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Deduzione Patent Box 110%

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A fine dicembre 2021 è avvenuta la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2022 (L. 30 dicembre 2021 n. 234) che ha visto l’introduzione di importanti novità per il Patent Box, modificando in parte quanto previsto dal D.L. n. 146 del 2021, il cosiddetto “Decreto Fiscale”.

Ricordiamo che il Patent box, introdotto nel 2015, è un regime fiscale agevolato a favore delle imprese, per i redditi che derivano dallo sfruttamento in Italia dei titoli di proprietà industriale ed intellettuale. L’obiettivo è quello di evitare la delocalizzazione delle imprese in altri Paesi caratterizzati da bassi costi di produzione, al fine di riportare tutto in Italia (ne abbiamo parlato qui). 

Il Patent Box è un sistema opzionale della durata di 5 anni: durante questo periodo è irrevocabile e può essere rinnovato. Analizziamo la nuova agevolazione e vediamo quali cambiamenti ci sono stati.

Anche il nuovo Patent Box rimane applicabile a tutti i soggetti titolari di reddito d’impresa nonché agli enti di ogni tipo (compresi i trust), con o senza personalità giuridica, compresi quelli non residenti nel territorio dello Stato a condizione che abbiano in Italia una stabile organizzazione.

La novità più importante è data dall’introduzione di una superdeduzione fiscale del 110% sui costi di ricerca e sviluppo, riguardanti alcune tipologie di beni immateriali utilizzati direttamente o indirettamente per l’attività d’impresa:

  1. brevetti industriali;
  2. software protetti da copyright;
  3. disegni e modelli di attività d’impresa.

Questa volta l’agevolazione vede tagliati fuori i marchi d’impresa e il know-how, cioè il complesso delle conoscenze ed esperienze a carattere tecnico-industriale e scientifico. In parte il nuovo Patent box esclude quindi anche il copyright, perchè ora l’agevolazione attiene direttamente ai software coperti dal diritto d’autore.

Insieme al nuovo Patent Box è ora possibile beneficiare anche del credito d’imposta sempre per le attività di ricerca e di sviluppo, non sussistendo più il divieto di cumulo tra le agevolazioni.

Fonte: UIBM

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Quale tipo di tutela è possibile

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AGGIORNATO IL 16/11/2020

tutela appVista l’attuale diffusione delle “app” per smartphone e tablet, i relativi sviluppatori ci pongono spesso la domanda su come sia possibile proteggerla in modo da tutelarsi ed impedire ad altri di copiarla. E’ possibile proteggere un'”app” attraverso la tutela concessa dalla legge sul diritto d’autore per i programmi per elaboratori e i software (ne abbiamo parlato qui).

Le “app” sono sostanzialmente dei software per apparecchi elettronici, studiate appositamente per svolgere diverse funzioni sul dispositivo mobile sul quale sono installate (tablet, pc, smartphone…). Tra le “app” troviamo ad esempio le “utilities” che ti aiutano nella vita quotidiana, che hanno come scopo quello di dare informazioni di vario genere o di soddisfare vari tipi di richieste ed esigenze.

La legge n. 633/1941 sul diritto d’autore tutela i software paragonandoli alle opere letterarie cioè alle creazioni intellettuali. Pertanto, come per le opere dell’ingegno, i diritti su un’app/software si acquisiscono al momento della sua creazione; colui a cui viene attribuita la paternità acquista i diritti su quell’opera nel momento in cui viene ideata, e la tutela offerta dal diritto d’autore dura per tutta la vita del suo autore e sino a 70 anni dopo la sua morte.

Ricordiamo che i diritti che si acquisiscono sono di due tipi: morali e patrimoniali. Il diritto morale (cioè quello che decreta la paternità dell’opera) è inalienabile, mentre i diritti patrimoniali possono essere trasferiti e consistono sostanzialmente nei diritti di utilizzazione economica dell’app (cioè il diritto di pubblicarla, di diffonderla e di commercializzarla).

Per poter sfruttare i diritti patrimoniali è opportuno depositare l’app presso il registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore (presso la SIAE). Per registrare un programma, il richiedente dovrà trasmettere alla SIAE una dichiarazione (mod. 349) nella quale andranno indicati gli autori effettivi del software, il luogo e la data di pubblicazione dello stesso con allegato un esemplare del programma fissato su supporto digitale contenente il codice sorgente o l’applicativo, oppure entrambi.

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