Tag Archives: contraffazione brevetto

Come proteggere la proprietà intellettuale

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AGGIORNATO L’01/09/2025

In una stampa 3d potrebbero coesistere più diritti di proprietà intellettuale, quali ad esempio brevetti di invenzione, modelli di utilità o modelli di design; ci si chiede pertanto quali potenziali problemi di proprietà intellettuale possono sorgere in seguito ad una stampa 3D.

In generale per stampa 3d si intende “la realizzazione di oggetti tridimensionali mediante la tecnologia della produzione additiva (unione di materiali stratificati), partendo da un modello grafico in 3d digitale” (fonte: Wikipedia).

La stampa in 3d, ormai divenuta di pubblico dominio, interessa svariati settori quali ad esempio quello nautico, dell’industria delle materie plastiche e manifatturiera, il settore dei gioielli, quello dentale etc.

Negli ultimi 5-6 anni, secondo un report dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) sulla produzione additiva, le domande di brevetto per invenzioni di stampe in 3d hanno avuto un notevole incremento. Il punto di forza della stampa tridimensionale è l’economicità: oggi può essere attuata a basso costo e si presta a produrre svariati prodotti anche con estrema facilità di imitazione e contraffazione.

E veniamo al punto: ai sensi dell’art. 68 c.p.i., è illecito il comportamento di chi riproduce un trovato oggetto di brevetto (invenzione), ad esclusione di realizzazioni destinate ad uso privato e personale senza finalità commerciale. Quindi, in linea di massima, qualunque produzione e attuazione di invenzione oggetto di tutela brevettuale attraverso le stampanti 3d è da ritenersi illecita se a scopo commerciale.

L’utilizzo di stampe 3d crea numerose criticità nell’individuazione delle contraffazioni dei propri prodotti anche per la difficoltà di monitoraggio  delle imitazioni. Facciamo un esempio: supponiamo che un’impresa che fornisce servizi di stampa consegni il file del progetto dell’oggetto da stampare a terzi. Può accadere che questi ultimi utilizzino illecitamente il progetto in violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Di recente il Consiglio Europeo ha approvato definitivamente il pacchetto sulla protezione dei disegni e modelli. Si tratta di un aggiornamento della vigente legislazione in materia di disegni e modelli industriali che mira ad espandere la protezione degli stessi anche nel campo del digitale e della stampa 3D (ne abbiamo parlato qui).

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due concetti tesi a limitare le controversie legali

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AGGIORNATO IL 30/05/2022

SEP e FRANDEsistono dei brevetti talmente essenziali in determinati ambiti tecnologici da costituire l’imprescindibile base di partenza per lo sviluppo di qualsiasi prodotto basato su quella determinata tecnologia; si tratta dei brevetti SEP, ossia “Standard Essential Patents”, cioè dei brevetti ritenuti indispensabili per la produzione in specifici ambiti tecnologici.

Li troviamo ad esempio nel campo dell’informatica e della telefonia mobile; in quest’ultimo caso le case produttrici di cellulari devono infatti necessariamente utilizzare dei brevetti SEP per collegarsi con le reti telefoniche esistenti. Fatta questa premessa, la domanda è: “può il titolare di un brevetto SEP concedere la licenza del brevetto stesso solo a chi vuole lui (magari per opportunità o strategia commerciale)?

La risposta è no, ma per chiarire facciamo un esempio: supponiamo che un soggetto sviluppi un prodotto che utilizza una tecnologia basata su un brevetto SEP. Avendo utilizzato un brevetto altrui (il SEP appunto), egli risulta formalmente un contraffattore e, di regola, potrebbe essere perseguibile.

Di fronte ad un brevetto SEP accade però che se il contraffattore è realmente intenzionato a negoziare con il titolare, quest’ultimo è obbligato per legge a concedergli la licenza. La legge è molto chiara: il mancato raggiungimento dell’accordo per mancanza di volontà del solo titolare costituisce abuso di posizione dominante e quindi una violazione della normativa antitrust.

Per intenderci, pertanto, chi è titolare di un brevetto SEP è obbligato ad offrirlo in licenza al contraffattore in regime FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) cioè a condizioni “eque, ragionevoli e non discriminatorie”. In questo modo il legislatore vieta la forma monopolistica essendo contra legem, proprio nell’ottica di una tutela del consumatore finale, onde evitare l’innalzamento del prezzo di acquisto di taluni prodotti, conseguente a costi di licenza elevati per tecnologie indispensabili (coperte appunto da brevetti SEP).

I brevetti concessi in licenza in regime FRAND dovrebbero quindi favorire il progresso tecnologico limitando le controversie legali: la conseguenza è un’apertura all’innovazione che farebbe crescere il mercato consentendone un più rapido innalzamento del livello di conoscenza, perchè, non dimentichiamoci che il vero fine di un brevetto è quello di favorire lo sviluppo nei più svariati ambiti (ne abbiamo parlato qui).

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Dic
10
2012

Brevetti Rand

Alla base di uno sviluppo sostenibile

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AGGIORNATO IL 13/01/2025

brevetti randI Brevetti RAND sono brevetti che non possono essere oggetto di controversie in quanto nascono proprio col fine della condivisione della tecnologia in essi contenuta, a condizioni predefinite. Negli ultimi tempi stiamo assistendo a molteplici guerre fra colossi, specie dell’informatica e telecomunicazioni, in cui i brevetti vengono usati come vere e proprie armi (vedi articolo).

I colossi in questione (Apple, Samsung, Google ed altri) si sono resi conto sulla propria pelle che tali scontri impegnano però enormi risorse (non solo economiche) e sarebbe pertanto il caso trovare delle strade alternative per limitare le controversie e, allo stesso tempo, difendere comunque i propri interessi commerciali.

A tal fine, le più grandi aziende tecnologiche mondiali si sono riunite in Svizzera per parlare tra le altre cose di brevetti; in particolare, l’obbiettivo è stato quello di valutare l’efficacia dei “brevetti RAND” (reasonable and non-discriminatory) e di migliorarne la regolamentazione. I brevetti RAND sembra infatti che possano rispondere all’esigenza di consentire lo sviluppo tecnologico limitando le controversie.

Un brevetto RAND prevede un corrispettivo economico automatico al detentore del brevetto potenzialmente violato, senza che questi possa però agire contro il contraffattore impedendogli di produrre e vendere il prodotto che viola il brevetto. I brevetti RAND prevedono cioè che chi voglia utilizzare un dispositivo protetto da brevetto possa farlo senza chiedere  l’autorizzazione, purchè venga corrisposta la quota economica stabilita per legge a chi lo ha registrato.

Con i brevetti RAND si otterrebbe non solo una diminuzione delle costosissime azioni legali (il cui costo si ripercuote sul prezzo finale del prodotto e, quindi, sul consumatore), ma soprattutto “un’apertura” all’innovazione che farebbe crescere il mercato consentendone un più rapido innalzamento del livello di conoscenza.

Non bisogna infatti dimenticare che il vero fine di un brevetto è quello di favorire lo sviluppo e agevolare una rapida crescita del livello di conoscenza nei più svariati ambiti; il concetto cioè è quello del “tu mi dici come fai a fare quella determinata cosa ed io in cambio ti do l’esclusiva per 20 anni”. In questo modo tutti ci guadagnano e la tecnologia va avanti.

Questo semplice concetto è stato però snaturato negli anni; oggi spesso si registra un brevetto al solo fine di impedire ad altri di progredire sviluppando tecnologie derivate. Ciò determina una sorta di “abuso di potere” per un singolo brevetto utile alla crescita comune che, secondo l’ITU (Unione Internazionale per le Telecomunicazioni), non sarà più tollerato.

In sostanza le Nazioni Unite, per il tramite dell’ITU, contestano alle Major mondiali di non promuovere lo sviluppo tecnologico e la condivisione delle scoperte, trincerandosi dietro il semplice brevetto piuttosto che dietro un brevetto RAND che, per norma, riconosce l’invenzione e le specifiche ad un determinato marchio ma ne consente l’uso automatico “per il comune principio di miglioramento della qualità ed innovazione”.

Il fine di un brevetto pertanto è quello di favorirne lo sviluppo nei più svariati ambiti: i brevetti concessi in licenza in regime FRAND dovrebbero favorire il progresso tecnologico limitando le controversie legali (ne abbiamo parlato qui).

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La merce contraffatta

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AGGIORNATO IL 28/03/2022

contraffazioneLe seguenti domande e risposte hanno lo scopo di chiarire alcuni concetti legati alla “contraffazione”, onde consentire al titolare di un diritto di Proprietà Intellettuale (nonché a chiunque altro) di acquisire una maggiore consapevolezza sul suo significato e sulle sue implicazioni.

Con il termine “contraffare” si intende la riproduzione di un bene in maniera tale che venga scambiato per l’originale ovvero produrre, importare, vendere o impiegare prodotti o servizi coperti da proprietà intellettuale.

Che cosa si intende per merce contraffatta?
Per merce contraffatta si intende il prodotto, incluso l’imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio commerciale identico ad uno validamente registrato per lo stesso tipo di prodotto o, comunque, un marchio che non ne possa essere distinto nei suoi aspetti essenziali (definizione Reg. (CE) n. 1383/2003).

E per le altre merci che violano i diritti di privativa?
Più in generale, violano, i diritti di proprietà intellettuale le merci che ledono diritti relativi a brevetti, indicazioni di provenienza geografica dei prodotti, disegni industriali, certificati protettivi complementari e privativa nazionale per ritrovati vegetali.

Cosa viene contraffatto oggi?
Oggi si falsifica di tutto. La creatività dei falsari non conosce limiti e contrariamente ad un opinione largamente diffusa, ovvero che i beni maggiormente contraffatti sono quelli voluttuari e di lusso, i cinque prodotti maggiormente contraffatti o piratati a livello mondiale sono gli oggetti in pelle, le sigarette, i giocattoli, i CD e DVD nonché i tessili.

Quali sono i pericoli della contraffazione per il consumatore?
La contraffazione di determinati prodotti (si pensi ad esempio farmaci, tabacchi, alimentari, giocattoli e abbigliamento) è considerata un pericolo per il consumatore, in quanto, oltre al danno economico potrebbero comportare rischi per la salute dello stesso (da allergie causate da tinture nocive su tessuti portati a contatto con il corpo, a malattie o addirittura morte per farmaci contraffatti, a danni anche gravi a causa di giocattoli fabbricati ad esempio con materiale infiammabile). Infatti, questi prodotti del mercato illecito, essendo fuori dal controllo di qualità delle multinazionali produttrici, sono fabbricati con materie prime di bassissima qualità che non aderiscono ai rigorosi standard  previsti e che creano spesso gravi danni al consumatore.

Nel caso in cui il consumatore sia vittima di una frode da contraffazione a chi può rivolgersi?
Il consumatore può comunicare un’eventuale caso di contraffazione all’apposito Ufficio del Ministero dello Sviluppo Economico, che trasmetterà poi le informazioni alle competenti forze di polizia.
Questi i recapiti:
• tel. 06 47055437 attivo dalle 9.00 alle 17.00, dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi);
• fax. 06 47055390;
• email anticontraffazione@sviluppoeconomico.gov.it .

Cosa accade ad un consumatore che acquista beni contraffatti?
Dal 2005 è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria che attualmente, dopo una recente modifica, varia da 100 ad un massimo di 7.000 euro, per l’acquirente finale di beni contraffatti.

Nel caso in cui l’acquirente sia un operatore commerciale?
Una sanzione più grave è prevista nel caso “l’acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall’acquirente finale”; in questo caso la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad un milione di euro.
In taluni casi, chi acquista merce di sospetta provenienza può essere punito con l’arresto fino a sei mesi o con ammenda, come sancisce l’art. 712 del Codice Penale.
Per i prodotti italiani, poi, esiste una particolare tutela giuridica: la Finanziaria del 2004 (Legge n° 350/2003, art. 4 comma 49), recentemente inasprita dalla cd. Legge sviluppo (L.99/2009), ha previsto infatti l’applicazione della sanzione penale prevista dall’art. 517 C.P. in materia di «Vendita di prodotti industriali con segni mendaci» per chi importa, esporta e commercializza prodotti che riproducono falsamente la dicitura Made in Italy. Una nuova norma, poi, il D.L. 135/2009, conv. nella L.166/2009, ha introdotto nuove misure per meglio tutelare i prodotti realizzati  interamente in Italia, per i quali, cioè, il disegno, la progettazione, la lavorazione ed  il  confezionamento  sono  compiuti esclusivamente sul territorio italiano (cd. 100% made in Italy).

Fonte UIBM

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Quando un brevetto viene violato

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AGGIORNATO IL 26/07/2021

contraffazione brevetti

Nel linguaggio tecnico dei brevetti, un’invenzione è generalmente definita come una soluzione nuova ed innovativa in risposta ad un problema tecnico. Tale invenzione può fare riferimento alla creazione di un congegno, prodotto, metodo o procedimento completamente nuovo o può semplicemente rappresentare un miglioramento di un dato prodotto o procedimento già esistente. 

Se si possiede un brevetto, l’imperativo è “monitorare l’operato della concorrenza per individuare eventuali violazioni”. Anche se sembra scontato, occorre ricordare che se un prodotto innovativo viene immesso sul mercato e riscuote successo, è probabile che la concorrenza prima o poi cerchi di fabbricare prodotti con caratteristiche simili o uguali. A quel punto bisogna ricordare che alcuni concorrenti sono in grado di fabbricare un prodotto identico o simile, immettendolo sul mercato ad un prezzo inferiore e vincendo spesso la battaglia delle vendite.

Disporre di un brevetto attribuisce il diritto di impedire ai concorrenti di creare prodotti identici o simili nonché, in caso di brevetti di procedimento, di usare processi di produzione analoghi; non bisogna inoltre dimenticare la possibilità di richiedere un risarcimento per gli eventuali danni subiti dall’altrui violazione. Far valere i propri diritti, quando si ritiene che la propria invenzione brevettata sia stata copiata, può essere determinante al fine di mantenere la competitività, la posizione di mercato ed i profitti.

La prima cosa da fare è cercare di individuare i soggetti che pongono in essere la violazione, accertandosi che ogni singola parte di una data rivendicazione del proprio brevetto, sia contenuta nel prodotto o nel processo che si suppone contraffatto. In alcuni casi si può optare semplicemente per l’invio di una comunicazione (chiamata comunemente “lettera di diffida”), con la quale si informa colui che si ipotizza abbia violato il brevetto, sulla possibilità di un conflitto tra i vostri diritti e la sua attività commerciale. Questa procedura spesso è efficace in caso di violazione non intenzionale: è probabile che colui che se ne è reso responsabile in molti casi interromperà tale attività illegittima oppure si accorderà per negoziare un contratto di licenza.

Altre volte, invece, la tempestività è la strategia migliore per evitare di dare a colui che viola il brevetto il tempo di nascondere o distruggere la prova della violazione. In tali casi potrebbe essere opportuno iniziare un giudizio senza darne notizia, chiedendo un “provvedimento cautelare”, al fine di sorprendere colui che ha violato il brevetto con un’incursione, spesso con l’aiuto della autorità di polizia competenti, nei locali dell’azienda del contraffattore.

Tuttavia, la gestione di tali attività nonché le verifiche tese a stabilire se un brevetto è stato violato o meno, richiedono decisamente la presenza di professionisti esperti in materia brevettuale.

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