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Pre-divulgazione e nullità

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Una recente decisione Euipo ha affrontato il caso della pre-divulgazione di un modello di design sui social media. Si trattava di un modello di scarpa di una nota casa produttrice e l’Euipo si era pronunciata sulla sua nullità proprio causata dalla divulgazione prima del periodo di garanzia.

Per i disegni comunitari la normativa europea prevede un periodo di 12 mesi antecedenti la data di deposito della domanda di registrazione del modello, nel quale è possibile divulgarlo senza che venga meno il requisito della novità e dell’individualità.

La caratteristica della novità è soddisfatta quando nessun disegno identico viene divulgato prima della data di presentazione della domanda di registrazione. Ma la divulgazione da parte del suo autore nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della domanda di registrazione, non è considerata una violazione della novità.

Un modello di design per essere valido deve possedere i seguenti requisiti:

  1. NOVITÀ cioè nessun disegno o modello identico deve essere stato divulgato anteriormente alla data di presentazione della domanda di registrazione ad eccezione per la divulgazione realizzata nei dodici mesi precedenti la data di deposito della domanda (cosiddetto anno di grazia).
  2. LICEITÀ cioè un modello non deve essere contrario all’ordine pubblico o al buon costume;
  3. INDIVIDUALITÀ cioè il modello deve essere dotato di carattere individuale, deve essere originale e diverso da altri design presenti sul mercato (ne abbiamo parlato qui). 

Inoltre, per il modello di design il periodo di segretezza può arrivare fino a 30 mesi. Tale periodo nasce con l’intento di concedere un vantaggio competitivo nei confronti della concorrenza; è infatti subito evidente che in questo modo si costringono gli antagonisti a rimandare un’eventuale produzione solo dopo che il prodotto coperto dal modello viene reso accessibile al pubblico (ne abbiamo parlato qui).

Nel caso in questione la divulgazione del modello di design era avvenuta sui social media (Instagram) prima del periodo consentito e quindi irremovibile è stata, di conseguenza, la decisione da parte dell’Euipo circa la sua indiscussa nullità.

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