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proteggere l’origine e le materie prime di taluni prodotti

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AGGIORNATO IL 10/10/2022

DOCGLa normativa comunitaria mette a disposizione una serie di strumenti in grado di tutelare l’origine e la tradizione di taluni prodotti, nonchè delle materie prime utilizzate per la realizzazione degli stessi; si tratta delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche.

Abbiamo già introdotto alcune indicazioni geografiche in questo articolo, ora completiamo l’argomento introducendo ulteriori sigle. Il concetto di base è che il consumatore deve conoscere l’origine del prodotto e delle materie prime utilizzate, onde poter scegliere anche sulla base di questi parametri.

Ad esempio conosciamo bene le proprietà dell’olio d’oliva prodotto in una determinata zona geografica piuttosto che in un’altra dove i fattori naturali, umani e di tradizione fanno la differenza; analogo discorso si è soliti fare per i vini, sui quali incontriamo solitamente tre diverse denominazioni:

  • DOC (denominazione di origine controllata): identifica una ben precisa zona geografica cioè ad esempio la provenienza del vino da uve di vigneti particolarmente rinomati il cui ambiente gli ha permesso di possedere caratteristiche peculiari.

  • DOCG (denominazione di origine controllata e garantita): è concessa ad alcuni vini doc di particolare qualità e fama non solo nazionale ma anche internazionale. È anch’esso legato ad una porzione ristretta di territorio ed all’uva utilizzata, ma i controlli sono più severi e viene concesso solo ai vini già doc da almeno 10 anni.

  • IGT (indicazioni geografiche tipiche): fa riferimento al nome geografico di vaste aree di produzione, in osservanza di requisiti ben specifici.

Poi abbiamo la “DOP” (denominazione di origine protetta) che identifica un prodotto che ha origine in un determinato territorio ed i cui fattori naturali e umani permettono al prodotto di essere unico. Sono prodotti soggetti a specifiche regole produttive previste dal disciplinare di produzione e a rigidi controlli.

In particolare, le fasi di produzione, trasformazione ed elaborazione devono avvenire tutte in un’area geografica delimitata.

La “IGP” ( indicazione geografica protetta) fa riferimento all’appartenenza ad una ben determinata zona geografica cioè la qualità del prodotto e le sue caratteristiche dipendono dall’origine geografica.

Per essere “IGP” almeno una fase del processo di produzione deve avvenire in quella zona (ad esempio le materie prime possono essere di provenienza anche di un’altra regione), fermo restando il rispetto delle regole di produzione stabilite dal relativo disciplinare.

Vedi anche:

 

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Le denominazioni d’origine DOP, IGP ed STG

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AGGIORNATO IL 03/10/2022

indicazione_geografica_protetta_dop_igpUn’indicazione geografica protetta garantisce che il prodotto sul quale è apposta, provenga da una zona determinata a cui viene tradizionalmente associata una qualità costante che deriva da fattori ambientali e umani.

Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF) è il dicastero preposto all’elaborazione ed al coordinamento a livello nazionale, europeo ed internazionale delle linee della politica in campo agricolo, forestale, agroalimentare ed in materia di pesca. Il Ministero, in particolare, si occupa di tematiche concernenti i prodotti agroalimentari di qualità, fra i quali:

  • Vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC),
  • Denominazione di Origine Controllata e Garantita (DOCG),
  • Indicazione Geografica Tipica (IGT);
  • Prodotti a Denominazione di Origine Protetta (DOP)
  • Indicazione Geografica Protetta (IGP)

DOP

La Denominazione d’Origine Protetta (DOP) può essere impiegata per contraddistinguere prodotti alimentari le cui peculiari caratteristiche dipendono essenzialmente o esclusivamente dal territorio in cui sono prodotti. In particolare, le fasi di produzione, trasformazione, ed elaborazione devono avvenire tutte in un’area geografica delimitata. Se un’impresa produce prodotti DOP è tenuta ad attenersi scrupolosamente alle regole produttive e alle specifiche tecniche stabilite nel disciplinare di produzione, il cui rispetto è garantito da un organismo di controllo, il cui funzionamento è, a sua volta, disciplinato per legge.

IGP

L’Indicazione Geografica Protetta (IGP) può essere impiegata per contraddistinguere prodotti alimentari per i quali una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica, deriva dall’origine geografica e la cui produzione, trasformazione e/o elaborazione avviene in un’area geografica determinata. Per ottenere una IGP è necessario, quindi, fare in modo che almeno una fase dei processi produttivi dell’impresa considerata avvengano in una area determinata, fermo restando, in ogni caso, il rispetto alle regole di produzione stabilite dal relativo disciplinare, la cui osservanza è garantita da un organismo di controllo.

STG

La Specialità Tradizionale Garantita (STG) tutela produzioni caratterizzate da composizioni o metodi di produzione tradizionali. In questo caso la specificità discende unicamente dal metodo di produzione adottato e, infatti, non è necessariamente prodotta in un’area determinata.

Da ricordare, infine,  che la Legge Sviluppo ha introdotto nel codice penale l’art. 517-quater che punisce con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000 la contraffazione di indicazioni geografiche o di denominazioni di origine di prodotti agroalimentari.

E’ bene sapere che la contraffazione si può verificare anche quando una indicazione geografica protetta (IGP) risulta simile o uguale ad un marchio. In questo caso verranno applicati i principi utilizzati nelle ipotesi di confondibilità tra marchi (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

 

 

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