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Cosa fare

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AGGIORNATO IL 28/04/2025

E’ bene sapere che quando si registra un design internazionale non vuol dire che lo stesso abbia effetto in tutti gli stati del mondo, bensì che il deposito avviene con un’UNICA domanda valevole  nei soli Stati designati, scelti tra quelli aderenti al cosiddetto Accordo de L’Aja.

Il design internazionale può essere richiesto da una persona fisica o giuridica di uno stato membro facente parte dell’Accordo o avente in quello stato uno stabilimento industriale o commerciale reale ed effettivo.

Il deposito viene effettuato presso la Wipo (World Intellectual Property Organization) con sede in Svizzera, a Ginevra, ed è possibile procedere anche senza un precedente ed identico deposito in Italia. Nel caso in cui però dovesse esserci un identico deposito italiano antecedente, è possibile rivendicarne la priorità entro 6 mesi.

Il design internazionale può essere:

  • singolo: la domanda prevede un unico modello
  • multiplo: la domanda prevede più modelli appartenenti alla stessa classe merceologica

Per intenderci, per il design internazionale, con una sola domanda sarà possibile registrare ad esempio un divano con numerose varianti di design sino ad un massimo di cento, appartenenti però alla medesima classe merceologica, in base alla classificazione di Locarno (ne abbiamo parlato qui).

La durata della protezione conferita dalla registrazione del design internazionale è di 5 anni rinnovabili sino a 15 o 25 anni, a seconda della durata della protezione prevista dalle leggi nazionali degli stati designati. Le tasse di mantenimento dovranno essere corrisposte quinquennalmente.

Dal 1° gennaio 2008 è inoltre possibile designare la Comunità Europea in una domanda internazionale di registrazione di un disegno o modello producendo gli stessi effetti di una registrazione comunitaria.

Per approfondire l’argomento e saperne di più è possibile consultare il seguente link:

https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/disegni-e-modelli/registrare-un-disegno-all-estero/disegno-e-o-modello-internazionale

Vedi anche:

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la Classificazione di Locarno

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AGGIORNATO IL 27/12/2021

un modello di lampadaE’ necessario per i disegni o modelli, come per i marchi, precisare la classe che ingloba i prodotti di cui al proprio disegno; se dunque, ad esempio, il disegno si riferisce ad una lampada, in sede di domanda di registrazione occorrerà designare la classe relativa agli strumenti per illuminazione.

Il design di un prodotto è il suo aspetto estetico, ornamentale ovvero l’insieme di linee, colori, forma e materiali del prodotto stesso. Quando un’impresa caratterizza il design industriale di un prodotto (ovvero gli conferisce un particolare pregio estetico), lo rende sicuramente più attraente per i consumatori finali, i quali frequentemente sono indotti all’acquisto proprio in virtù dell’aspetto estetico.

Possono costituire oggetto di registrazione i disegni e modelli che siano nuovi, che abbiano carattere individuale, suscettibili di applicazione industriale e che non siano contrari all’ordine pubblico ed al buon costume. La registrazione offre al titolare la possibilità di proteggere la sua creazione da eventuali imitazioni e sfruttare in esclusiva il suo disegno o modello.

In Italia lo strumento che viene adottato per classificare i disegni e modelli, è la Classificazione internazionale di Locarno che prende il nome dall’accordo di Locarno del 1968 (e successive modifiche). La classificazione è costituita da 32 classi di identificazione e 219 sottoclassi totali; ciascun numero della classe è accompagnato da un titolo che fornisce informazioni generali sul tipo di prodotto o servizio ad essa appartenente. Ogni classe identifica per macroaree i prodotti in essa contenuti: se ad esempio si desidera registrare un orologio a pendolo, occorrerà considerare la macroarea relativa agli orologi e, di seguito, tutte le sottoclassi per individuare quella relativa agli orologi a pendolo.

La registrazione del disegno o del modello ha una durata quinquennale a decorrere dalla data di deposito della domanda. Il titolare del disegno o modello può prorogarne la durata ogni 5 anni fino ad un massimo di 25 anni sempre avendo come riferimento la data di deposito della domanda di registrazione. Sul sito dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) è disponibile una versione in Italiano dell’Accordo di Locarno, entro cui sono dettagliatamente indicate le classi e le sottoclassi della classificazione; per visionarla cliccare qui.

Vedi anche:

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