Cosa succede se non sono presenti?
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La capacità distintiva nei marchi implica che non possono essere registrati come marchio d’impresa i segni privi di tale carattere, cioè le denominazioni generiche di prodotti o servizi o le loro indicazioni descrittive: un marchio è definito “debole” quando non è dotato di capacità distintiva.
Produrre una “porta” ed attribuirle il marchio ”porta…” non conferisce nessuna originalità e distintività al marchio; questi è cioè meramente descrittivo del prodotto. Per chiarire, fra le aziende che producono “porte”, nessuna può arrogarsi il diritto esclusivo di utilizzare il termine “porta”, nè tantomeno impedire ad altri (in quel settore) di utilizzare il termine “porta” per un loro prodotto.
Quello della mancanza di “capacità distintiva” del marchio, è uno dei principali motivi che possono portare all’annullamento di un marchio. L’art. 13 del CPI recita infatti “non possono costituire oggetto di registrazione come marchio…quelli costituiti esclusivamente dalle denominazioni generiche di prodotti o servizi o da indicazioni descrittive…” (ne abbiamo parlato qui).
E’ quanto accaduto di recente alle borse “B-BAG”, la cui denominazione risultava meramente descrittiva e tale ne era la sua percezione agli occhi del consumatore. Questo concetto è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, la quale ha rimarcato che un marchio per essere valido necessita del carattere della novità e della distintività, requisiti imprescindibili. “Bi” e “Bag” sono termini di uso comune che vanno semplicemente a descrivere le caratteristiche della borsa composta da due pezzi e che non aggiungono nulla di originale e caratteristico alla stessa. Pertanto, il marchio viene considerato nullo.
Può anche succedere però che, grazie al “secondary meaning”, se un marchio non è inizialmente originale, può diventarlo successivamente attraverso strategie di comunicazione che da debole lo fanno diventare forte. Infatti ciò avviene quando un marchio può acquistare capacità distintiva e non essere nullo, grazie all’uso protratto nel tempo dopo o prima della registrazione.
L’uso continuato da parte dell’impresa fa ottenere quel carattere individualizzante che mancava al prodotto e nel frattempo il prodotto conquista la notorietà diventando facilmente riconoscibile dal consumatore (ne abbiamo parlato qui).
Vedi anche:
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- che significa il SIMBOLO R
- REGISTRARE UN MARCHIO ONLINE
registra un marchio ONLINE ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi









Un marchio sarà tanto più forte ed efficace quanto più sarà originale e fantasioso, riuscendo nell’obiettivo di colpire l’immaginazione dei consumatori.
La Corte di Cassazione si è espressa sulla nullità del marchio “Spaghetto quadrato” dell’azienda “La Molisana”, dichiarandolo privo di distintività e ponendo fine alla diatriba che vedeva da un lato il pastificio molisano e dall’altro la Barilla. Secondo la Suprema Corte la dicitura “spaghetto quadrato” si limita a descrivere la forma del prodotto alimentare ma non presenta uno dei requisiti fondamentali per poter essere registrato come marchio e cioè la distintività.

Se al momento del deposito della domanda di marchio quest’ultimo è troppo generico e difetta di originalità, può comunque rafforzarsi successivamente acquisendo quella “capacità distintiva” che inizialmente mancava. In altre parole, un marchio inizialmente privo di sufficiente capacità distintiva (spesso dovuta a mancanza di originalità), può acquisirla in seguito all’uso che ne viene fatto nel tempo, passando quindi da “debole” a “forte”; è il fenomeno del “secondary meaning”.