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Elemento essenziale

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Di recente il Tribunale dell’Unione Europea si è pronunciato in merito alla distintività del celebre bollino blu e giallo delle banane Chiquita, registrato per contraddistinguere vari prodotti alimentari tra cui la frutta fresca.

Il Tribunale dell’Unione Europea conferma la decisione espressa in precedenza dall’Euipo, affermando l’insussistenza di un sufficiente grado di distintività quando il marchio in questione viene utilizzato in assenza di elementi grafici.

Purtroppo la stessa casa madre della “Chiquita” non era riuscita a fornire alcuna prova d’uso, essenziale a dimostrare che il bollino giallo e blu fosse recepito dal consumatore come identificativo del prodotto e facilmente riconducibile alla nota casa produttrice.

E’ importante sapere che la prova d’uso può essere fornita ad esempio attraverso l’esibizione di fatture o anche dimostrando di aver promosso campagne pubblicitarie di promozione del logo. Per uso si intende un utilizzo effettivo del marchio, non discontinuo o episodico, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato (ne abbiamo parlato qui). 

Ricordiamo che la capacità distintiva implica che non possono essere registrati come marchio d’impresa i segni privi di tale carattere, cioè:

  • le denominazioni generiche di prodotti o servizi di uso comune, in quanto appartengono a tutti: ad esempio non può certo essere richiesto l’uso esclusivo di termini come “bio”, “latte” etc.;
  • le indicazioni puramente descrittive, cioè quando il nome del marchio coincide con il prodotto o servizio che deve rappresentare, o quando ne racconta solo le caratteristiche (ne abbiamo parlato qui).

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E’ possibile a determinate condizioni

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Diciamo subito che è possibile registrare come marchio un numero, anche se costituito da un’unica cifra. E’ importante però non dimenticarsi della distintività del marchio, requisito imprescindibile.

Sappiamo che un marchio per poter essere registrato deve essere dotato di novità, liceità e, soprattutto, capacità distintiva. La distintività di un marchio è un elemento essenziale, dal quale non si può prescindere, in quanto consente al consumatore di ricollegare i prodotti contraddistinti dal marchio all’impresa produttrice.

La capacità distintiva implica che non possono essere registrati come marchio d’impresa i segni privi di tale carattere, cioè:

  1. le denominazioni generiche di prodotti o servizi di uso comune, in quanto appartengono a tutti: ad esempio non può certo essere richiesto l’uso esclusivo di termini come “bio”, “latte” etc.;
  2. le indicazioni puramente descrittive, cioè quando il nome del marchio coincide con il prodotto o servizio che deve rappresentare, o quando ne racconta solo le caratteristiche (ad esempio il nome del marchio di una porta è “super porta”).

In Italia è possibile pertanto registrare come marchio anche un singolo numero come anche è possibile registrare le singole lettere dell’alfabeto. I marchi devono essere costituiti da segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, quindi è possibile registrare non soltanto parole e immagini ma anche lettere e cifre. E’ proprio il codice della proprietà industriale che disciplina e ammette tale possibilità.

Numerosi infatti sono i monogrammi (lettere dell’alfabeto) esistenti come brand soprattutto nel settore della moda. Tra i tanti possiamo citare a titolo esemplificativo la “C” di Chanel, “D & G” di Dolce & Gabbana o la “F” di Fendi. La registrazione dei monogrammi come marchi risulta possibile, anche qui, solo a determinate condizioni (ne  abbiamo parlato qui).

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