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Una nuova tipologia di marchio

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AGGIORNATO IL 27/02/2024

Proseguiamo con l’esame dei nuovi tipi di marchio depositabili presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) ed esaminiamo il marchio multimediale.

Il marchio multimediale è un marchio costituito dalla combinazione di un’immagine e un suono. Dal 1° ottobre 2017 non vige più il requisito della rappresentazione grafica all’atto della presentazione della domanda di marchio.

Ciò significa che, da tale data, i segni potranno essere rappresentati in qualsiasi forma idonea, utilizzando la tecnologia generalmente disponibile, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.

Ai fini del deposito della domanda, per la rappresentazione di un marchio “multimediale”, l’Euipo chiede un file audiovisivo contenente la combinazione di immagine e di suono: il formato previsto è MP4 (max 20 Mb) e non è prevista una descrizione.

Per conoscere i vari tipi di marchio che possono essere registrati presso l’EUIPO vi invitiamo a leggere questo articolo.

Inoltre ecco un esempio per comprendere meglio di cosa si tratta:
https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/017451816

Fonte: Euipo

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Il caso del motociclo Vespa.

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AGGIORNATO IL 17/07/2023

Può essere considerato reato di contraffazione la semplice riproduzione dell’immagine di un oggetto famoso su gadget quali ad esempio magliette, tazze, portachiavi ecc.

Lo spunto per affermare ciò viene da una recente sentenza della Corte di Cassazione in cui si afferma che la sola figura della Vespa (il motociclo scooter più famoso al mondo) rappresenta un segno distintivo del prodotto e la sua duplicazione è tale da generare confusione nel consumatore.

Nel caso di specie veniva presentato un ricorso avverso un’ordinanza di sequestro su diversi gadget e souvenir che riproducevano la sola forma della Vespa omettendo la parte verbale. La Cassazione respingeva il ricorso confermando l’orientamento del giudice di prime cure e precisando che la sola riproduzione di una figura può integrare gli estremi del reato di contraffazione se la stessa costituisca segno distintivo del prodotto e crei confusione nel consumatore.

Ciò significa che la semplice forma della Vespa può essere considerata un marchio a tutti gli effetti anche senza la presenza della parte letterale, perché immediatamente un consumatore medio associa l’immagine al famoso scooter avendo lo stesso una notorietà ormai acquisita nel tempo.

Ricordiamo che per tutelare l’estetica di un prodotto (senza aspettare che diventi famoso come la Vespa!), si può ricorrere alla registrazione del Design o Modello. Nel campo dei diritti di proprietà industriale, l’espressione “design o modello” denota unicamente gli aspetti estetici o decorativi di un prodotto, escludendo aspetti tecnici o funzionali.

Con la registrazione di un disegno/modello è possibile tutelarsi da copie non autorizzate o imitazioni, impedendo così la fabbricazione e vendita di prodotti simili e pertanto confondibili. In questo modo si ottiene un bene commerciale che può essere concesso in licenza oppure essere ceduto a fronte di un compenso. La riproduzione senza autorizzazione da parte del suo titolare integra gli estremi del reato di contraffazione. (ne abbiamo parlato qui). 

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AGGIORNATO IL 09/05/2022

Ogni social network ha specifiche differenti in relazione alla tutela del diritto d’autore, ma il denominatore comune è che nessuno di essi è estraneo al problema…i guai, il più delle volte, sono di chi utilizza impropriamente la grossa mole di materiale (foto, immagini, testi ecc.) disponibile sui social e coperta da diritto d’autore.

Ricordiamo che il diritto d’autore nasce con la creazione di un’opera, senza che sia necessario alcun tipo di deposito o registrazione (ne abbiamo parlato qui), e pertanto ogni forma di espressione della creatività dell’autore (letteraria, musicale, figurativa ecc.) ne è coperta.

I social network prevedono un agevole ed immediato sistema di pubblicazione e condivisione di foto-articoli-immagini e quindi per l’utente, soprattutto se molto giovane, risulta difficile visualizzare con chiarezza la linea di demarcazione che separa il lecito dall’illecito.

Come regola generale, quando si decide di pubblicare una foto o un’immagine non di nostra proprietà è indispensabile chiedere l’autorizzazione al suo titolare (approfondimento in questo articolo), o per le citazioni è necessario indicare la fonte dalla quale si estrae (approfondimento in questo articolo).

Ciò implica che se si desidera una blanda tutela per un qualcosa di proprietà pubblicato su un social, si può apporre una dicitura con cui esplicitamente si informa della proprietà di una foto pubblicata ed il divieto di utilizzarla senza l’espresso consenso del suo autore, cioè informare in maniera chiara riportando i dati dell’autore, la data ed il nome se ha un titolo.

Una ricerca condotta dal Sole 24 ore ha evidenziato che c’è una scarsa conoscenza della normativa che disciplina il diritto d’autore; una buona percentuale di persone, ben il 29%, ritiene che sia possibile utilizzare liberamente una foto pubblicata su Facebook senza chiederne l’autorizzazione al suo autore.

Al fine di adeguare il diritto d’autore all’era digitale, di recente è stato approvato un nuovo decreto legislativo di attuazione della normativa europea sul diritto d’autore e diritti connessi nel mercato unico digitale (ne abbiamo parlato qui).

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