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dispute tra grafici e committenti

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AGGIORNATO IL 01/03/2021

lavori di graficaSupponiamo di voler realizzare un volantino o un depliant per pubblicizzare la nostra attività o i nostri prodotti e/o servizi; a tal fine decidiamo di rivolgerci ad uno studio grafico per affidargli il lavoro di realizzazione.

Supponiamo che in seguito si voglia utilizzare il medesimo lavoro svolto dallo studio grafico per altri impieghi; la domanda è “possiamo farlo?”. È possibile sfruttare la grafica di un lavoro commissionato ad altri, farla propria ed utilizzarla per altri scopi?

Una volta commissionato il lavoro e pagato il grafico, sembrerebbe che di quel lavoro si possa disporre liberamente; la questione è però tutt’altro che chiara ed è oggetto di frequenti controversie e dibattiti. Il primo aspetto da considerare è l’esistenza o meno di un accordo scritto in cui vengono definiti con chiarezza tutti i vari punti del lavoro da svolgere.

In generale è infatti buona regola formalizzare con chiarezza per iscritto tutti i punti del lavoro da commissionare, cioè cosa dovrà fare il grafico, il suo compenso e chi ne acquisterà la titolarità; se non viene regolamentato per iscritto il lavoro da commissionare, esso viene considerato legalmente come opera artistica ed è coperto dal diritto d’autore.

Il diritto d’autore protegge la forma espressiva delle opere creative, ovvero ogni espressione della creatività dell’autore: opere letterarie, opere musicali, opere coreografiche o pantomimiche, opere figurative, disegni e opere architettoniche, opere cinematografiche audiovisive, opere fotografiche, programmi per elaboratore, banche di dati (ne abbiamo parlato qui).

In quest’ultimo caso la titolarità del lavoro grafico spetterà pertanto al creatore dell’opera e non al committente; quest’ultimo potrà quindi utilizzarlo solo per lo scopo per il quale il lavoro è stato commissionato.

Lo studio grafico godrà cioè della paternità dell’opera che nasce con la sua creazione e potrà utilizzarla economicamente cedendone a sua discrezione i diritti di sfruttamento, sempre nel caso, ribadiamo, che nulla sia stato previamente precisato nell’eventuale contratto tra lui ed il committente.

In definitiva è dunque consigliabile, per evitare di trovarsi in spiacevoli situazioni, prendere l’abitudine di mettere tutto nero su bianco attraverso un contratto sottoscritto dalle parti.

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

analizziamo le differenze

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AGGIORNATO IL 14/09/2020

Quali sono le differenze tra un marchio verbale ed uno figurativo?

Il marchio verbale consiste in una dicitura semplicemente digitata su una tastiera, a caratteri di stampa, ossia del tutto priva di caratteri personalizzati, colori, grafica e/o logo; si tratta quindi di una scritta senza alcuna componente grafica. Quando si deposita un marchio verbale viene pertanto tutelata la/e parola/e e non il suo aspetto esteriore (cioè con quali caratteri e colori viene scritta).

Il marchio è figurativo quando invece possiede una grafica personalizzata e/o dei caratteri di fantasia e/o dei colori e/o un logo. Quando si effettua il deposito di un marchio figurativo, vengono pertanto tutelati sia i termini utilizzati che l’aspetto esteriore (cioè caratteri personalizzati, colori, grafica, logo).

Prima di depositare un marchio, pertanto, è importante avere le idee ben chiare e decidere se depositare un marchio costituito solo da parole, da parole + grafica o soltanto da grafica.

La decisione su quale tipo di registrazione effettuare, può dipendere dall’esistenza o meno un logo:

  •  se si dispone di un logo, la scelta è ovviamente quella di un marchio verbale;
  •  se invece si è realizzato un marchio dotato di un minimo di aspetto esteriore,   sarebbe opportuno registrarlo come figurativo anche perchè i consumatori   memorizzano più facilmente un’immagine che una parola.

Oppure, un altro criterio interessante per decidere se registrare un marchio come verbale o figurativo, potrebbe derivare dalla valutazione della sua forza:

  • se si tratta di un marchio foneticamente forte, quindi piuttosto originale ed innovativo, potrebbe essere sufficiente registrarlo come verbale svincolandosi quindi dal suo aspetto esteriore;
  • se il marchio invece è debole perchè il suo nome potrebbe far pensare al prodotto/servizio che si commercializzerà, al titolare converrà allora registrarlo come figurativo perchè acquisterà forza.

È bene sapere che se si registra un marchio comunitario che presenta lettere alfabetiche diverse da quelle in uso nell’UE, dovrà essere depositato come marchio figurativo.

È inoltre utile ricordare che la tutela del proprio marchio contro eventuali altri depositati posteriormente, si estende non solo ai marchi identici ma anche a quelli simili sia verbalmente che foneticamente (ne abbiamo parlato qui)

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

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