E’ possibile?
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Una sentenza del Tribunale dell’UE ha stabilito che una suoneria di allarme o di telefono cellulare/smartphone non può essere registrata come marchio sonoro europeo perché considerata priva di originalità. I suoni possono essere registrati come marchi solo se dotati di capacità distintiva cioè devono essere idonei a contraddistinguere prodotti/servizi.
Apriamo una piccola parentesi: la capacità distintiva implica che non possono essere registrati come marchio d’impresa i segni privi di tale carattere, cioè:
- le denominazioni generiche di prodotti o servizi di uso comune, in quanto appartengono a tutti: ad esempio non può certo essere richiesto l’uso esclusivo di termini come “bio”, “latte” etc.;
- le indicazioni puramente descrittive, cioè quando il nome del marchio coincide con il prodotto o servizio che deve rappresentare, o quando ne racconta solo le caratteristiche. Ad esempio il nome del marchio di una porta è “super porta” (ne abbiamo parlato qui).
Quindi come regola generale il cosiddetto “marchio sonoro” deve essere considerato alla stregua di tutti i marchi “tradizionali”, cioè quelli comunemente rappresentati da segni grafici o verbali e, pertanto, per poter essere registrato si deve poter distinguere dagli altri proprio come un marchio “tradizionale”.
L’EUIPO in una decisione di un po’ di anni fa chiarì anche le modalità di deposito di un marchio sonoro: venne cioè chiarito che quando si richiede la registrazione di un marchio comunitario sonoro mediante procedura telematica, si può depositare come allegato anche un documento sonoro contenente il suono in formato MP3 (ne abbiamo parlato qui).
Vedi anche:
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- che significa il SIMBOLO R
- REGISTRARE UN MARCHIO ONLINE
registra un marchio ONLINE ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi