Tag Archives: indicazione geografica

Il nuovo database EUIPO

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AGGIORNATO IL 26/09/2022

GIview è la nuova banca dati che raccoglie tutte le indicazioni geografiche (IG) protette dell’Unione Europea, le quali sono sinonimo di qualità e garanzia della provenienza territoriale del prodotto e della sua tradizione.

Il database gestito dall’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà intellettuale) è costantemente aggiornato con i dati ufficiali registrati dalla Commissione Europea e contiene anche informazioni dettagliate sulle indicazioni geografiche non Ue protette a livello dell’Ue tramite accordi, nonchè sulle indicazioni geografiche dell’Ue protette nei paesi terzi. In pratica, la Commissione Europea fornisce dati completi e affidabili sulle indicazioni geografiche registrate, mentre l’Euipo è competente per lo sviluppo, la manutenzione e la diffusione dello strumento.

In pratica, La Commissione Europea fornisce dati completi e affidabili sulle indicazioni geografiche registrate, mentre l’Euipo è competente per lo sviluppo, la manutenzione e la diffusione dello strumento.

Per effettuare una ricerca è molto semplice: basta inserire nel riquadro apposito l’indicazione geografica e la nazione di provenienza; il risultato sarà la scheda completa del prodotto con i dati relativi al genere di IG (DOP, IGP, IG), alla data di priorità, al numero di file, alla tipologia del prodotto (ad es. pasta), alla base di protezione di tutte le IG (registro UE), allo status giuridico ed infine alla sua categoria.

Una peculiarità è che la banca dati GIview è aperta alle autorità nazionali ed ai gruppi di produttori ai quali è garantita la possibilità di inserire dati nuovi riguardati il prodotto al fine di fornirne aggiornamenti come avviene ad esempio aggiungendo immagini fotografiche, descrizioni e/o ogni sorta di informazione utile.

La finalità di questo nuovo ed utile servizio è quella di:

  1. fornire informazioni utili ed esaustive sulle IG accessibili a tutti;
  2. supportare e velocizzare le attività delle autorità antifrode in caso di prodotti contraffatti o quantomeno di dubbia provenienza.

Le indicazioni geografiche comprendono:

DOP (denominazione di origine protetta) – prodotti alimentari e vini;

IGP (indicazione geografica protetta) – prodotti alimentari e vini;

IG (indicazione geografica) – bevande spiritose e vini aromatizzati (ne abbiamo parlato qui).

Per accedere alla banca dati Giview:

www.tmdn.org/giview/

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quando è consentita

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AGGIORNATO IL 13/05/2024

Come regola generale la legge proibisce la registrazione di un marchio costituito unicamente da riferimenti geografici (ne abbiamo parlato in questo articolo); esiste però un’eccezione valida solo nel caso si voglia registrare un marchio comunitario.

La registrazione di una denominazione geografica come marchio nell’Unione Europea è infatti consentita solo nel caso in cui tale denominazione non sia nota presso il pubblico interessato o, quantomeno, sia sconosciuta come designazione di un luogo geografico.

Lo ha stabilito il Tribunale dell’Unione Europea con una recente sentenza di rilevante importanza, la quale ha sostanzialmente confermato che è consentita la registrazione come marchio di una denominazione geografica SOLO ED ESCLUSIVAMENTE nel caso in cui non sia conosciuta nel mercato di riferimento o, quantomeno, sia sconosciuta come designazione di un luogo geografico.

Il Tribunale dell’Unione Europea ha cioè annullato la decisione dell’EUIPO con la quale quest’ultimo aveva rifiutato una domanda di marchio comunitario, basata sul nome di una località geografica.

Il caso riguardava la casa produttrice titolare del marchio DEVIN: infatti non tutti sanno che Devin è anche una località termale bulgara. L’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) aveva dichiarato la nullità del marchio in questione, in quanto privo di distintività, essendo un’indicazione della provenienza geografica del prodotto.

L’EUIPO non aveva però dimostrato la notorietà come denominazione geografica (presso il pubblico interessato) del marchio DEVIN: pertanto il Tribunale dell’Unione Europea ha annullato la decisione dell’EUIPO, ribadendo la mancanza di notorietà al di fuori del territorio bulgaro della cittadina in questione.

Ricordiamo che la legge richiede che un segno possa essere validamente registrato come marchio nel caso in cui sia dotato di:

  • Novità, ossia non sia confondibile con i segni distintivi anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, nomi commerciali);
  • Distintività, ossia consenta al consumatore di ricollegare i prodotti contraddistinti dal marchio all’impresa produttrice;
  • Liceità, ovvero la non contrarietà alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume e, soprattutto, la non idoneità di trarre in inganno i consumatori sulle caratteristiche e le qualità dei relativi prodotti e servizi (ne abbiamo parlato qui).

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Il caso del marchio annullato TOSCORO

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AGGIORNATO IL 20/10/2025

La contraffazione non si verifica solo tra marchi uguali o molto simili tra loro, ma anche quando un marchio è simile ad una Indicazione Geografica Protetta (IGP); lo ha recentemente stabilito il Tribunale dell’Unione Europea, il quale ha ritenuto giusto applicare gli stessi principi utilizzabili nel giudizio di confondibilità tra due marchi.

In generale, quando ci sono due marchi simili, la commissione esaminatrice utilizza determinati parametri per metterli a confronto tra di loro, al fine verificare la loro confondibilità; nel caso in questione questi stessi parametri sono stati utilizzati per confrontare il marchio “Toscoro” con l’indicazione geografica protetta “Toscano” che identifica il prodotto olio in quanto legato ad un determinato territorio.

Sappiamo infatti che l’Indicazione Geografica Protetta (IGP) può essere impiegata per contraddistinguere prodotti alimentari per i quali una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica, deriva dall’origine geografica in cui avvengono la produzione/trasformazione/elaborazione (ne abbiamo parlato qui).

Toscoro” è un marchio nato per identificare per l’appunto oli alimentari ed evoca, a detta del Tribunale, l’indicazione geografica protetta “Toscano”; pertanto il ricorso presentato dai proprietari del marchio Toscoro viene rigettato dal Tribunale UE che conferma la confondibilità con la denominazione geografica protetta Toscano.

Inoltre è bene sapere che il marchio ha anche la funzione di promuovere il territorio, in quanto l’immagine di un’impresa è strettamente collegata a quella del suo territorio e viceversa (ne abbiamo parlato qui).

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proteggere l’origine e le materie prime di taluni prodotti

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AGGIORNATO IL 10/10/2022

DOCGLa normativa comunitaria mette a disposizione una serie di strumenti in grado di tutelare l’origine e la tradizione di taluni prodotti, nonchè delle materie prime utilizzate per la realizzazione degli stessi; si tratta delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

Abbiamo già introdotto alcune indicazioni geografiche in questo articolo, ora completiamo l’argomento introducendo ulteriori sigle. Il concetto di base è che il consumatore deve conoscere l’origine del prodotto e delle materie prime utilizzate, onde poter scegliere anche sulla base di questi parametri.

Ad esempio conosciamo bene le proprietà dell’olio d’oliva prodotto in una determinata zona geografica piuttosto che in un’altra dove i fattori naturali, umani e di tradizione fanno la differenza; analogo discorso si è soliti fare per i vini, sui quali incontriamo solitamente tre diverse denominazioni:

  • DOC (denominazione di origine controllata): identifica una ben precisa zona geografica cioè ad esempio la provenienza del vino da uve di vigneti particolarmente rinomati il cui ambiente gli ha permesso di possedere caratteristiche peculiari.

  • DOCG (denominazione di origine controllata e garantita): è concessa ad alcuni vini doc di particolare qualità e fama non solo nazionale ma anche internazionale. È anch’esso legato ad una porzione ristretta di territorio ed all’uva utilizzata, ma i controlli sono più severi e viene concesso solo ai vini già doc da almeno 10 anni.

  • IGT (indicazioni geografiche tipiche): fa riferimento al nome geografico di vaste aree di produzione, in osservanza di requisiti ben specifici.

Poi abbiamo la “DOP” (denominazione di origine protetta) che identifica un prodotto che ha origine in un determinato territorio ed i cui fattori naturali e umani permettono al prodotto di essere unico. Sono prodotti soggetti a specifiche regole produttive previste dal disciplinare di produzione e a rigidi controlli.

In particolare, le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire tutte in un’area geografica delimitata.

La “IGP” ( indicazione geografica protetta) fa riferimento all’appartenenza ad una ben determinata zona geografica cioè la qualità del prodotto e le sue caratteristiche dipendono dall’origine geografica.

Per essere “IGP” almeno una fase del processo di produzione deve avvenire in quella zona (ad esempio le materie prime possono essere di provenienza anche di un’altra regione), fermo restando il rispetto delle regole di produzione stabilite dal relativo disciplinare.

Vedi anche:

 

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registrare il marchio di un luogo geografico

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AGGIORNATO IL 28/02/2022

marchio geograficoNon si può registrare come marchio il semplice nome di un luogo geografico, la legge lo proibisce. Il legislatore con estrema chiarezza agli articoli 13 e 25 del Codice della Proprietà Industriale, disciplina rispettivamente la distintività e la nullità di un marchio costituito unicamente da indicazioni descrittive come i riferimenti geografici.

Facciamo un esempio: se l’intenzione è quella di promuovere delle produzioni locali, esistono altri strumenti per caratterizzare la provenienza geografica di un prodotto; lo scopo di  questi strumenti  è quello di regolamentare le indicazioni di provenienza geografica e non creare confusione relativamente all’origine di un prodotto. Le indicazioni geografiche, infatti, sono piuttosto efficaci e dirottano il consumatore influenzandone le scelte, ed è quindi opportuno che siano regolamentate.

Si potrebbe però ovviare a questo  creando un logo di fantasia senza alcuna indicazione nominativa geografica. Infatti, non può essere esclusivo di nessuno un semplice termine geografico, ma un segno grafico dotato di novità può esserlo. Un marchio frutto di creatività può raggiungere comunque lo scopo di fidelizzare e suscitare interesse e curiosità nel consumatore.

Inoltre, una sentenza del Tribunale dell’Unione Europea, ha consentito la registrazione come marchio di una denominazione geografica nell’UE solo nel caso in cui tale denominazione non sia nota presso il pubblico interessato o, quantomeno, sia sconosciuta come designazione di un luogo geografico (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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Le denominazioni d’origine DOP, IGP ed STG

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AGGIORNATO IL 03/10/2022

indicazione_geografica_protetta_dop_igpUn’indicazione geografica protetta garantisce che il prodotto sul quale è apposta, provenga da una zona determinata a cui viene tradizionalmente associata una qualità costante che deriva da fattori ambientali e umani.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) è il dicastero preposto all’elaborazione ed al coordinamento a livello nazionale, europeo ed internazionale delle linee della politica in campo agricolo, forestale, agroalimentare ed in materia di pesca. Il Ministero, in particolare, si occupa di tematiche concernenti i prodotti agroalimentari di qualità, fra i quali:

  • Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC),
  • Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG),
  • Indicazione Geografica Tipica (IGT);
  • Prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP)
  • Indicazione Geografica Protetta (IGP)

DOP

La Denominazione d’Origine Protetta (DOP) può essere impiegata per contraddistinguere prodotti alimentari le cui peculiari caratteristiche dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti. In particolare, le fasi di produzione, trasformazione, ed elaborazione devono avvenire tutte in un’area geografica delimitata. Se un’impresa produce prodotti DOP è tenuta ad attenersi scrupolosamente alle regole produttive e alle specifiche tecniche stabilite nel disciplinare di produzione, il cui rispetto è garantito da un organismo di controllo, il cui funzionamento è, a sua volta, disciplinato per legge.

IGP

L’Indicazione Geografica Protetta (IGP) può essere impiegata per contraddistinguere prodotti alimentari per i quali una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica, deriva dall’origine geografica e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un’area geografica determinata. Per ottenere una IGP è necessario, quindi, fare in modo che almeno una fase dei processi produttivi dell’impresa considerata avvengano in una area determinata, fermo restando, in ogni caso, il rispetto alle regole di produzione stabilite dal relativo disciplinare, la cui osservanza è garantita da un organismo di controllo.

STG

La Specialità Tradizionale Garantita (STG) tutela produzioni caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali. In questo caso la specificità discende unicamente dal metodo di produzione adottato e, infatti, non è necessariamente prodotta in un’area determinata.

Da ricordare, infine,  che la Legge Sviluppo ha introdotto nel codice penale l’art. 517-quater che punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 la contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

E’ bene sapere che la contraffazione si può verificare anche quando una indicazione geografica protetta (IGP) risulta simile o uguale ad un marchio. In questo caso verranno applicati i principi utilizzati nelle ipotesi di confondibilità tra marchi (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

 

 

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