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Il “public domain day”

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AGGIORNATO IL 25/03/2024

Molti non sanno che il 1° gennaio di ogni anno le opere dell’ingegno di carattere creativo (ad es. letteratura, musica, arte, cinema), il cui diritto di utilizzazione economica risulta scaduto nel precedente anno, diventano di pubblico dominio.

E’ il c.d. Public Domain Day, in occasione del quale vengono organizzati eventi in tutto il mondo. E’ un po’ come celebrare le opere degli autori diventate famose e a partire da quella data, diventate di pubblico dominio (qui l’archivio

Ricordiamo che il diritto d’autore è un istituto giuridico che mira a tutelare l’opera intellettuale da cui decorrono per il suo autore diritti sia di carattere morale, quale quello di paternità, che di natura patrimoniale riguardante il suo sfruttamento economico. Per sfruttamento economico si intende ad esempio il diritto di diffusione, riproduzione, alienazione, cessione e anche modifica dell’opera (ne abbiamo parlato qui). 

Ma quanto dura il diritto d’autore? Dura per tutta la vita del suo autore e anche dopo la sua morte. In Europa la durata è di 70 anni dopo la morte del suo autore. Da quel giorno in poi le opere possono essere utilizzate da chiunque senza richiedere più alcuna autorizzazione allo sfruttamento economico, né tantomeno verrà versato alcun compenso. Le opere possono essere riprese, rielaborate, utilizzate per nuove pubblicazioni, studi e ricerche, senza però ledere l’immagine e la reputazione del suo autore. I diritti morali invece sono inalienabili ed imprescrittibili.

Facciamo un esempio: chi vorrà modificare e diffondere il bestseller “Orgoglio e Pregiudizio” di Jane Austen potrà farlo senza versare alcun compenso agli eredi della famosa scrittrice britannica. Infatti ciò è già avvenuto con la diffusione di “Orgoglio e Pregiudizio e Zombie” nel 2002.

A partire dal 1 gennaio 2024 sono diventati di pubblico dominio ad esempio opere di Picasso, Magritte, Matisse e Picabia come anche Topolino e Minnie in versione bianco e nero. Per saperne di più cliccare qui.

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non sempre innocuo

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Il “selfie” è utilizzato da molti per auto-immortalarsi in momenti di vita quotidiana; il suo significato è infatti “un autoritratto realizzato attraverso una fotocamera digitale compatta, uno smartphone, un tablet o una webcam puntati verso sé stessi o verso uno specchio, e condiviso sui social network.” (fonte Wikipedia).

A volte però, proprio a causa della facilità di scatto e condivisione, il selfie può nascondere delle insidie anzi, se non utilizzato con attenzione, si può rischiare di sottovalutarlo sino ad incorrere in condotte illecite o comunque borderline. E’ uno strumento entrato ormai nelle aule dei tribunali, ancora nuovo ma già molto utile per la giustizia.

Pensiamo che in alcuni casi è possibile che i selfie possano costituire un efficace strumento probatorio di violazioni contrattuali o anche di infedeltà coniugale perché tutto quello che si posta resta nella memoria di facebook o dello smartphone e non viene mai del tutto cancellato.

Ad esempio, se utilizzato durante le ore di lavoro in violazione di disposizioni contrattuali potrebbe costituire terreno fertile tale da indurre il datore di lavoro ad una possibile azione sino ad arrivare al licenziamento. Questo è accaduto di recente e ha riguardato dipendenti portati dinanzi ai giudici italiani dai loro titolari.

Interessante e curioso è stato anche il caso di un fotografo britannico che dopo una lunga battaglia legale contro un’associazione ambientalista, ha visto riconoscersi il diritto al copyright per un selfie scattato da un “macaco” che dopo vari tentativi si era messo sorridente in posa.

Qui entriamo nella disciplina del diritto d’autore, nel caso di specie del diritto riconosciuto all’autore della fotografia (scimmia o fotografo?); ciò potrebbe costituire un precedente giurisprudenziale e, pertanto, solo l’inizio di altre rivendicazioni di scatti-selfie d’autore futuri.

Ing. Marzulli – Avv. Zambetti

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Conosciamo le novità

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La notizia recentemente circolata sui media relativa all’approvazione della riforma sul Copyright, prevede in sostanza nuove disposizioni che tutelano gli autori delle pubblicazioni a mezzo stampa, in modo da poter distribuire equamente i ricavi realizzati dai titolari delle piattaforme internet con gli stessi autori delle informazioni (giornalisti, case editrici, discografiche e cinematografiche etc.).

Viene cioè incentivata la possibilità per gli editori di concludere accordi con le piattaforme commerciali per farsi retribuire i contenuti di proprietà (link tax). La riforma infatti prevede l’opportunità per gli autori del copyright di restringere la diffusione di notizie su siti altrui ed imporre ai titolari dei siti una valutazione preventiva bloccando in maniera automatica l’accesso ai contenuti non autorizzati (upload filter).

Si tratta di una manovra che mira soprattutto ad ostacolare l’attività di potenze del web quali Google o Facebook e che impone specifiche limitazioni attraverso filtri preventivi agli upload e l’obbligo di accordi tra piattaforme ed editori.

Link Tax” (tassa sui link degli autori) e “Upload Filter”(filtri automatici di upload) sono stati i punti focali: gli utenti non verranno più sanzionati per aver scaricato on line materiale protetto da copyright ma sarà tutto a carico delle grandi piattaforme come YouTube o Facebook , i quali saranno obbligati ad impegnarsi al massimo per non rendere disponibili i contenuti privi delle autorizzazioni.

Riassumiamo qui di seguito le principali novità:

  1. Le piattaforme saranno responsabili dei contenuti multimediali e bloccheranno l’accesso a contenuti non autorizzati (upload filter); esclusi solo Meme e Gif;
  2. Gli autori dovranno ricevere una parte dei guadagni ricevuti dalle piattaforme riguardanti il diritto d’autore (link tax)

Adesso si attende il consenso formale del Consiglio dei Ministri UE.

Ing. Marzulli – Avv. Zambetti

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La SIAE ed il diritto d’autore

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AGGIORNATO IL 18/09/2023

pirateria

Con l’aumento degli utenti internet è aumentato molto anche il fenomeno della pirateria musicale, ovvero lo scaricare brani di musica dalla rete senza corrisponderne i diritti d’autore.

Il fenomeno della pirateria informatica, nel corso degli ultimi dieci anni, ha comportato il calo del fatturato dell’industria musicale italiana di ben il 76%. L’utilizzo improprio di software e reti informatiche per la condivisione ed il download veloce di file e documenti, hanno reso accessibili film e musica in modo del tutto gratuito, sfruttando servizi di “peer to peer” (P2P) e file-sharing.

La conseguenza è il sorgere di una concezione di apparente inutilità  a pagare il costo di un cd o di un brano su siti legali a pagamento quando si può scaricare tutto a costo zero. La stragrande maggioranza dei file condivisi tramite questi software, è musica protetta da copyright e la battaglia delle case discografiche è rivolta ai software di file-sharing al fine di garantire la tutela dei diritti d’autore.

Il diritto d’autore nasce per tutelare le opere creative, tra le quali sono incluse le opere musicali. La titolarità dell’opera e la conseguente protezione del diritto d’autore, vengono acquisite contestualmente alla creazione dell’opera stessa. Gli interpreti musicali, come tutti gli artisti degli altri campi di attività creativa, sono tutelati dalle norme specifiche sul diritto d’autore, proprio in quanto si guadagnano da vivere interpretando ed eseguendo opere dell’ingegno di carattere creativo.

Agli artisti la legge riconosce due tipologie di diritti esclusivi:

  • diritti morali: paternità, integrità, e pubblicazione dell’opera
  • diritti di utilizzazione economica: riproduzione, esecuzione, diffusione (mediante radio, televisione, ecc.), commercializzazione e modifiche dell’opera.

I diritti morali sono esclusivamente proprietà dell’autore e non possono essere ceduti; i diritti economici possono invece essere ceduti, trasmessi o acquisiti. La tutela economica dell’opera dura per tutta la vita dell’autore e fino a 70 anni dalla sua morte, dopodiché cade in pubblico dominio e ciò comporta il libero utilizzo.

La gestione dei diritti d’autore può essere effettuata in proprio o affidata alla SIAE (Società Italiana Autori ed Editori), alla quale si aderisce in maniera non obbligatoria; si occupa di concedere le autorizzazioni per l’utilizzo di opere protette, riscuotere i compensi, ripartire i proventi. In Italia è l’unico istituto che esercita queste funzioni. Iscrivendosi alla SIAE si riceve tutela anche per l’utilizzo del proprio brano in Paesi esteri a patto che la SIAE abbia contratti di rappresentanza con le Società degli Autori di altri Paesi esteri.

La violazione dei diritti d’autore comporta specifiche sanzioni penali con detenzione fino a 3 anni e multa fino a 15.493 euro in base alla nuova legge sul diritto d’autore del 2000 (legge n.248/2000). La tutela sul diritto d’autore è quindi uno tra i principali strumenti per la lotta alla pirateria.

Si sottolinea, infine, che la pirateria musicale rappresenta un danno in grado di porre la parola fine alla musica, soprattutto quella emergente tra le band delle nuove generazioni, che non dispongono di grandi risorse economiche per continuare a coltivare la propria passione musicale.

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Opera Creativa e Diritto d’Autore

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AGGIORNATO IL 06/03/2023

diritto-autore_legge_normativaIl diritto d’autore protegge la forma espressiva delle opere creative, ovvero ogni espressione della creatività dell’autore. Riassumiamo di seguito le categorie di opere protette e relativa normativa come individuate dagli artt. 1 e 2 della Legge sul Diritto d’Autore:

opere letterarie, ovvero opere di qualsiasi natura (ad esempio scientifiche, religiose, didattiche, letterarie ecc.) suscettibili di essere espresse a mezzo di parole scritte;

opere musicali ovvero opere costituite da composizioni musicali (ad esempio canzoni e musiche, opere liriche, ecc.);

opere coreografiche o pantomimiche;

opere figurative, ovvero opere che si concretizzano in creazioni figurative come ad esempio dipinti, sculture, disegni, incisioni od anche scenografie. In questa categoria anche quei design industriali che presentano carattere creativo e valore artistico, conseguenza di un apporto personale dell’autore;

disegni e opere architettoniche, ovvero le opere d’arte dotate di una rilevante valenza estetica delle forme architettoniche;

opere cinematografiche audiovisive, ovvero le opere costituite dalla successione di immagini in movimento, accompagnate o meno da suoni o musiche, destinate ad essere riprodotte in qualsiasi forma (in sala, su un sito web, su un lettore portatile ecc.);

opere fotografiche, purché presentino un valore artistico e non si limitino ad essere semplici riproduzioni di situazioni reali;

programmi per elaboratore, ovvero la sequenza di istruzioni, informazioni e comandi i quali, una volta inseriti e letti da un computer, permettono a quest’ultimo di raggiungere un risultato determinato, fermo restando che non si proteggono le idee ed i principi alla base del programma ma solo ed unicamente le soluzioni informatiche adottate dal programmatore per raggiungere il risultato desiderato;

banche di dati, ovvero le raccolte di dati o altri elementi, accessibili attraverso mezzi elettronici. Immediata conseguenza è il divieto di estrazione e/o reimpiego della totalità (o di una parte rilevante) dei dati contenuti in esse

Affinché un’opera possa beneficiare della protezione offerta dal diritto d’autore, deve possedere essenzialmente due requisiti:

  1. la novità
  2. il carattere creativo, ovvero deve contenere elementi che mostrino l’impronta personale dell’autore e, in particolare, la sua personale forma espressiva scelta fra tutte quelle possibili per esprimere quella determinata idea. Il diritto d’autore prevede per quest’ultimo sia dei diritti morali che patrimoniali.

Il contenuto del diritto d’autore si articola in:

a) diritto morale, ovvero il diritto di rivendicare la paternità dell’opera (ovvero di esserne riconosciuto autore) ed il diritto di opporsi a qualsiasi modificazione dell’opera; tali diritti non sono cedibili, ovvero non possono essere oggetto di contratti di cessione o di licenza. I diritti morali possono essere esercitati, con alcune limitazioni, anche dagli eredi dell’autore deceduto;

b) diritto patrimoniale, ovvero tutti i diritti di riproduzione dell’opera. Essi quindi riguardano lo sfruttamento commerciale dell’opera, con i conseguenti introiti economici, ed hanno una durata pari a tutta la vita dell’autore sino al settantesimo anno solare successivo alla sua morte.

Legge diritto d'autore - SIAE

La normativa in materia di diritto d’autore riconosce, inoltre, alcuni diritti anche per taluni soggetti che hanno partecipato e/o reso possibile la creazione dell’opera come ad esempio il produttore cinematografico o di fonogrammi, gli esercenti l’attività di emissione radiofonica e televisiva, gli artisti interpreti ed esecutori ecc. Tali diritti sono stati denominati diritti connessi. L’esistenza dei diritti connessi comporta che nel momento in cui si decida di acquisire i diritti di sfruttamento di un’opera, è necessario rivolgersi non solo agli autori ma anche ai titolari di tali diritti connessi. In alternativa, è quasi sempre possibile rivolgersi alla società di gestione collettiva dei diritti di autore (SIAE) e a quella di gestione collettiva dei diritti connessi (per esempio quella dei produttori fonografici – AFI).

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