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caratteristiche e differenze principali

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AGGIORNATO IL 02/05/2022

Il “marchio di certificazione” dell’Unione Europea è un marchio “idoneo a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati” (fonte EUIPO).

In altri termini i marchi di certificazione dovranno essere idonei a distinguere i prodotti/servizi relativamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche: il materiale, il procedimento di fabbricazione dei prodotti o la prestazione del servizio, la qualità, la precisione o ad altre caratteristiche. Tali caratteristiche dovranno essere contrapposte a quelle dei prodotti e servizi non certificati.

Esso pertanto garantisce che i prodotti/servizi contraddistinti dal marchio siano conformi alle prescrizioni definite nel regolamento d’uso dello stesso, e siano controllati sotto la diretta responsabilità del titolare del marchio di certificazione, a prescindere dalle generalità dell’impresa produttrice dei prodotti/servizi.

Il marchio di certificazione potrà essere depositato da ogni persona, ente, istituzione, organismo e autorità, purché non svolga un’attività che comporti la fornitura di prodotti/servizi del tipo certificato. Per chiarire, la nuova tipologia di marchio potrà essere registrata dai quei soggetti che hanno come scopo proprio la certificazione di prodotti/servizi, ovverosia che svolgano la funzione di verificare che i prodotti o servizi cui il marchio è associato rispettino certi standard e non, invece, da chi produca direttamente tali prodotti o servizi.

È questa una delle principali differenze con il “marchio collettivo” con cui il marchio di certificazione condivide una certa somiglianza; ciò implica che, in alcuni casi, i due tipi di marchio si possono effettivamente sovrapporre, anche se ci sono delle ulteriori differenze:

  • il titolare del marchio certifica sotto la sua diretta responsabilità che i prodotti/servizi soddisfano talune caratteristiche definite nel regolamento d’uso;
  • non possono essere registrati come marchi di certificazione segni idonei a distinguere i prodotti o i servizi relativamente alla provenienza geografica dei medesimi.

Vedi anche:

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Il Regolamento d’uso

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AGGIORNATO IL 21/08/2023

regolamento d'usoRicordiamo che un marchio collettivo garantisce l’origine, la qualità e la natura di un prodotto/servizio, e può essere utilizzato da una moltitudine di soggetti in possesso di determinati requisiti. Esso quindi non può essere registrato da un’impresa per contrassegnare esclusivamente i propri prodotti, bensì viene registrato al fine di essere concesso a tutti i soggetti che adeguano il loro prodotto/servizio agli standard previsti nel Regolamento d’uso associato a quel determinato marchio collettivo.

Ciò implica che la registrazione di un marchio collettivo viene solitamente effettuata da quei soggetti, aziende o persone fisiche, il cui compito non è quello di produrre e commercializzare quanto piuttosto quello di controllare e garantire gli standard qualitativi, la provenienza e la composizione di un prodotto, regolando l’uso del marchio collettivo e concedendolo solo ai prodotti/servizi che rispettino i criteri stabiliti. Ecco quindi che esso viene di norma richiesto da associazioni, cooperative o consorzi, per poi essere concesso ai membri delle stesse.

Il Regolamento d’uso rappresenta il documento nel quale il soggetto titolare del marchio collettivo, disciplina l’utilizzo del marchio e gli obblighi per l’associato; tale documento deve essere allegato alla domanda di registrazione e deve contenere precise indicazioni relativamente ai requisiti che deve possedere l’impresa ed il prodotto/servizio, affinché esso possa fregiarsi di quel determinato marchio collettivo.

Il Regolamento d’uso deve altresì indicare un ben preciso Organo che, tramite una costante azione di controllo, garantisce il possesso ed il mantenimento dei requisiti che hanno portato la determinata impresa ad avvalersi di quel determinato marchio collettivo; a tale Organo spetta anche il compito di comminare le sanzioni previste in caso di violazione delle norme regolamentari.

E’ importante non confondere il marchio collettivo con il marchio di certificazione, quest’ultimo idoneo a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione ad esempio al materiale, al procedimento di fabbricazione (ne abbiamo parlato qui).

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