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La Commissione ricorsi Euipo può sbagliare

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E’ accaduto ad un marchio figurativo (marchio di posizione) a dir poco singolare raffigurante la scanalatura di un pneumatico. Inizialmente era stato dichiarato nullo dalla Commissione ricorsi Euipo, la quale motivava tale decisione sostenendo che il segno controverso era costituito esclusivamente dalla forma del prodotto interessato cioè il pneumatico, elemento necessario al fine di ottenere un risultato tecnico e non distintivo. Pertanto, a detta della Commissione, in assenza di altri elementi caratterizzanti, mancavano i requisiti essenziali per la tutela dei marchi.

Avverso tale decisione, pronta è stata la risposta da parte del titolare del marchio in questione con un ricorso innanzi al Tribunale dell’Unione Europea, il quale ha ritenuto che il marchio contestato non fosse esclusivamente caratterizzato dalla forma necessaria del prodotto, cioè il battistrada di pneumatico, bensì da una scanalatura dello stesso. Tale decisione, confermata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea, ribalta quindi quanto affermato dalla Commissione ricorsi Euipo: il marchio viene riconosciuto valido in quanto non costituito esclusivamente dalla forma del battistrada.

Quanto accaduto fa ben comprendere che la Commissione ricorsi Euipo può commettere errori di valutazione. Ma, trattandosi in questo caso di un marchio di posizione, quali requisiti dovrebbe avere? Diciamo che per marchio di posizione si intende quel segno distintivo costituito da una parola, un motivo grafico oppure una figura tridimensionale per i quali viene richiesta la registrazione in una posizione specifica e ben definita su di un determinato prodotto in modo da contraddistinguerlo da altri, evitando confusione.

I requisiti di rappresentazione obbligatori e facoltativi per i marchi di posizione sono:

  1. un’individuazione adeguata della posizione del marchio e la relativa dimensione o proporzione rispetto al prodotto in questione;
  2. una rinuncia visiva degli elementi non destinati a fare parte dell’oggetto della registrazione. Il REMUE privilegia le linee spezzate o tratteggiate;
  3. una descrizione che spiega la modalità di apposizione del segno sui prodotti (facoltativa). La rappresentazione dovrebbe di per sé definire in modo chiaro la posizione del marchio nonché la sua dimensione o proporzione rispetto ai prodotti, per cui la descrizione può avere unicamente funzione esplicativa, a norma dell’articolo 3, paragrafo 2, REMUE; essa non è alternativa alle rinunce visive (ne abbiamo parlato qui).

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