta personale dell’autore e, in particolare, la sua personale forma espressiva scelta fra tutte quelle possibili per esprimere quella determinata idea. Il diritto d’autore prevede per quest’ultimo sia dei diritti morali che patrimoniali.

Il contenuto del diritto d’autore si articola in:

a) diritto morale, ovvero il diritto di rivendicare la paternità dell’opera (ovvero di esserne riconosciuto autore) ed il diritto di opporsi a qualsiasi modificazione dell’opera; tali diritti non sono cedibili, ovvero non possono essere oggetto di contratti di cessione o di licenza. I diritti morali possono essere esercitati, con alcune limitazioni, anche dagli eredi dell’autore deceduto;

b) diritto patrimoniale, ovvero tutti i diritti di riproduzione dell’opera. Essi quindi riguardano lo sfruttamento commerciale dell’opera, con i conseguenti introiti economici, ed hanno una durata pari a tutta la vita dell’autore sino al settantesimo anno solare successivo alla sua morte.

Legge diritto d'autore - SIAE

La normativa in materia di diritto d’autore riconosce, inoltre, alcuni diritti anche per taluni soggetti che hanno partecipato e/o reso possibile la creazione dell’opera come ad esempio il produttore cinematografico o di fonogrammi, gli esercenti l’attività di emissione radiofonica e televisiva, gli artisti interpreti ed esecutori ecc. Tali diritti sono stati denominati diritti connessi. L’esistenza dei diritti connessi comporta che nel momento in cui si decida di acquisire i diritti di sfruttamento di un’opera, è necessario rivolgersi non solo agli autori ma anche ai titolari di tali diritti connessi. In alternativa, è quasi sempre possibile rivolgersi alla società di gestione collettiva dei diritti di autore (SIAE) e a quella di gestione collettiva dei diritti connessi (per esempio quella dei produttori fonografici – AFI).

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