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Il significato delle denominazioni

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L’Italia è il paese europeo con il maggior numero di prodotti agroalimentari a denominazione di origine e a indicazione geografica riconosciuti dall’Unione Europea. Le denominazioni– Dop, Igp, Stg – hanno l’obiettivo di tutelare gli standard qualitativi dei prodotti agroalimentari, salvaguardarne i metodi di produzione, fornire ai consumatori informazioni chiare sulle caratteristiche che conferiscono valore aggiunto ai prodotti. Questo enorme patrimonio informativo per il consumatore è assicurato dal rispetto di disciplinari di produzione.

Cosa significano gli acronimi Dop, Igp e Stg?

Dop – Denominazione di origine protetta

La denominazione di origine protetta è un nome che identifica un prodotto originario di un luogo, regione o, in casi eccezionali, di un determinato paese, la cui qualità o le cui caratteristiche sono dovute essenzialmente o esclusivamente ad un particolare ambiente geografico ed ai suoi intrinseci fattori naturali e umani e le cui fasi di produzione si svolgono nella zona geografica delimitata.

Igp – Indicazione geografica protetta

L’indicazione geografica protetta è un nome che identifica un prodotto anch’esso originario di un determinato luogo, regione o paese, alla cui origine geografica sono essenzialmente attribuibili una data qualità; la reputazione o altre caratteristiche e la cui produzione si svolge per almeno una delle sue fasi nella zona geografica delimitata.

Stg – specialità tradizionale garantita

I prodotti riconosciuti Stg seguono specifici metodi di produzione e ricette tradizionali. Materie prime ed ingredienti utilizzati tradizionalmente rendono questi prodotti delle specialità, a prescindere dalla zona geografica di produzione. Attualmente sono state riconosciute 3 specialità tradizionali garantite: la mozzarella, la pizza napoletana e l’ amatriciana tradizionale.

Il riconoscimento

Il riconoscimento e la tutela delle denominazioni prevede un vero e proprio lavoro di rete del Sistema Italia, con il Ministero che da un lato interagisce con le amministrazioni locali ed europee, dall’altro con la filiera di produzione delle denominazioni. Un vero e proprio processo di sinergie e di ecosistema che vuole essere una garanzia per il consumatore sulla qualità ed il valore dei prodotti riconosciuti come Dop, Igp, Stg.

Tutti gli approfondimenti sulle procedure sono disponibili sul sito Mipaaf

Fonte: Dop Igp Politiche Agricole

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spesso di Italiano c’è solo il nome!

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AGGIORNATO IL 09/06/2025

Un consumatore attento che voglia acquistare un prodotto alimentare 100% italiano, non si limita a leggere sull’etichetta “Prodotto in Italia” ma guarda anche la provenienza delle materie prime, arrivando a scoprire che molti alimenti che consumiamo ogni giorno di Italiano hanno solo il nome.

L’origine del problema è perchè spesso la coltivazione in Italia delle materie prime quali ad esempio grano, riso, pomodoro, frutta, arriva solo a soddisfare il fabbisogno interno della nostra nazione ma non è in grado di coprire la domanda estera; le aziende quindi sono costrette ad importare materie prime.

E qui molte aziende si fanno “prendere la mano”, arrivando alla frode o a comportamenti ingannevoli per i consumatori: ad esempio è di questi giorni la notizia del maxi sequestro di oltre 4mila tonnellate tra prodotti finiti e semilavorati, operato dai carabinieri nell’ambito dell’inchiesta della procura di Livorno sulle passate di pomodoro dell’azienda Petti, ottenute da concentrato di pomodoro proveniente da paesi extra Ue e spacciato per pomodoro 100% italiano o 100% toscano.

Un altro esempio pratico riguarda un alimento sempre presente sulle nostre tavole: la pasta. Una confezione di pasta che riporta la bandiera italiana e il nome italiano potrebbe erroneamente far pensare che anche il grano sia italiano. In realtà andando a leggere con attenzione l’etichetta, si potrebbe rimanere delusi nello scoprire che la maggior parte delle aziende utilizza grano coltivato solo in parte in Italia, la restante parte spesso è di provenienza Ue e non Ue.

Vediamo cosa dice la legge. Secondo il vigente Regolamento Europeo n. 775 del 2018 in etichetta è obbligatorio precisare l’origine del grano (ingrediente primario) se la sua provenienza è diversa da quella del segno riportato sulla confezione (cioè dal suo prodotto), questo per non portare in confusione il consumatore. Questo obbligo di indicazione di origine dell’ingrediente primario introdotta dal citato Regolamento Europeo, divenuto applicabile dal 1° aprile 2020, non riguarda però i prodotti a marchio DOP, IGP e STG e i marchi registrati: se è il marchio stesso di un prodotto a rievocare l’origine, non è necessario precisare la provenienza dell’ingrediente primario, anche nell’ipotesi in cui quest’ultima risultasse diversa da quella che il marchio richiama. E questo capiamo bene non tutela il Made in Italy dal pericoloso e dilagante fenomeno dell’Italian Sounding

In Italia invece sono attualmente in vigore i decreti interministeriali che prevedono l’obbligo di indicare in etichetta l’origine non solo per la pasta ma anche per il riso e derivati del pomodoro, obbligo che è stato prorogato sino al 31/12/2021.

Oggi ben visibili sulle etichette italiane si trovano, tornando all’esempio della pasta, le seguenti diciture:
a) paese di coltivazione del grano: nome del paese nel quale il grano viene coltivato;
b) paese di molitura: nome del paese in cui il grano è stato macinato.
Se queste fasi avvengono nel territorio di più paesi possono essere utilizzate, a seconda della provenienza, le seguenti diciture: paesi Ue, paesi non Ue, paesi Ue e non Ue;
c) se il grano duro è coltivato almeno per il 50% in un solo paese, come ad esempio l’Italia, si potrà usare la dicitura: “Italia e altri paesi Ue e/o non Ue”.

Quindi al momento rimangono vigenti sia il Regolamento Europeo che prevede l’obbligo di indicare in etichetta l’origine dell’ingrediente primario che i decreti legislativi italiani, i quali garantiscono maggiore trasparenza per i consumatori.

Invece, per saperne di più circa il fenomeno dell'”Italian Sounding”, che consiste nell’attribuire ad un prodotto un marchio il cui “suono” evochi un’origine Italiana, consigliamo di leggere questo articolo.

Fonte: Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 

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Il caso del marchio annullato TOSCORO

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AGGIORNATO IL 20/10/2025

La contraffazione non si verifica solo tra marchi uguali o molto simili tra loro, ma anche quando un marchio è simile ad una Indicazione Geografica Protetta (IGP); lo ha recentemente stabilito il Tribunale dell’Unione Europea, il quale ha ritenuto giusto applicare gli stessi principi utilizzabili nel giudizio di confondibilità tra due marchi.

In generale, quando ci sono due marchi simili, la commissione esaminatrice utilizza determinati parametri per metterli a confronto tra di loro, al fine verificare la loro confondibilità; nel caso in questione questi stessi parametri sono stati utilizzati per confrontare il marchio “Toscoro” con l’indicazione geografica protetta “Toscano” che identifica il prodotto olio in quanto legato ad un determinato territorio.

Sappiamo infatti che l’Indicazione Geografica Protetta (IGP) può essere impiegata per contraddistinguere prodotti alimentari per i quali una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica, deriva dall’origine geografica in cui avvengono la produzione/trasformazione/elaborazione (ne abbiamo parlato qui).

Toscoro” è un marchio nato per identificare per l’appunto oli alimentari ed evoca, a detta del Tribunale, l’indicazione geografica protetta “Toscano”; pertanto il ricorso presentato dai proprietari del marchio Toscoro viene rigettato dal Tribunale UE che conferma la confondibilità con la denominazione geografica protetta Toscano.

Inoltre è bene sapere che il marchio ha anche la funzione di promuovere il territorio, in quanto l’immagine di un’impresa è strettamente collegata a quella del suo territorio e viceversa (ne abbiamo parlato qui).

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proteggere l’origine e le materie prime di taluni prodotti

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AGGIORNATO IL 10/10/2022

DOCGLa normativa comunitaria mette a disposizione una serie di strumenti in grado di tutelare l’origine e la tradizione di taluni prodotti, nonchè delle materie prime utilizzate per la realizzazione degli stessi; si tratta delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

Abbiamo già introdotto alcune indicazioni geografiche in questo articolo, ora completiamo l’argomento introducendo ulteriori sigle. Il concetto di base è che il consumatore deve conoscere l’origine del prodotto e delle materie prime utilizzate, onde poter scegliere anche sulla base di questi parametri.

Ad esempio conosciamo bene le proprietà dell’olio d’oliva prodotto in una determinata zona geografica piuttosto che in un’altra dove i fattori naturali, umani e di tradizione fanno la differenza; analogo discorso si è soliti fare per i vini, sui quali incontriamo solitamente tre diverse denominazioni:

  • DOC (denominazione di origine controllata): identifica una ben precisa zona geografica cioè ad esempio la provenienza del vino da uve di vigneti particolarmente rinomati il cui ambiente gli ha permesso di possedere caratteristiche peculiari.

  • DOCG (denominazione di origine controllata e garantita): è concessa ad alcuni vini doc di particolare qualità e fama non solo nazionale ma anche internazionale. È anch’esso legato ad una porzione ristretta di territorio ed all’uva utilizzata, ma i controlli sono più severi e viene concesso solo ai vini già doc da almeno 10 anni.

  • IGT (indicazioni geografiche tipiche): fa riferimento al nome geografico di vaste aree di produzione, in osservanza di requisiti ben specifici.

Poi abbiamo la “DOP” (denominazione di origine protetta) che identifica un prodotto che ha origine in un determinato territorio ed i cui fattori naturali e umani permettono al prodotto di essere unico. Sono prodotti soggetti a specifiche regole produttive previste dal disciplinare di produzione e a rigidi controlli.

In particolare, le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire tutte in un’area geografica delimitata.

La “IGP” ( indicazione geografica protetta) fa riferimento all’appartenenza ad una ben determinata zona geografica cioè la qualità del prodotto e le sue caratteristiche dipendono dall’origine geografica.

Per essere “IGP” almeno una fase del processo di produzione deve avvenire in quella zona (ad esempio le materie prime possono essere di provenienza anche di un’altra regione), fermo restando il rispetto delle regole di produzione stabilite dal relativo disciplinare.

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Le denominazioni d’origine DOP, IGP ed STG

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AGGIORNATO IL 03/10/2022

indicazione_geografica_protetta_dop_igpUn’indicazione geografica protetta garantisce che il prodotto sul quale è apposta, provenga da una zona determinata a cui viene tradizionalmente associata una qualità costante che deriva da fattori ambientali e umani.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) è il dicastero preposto all’elaborazione ed al coordinamento a livello nazionale, europeo ed internazionale delle linee della politica in campo agricolo, forestale, agroalimentare ed in materia di pesca. Il Ministero, in particolare, si occupa di tematiche concernenti i prodotti agroalimentari di qualità, fra i quali:

  • Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC),
  • Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG),
  • Indicazione Geografica Tipica (IGT);
  • Prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP)
  • Indicazione Geografica Protetta (IGP)

DOP

La Denominazione d’Origine Protetta (DOP) può essere impiegata per contraddistinguere prodotti alimentari le cui peculiari caratteristiche dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti. In particolare, le fasi di produzione, trasformazione, ed elaborazione devono avvenire tutte in un’area geografica delimitata. Se un’impresa produce prodotti DOP è tenuta ad attenersi scrupolosamente alle regole produttive e alle specifiche tecniche stabilite nel disciplinare di produzione, il cui rispetto è garantito da un organismo di controllo, il cui funzionamento è, a sua volta, disciplinato per legge.

IGP

L’Indicazione Geografica Protetta (IGP) può essere impiegata per contraddistinguere prodotti alimentari per i quali una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica, deriva dall’origine geografica e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un’area geografica determinata. Per ottenere una IGP è necessario, quindi, fare in modo che almeno una fase dei processi produttivi dell’impresa considerata avvengano in una area determinata, fermo restando, in ogni caso, il rispetto alle regole di produzione stabilite dal relativo disciplinare, la cui osservanza è garantita da un organismo di controllo.

STG

La Specialità Tradizionale Garantita (STG) tutela produzioni caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali. In questo caso la specificità discende unicamente dal metodo di produzione adottato e, infatti, non è necessariamente prodotta in un’area determinata.

Da ricordare, infine,  che la Legge Sviluppo ha introdotto nel codice penale l’art. 517-quater che punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 la contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

E’ bene sapere che la contraffazione si può verificare anche quando una indicazione geografica protetta (IGP) risulta simile o uguale ad un marchio. In questo caso verranno applicati i principi utilizzati nelle ipotesi di confondibilità tra marchi (ne abbiamo parlato qui).

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