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quando eventualmente intervenire per modificare una domanda di brevetto

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AGGIORNATO IL 10/01/2022

iter brevettoQuando è possibile modificare una domanda di brevetto al fine di ottenerne la concessione? Ripercorriamo l’iter di una domanda di brevetto al fine di evidenziare i momenti in cui è possibile intervenire.

Dopo aver depositato una domanda di brevetto presso una Camera di Commercio, l’addetto preposto alla ricezione assegnerà alla domanda un numero progressivo ed una data di deposito. Subito dopo, la domanda corredata dagli allegati verrà inoltrata all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) il quale la trasmetterà all’Ufficio Europeo dei brevetti (EPO) con la richiesta per la ricerca di anteriorità. Al termine di quest’ultima, l’esaminatore dell’EPO redigerà un rapporto di ricerca e lo ritrasmetterà entro 9 mesi all’UIBM che provvederà ad inoltrarlo al richiedente insieme all’opinione sulla brevettabilità.

Dopo la ricezione del rapporto di ricerca e prima della scadenza del termine di 18 mesi dalla data della domanda del richiedente (periodo di segretezza), quest’ultimo può inviare all’UIBM una stesura modificata della descrizione, delle rivendicazioni e dei disegni, oppure argomentazioni sul rapporto di ricerca e precisazioni sull’ammissibilità e conformità delle rivendicazioni od infine una richiesta di presentazione di una o più domande divisionali.

Il periodo di segretezza garantisce al titolare la totale inaccessibilità da parte di chiunque al fascicolo contenente descrizione, disegni, foto etc. Tale periodo nasce con l’intento di concedere un vantaggio competitivo nei confronti della concorrenza; è infatti subito evidente che in questo modo si costringono gli antagonisti a rimandare un’eventuale produzione solo dopo che il prodotto coperto da brevetto venga reso accessibile al pubblico (ne abbiamo parlato qui).

Al termine del periodo di segretezza, il brevetto viene pubblicato e diventa quindi interamente visibile; dopo la fase di pubblicazione della domanda, l’UIBM esamina il rapporto di ricerca dell’EPO e la domanda del richiedente con la relativa documentazione, oltre alle eventuali modifiche apportate dopo il rapporto di ricerca.

A questo punto, in caso di parere negativo, prima di rigettare totalmente o parzialmente la domanda, l’UIBM può anche ritenere di assegnare al richiedente un termine di due mesi per la formulazione di osservazioni oppure decidere di sottoporlo a quesiti a cui l’interessato dovrà rispondere entro un termine prestabilito. Scaduto il termine, il brevetto verrà concesso o rifiutato ed in quest’ultimo caso verrà adeguatamente motivato.

Può succedere anche che ci siano delle domande di brevetto che risultano visibilmente sprovviste dei requisiti di validità; in questo caso l’UIBM salterà il passaggio di invio all’EPO ed il rifiuto, sempre motivato, verrà inviato al richiedente. Inoltre, Se la domanda di brevetto viene respinta totalmente o parzialmente, avverso il provvedimento dell’UIBM è possibile procedere con ricorso alla Commissione dei ricorsi entro il termine perentorio di 60 gg dalla data di ricezione della comunicazione del provvedimento.

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