Tutela dell’immagine e diritto d’autore
Quando non serve il consenso dell’autore
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La tutela legale dell’immagine della persona protegge il diritto all’immagine del soggetto ritratto. Vi è pertanto una protezione delle immagini e di conseguenza della reputazione delle persone raffigurate.
Sappiamo che il diritto alla propria immagine è un diritto inalienabile della persona, la quale può disporne in esclusiva affinchè non venga arbitrariamente utilizzata, divulgata e quindi resa pubblica senza il suo espresso consenso.
Il diritto all’immagine va collegato alla tutela del diritto d’autore (legge 633/1941) che, nello specifico, impedisce che l’immagine di una persona possa essere esposta, pubblicata o messa in commercio senza il consenso di questa (ne abbiamo parlato qui).
Vi sono dei casi però in cui non è necessario il consenso. Quando NON serve il consenso del soggetto?
Il consenso non è richiesto se la diffusione dell’immagine avviene per:
- Notorietà della persona (es. personaggi famosi)
- Necessità di giustizia o polizia
- Scopi scientifici, didattici o culturali
- Collegamento a fatti, avvenimenti o cerimonie di pubblico interesse o che si svolgono in luoghi pubblici.
Anche in questi casi, l’uso dell’immagine non deve mai recare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona ritratta.
Vedi anche:
- che significa il SIMBOLO R
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