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una recente sentenza

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AGGIORNATO IL 20/11/2023

plagio opera spot pubblicitarioCostituisce plagio anche il semplice uso di un’opera coperta da diritto d’autore in uno spot pubblicitario. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano che in una recentissima sentenza, ha riconosciuto il plagio nel semplice utilizzo di un’opera coperta da diritto d’autore all’interno del filmato pubblicitario di una nota casa farmaceutica.

Il consenso dell’autore di un’opera è pertanto necessario non solo nel caso di riproduzione dell’opera stessa, ma anche nel suo semplice utilizzo. Ricordiamo che il diritto d’autore protegge la forma espressiva delle opere creative ovvero ogni espressione personale della creatività del suo autore (ne abbiamo parlato qui).

Nel caso di specie, si trattava della riproduzione di un’installazione artistica all’interno del filmato pubblicitario di una rinomata casa farmaceutica. Gli accusati avevano riprodotto più lampade tridimensionali a forma di puzzle (un insieme simile all’opera coperta da diritto d’autore) in occasione di una campagna pubblicitaria.

Chiamati in giudizio insieme all’agenzia che aveva ideato lo spot, negavano la novità e la creatività dell’opera preesistente coperta da diritto d’autore. Il Tribunale ha invece riconosciuto agli autori dell’opera preesistente la tutela propria del diritto d’autore. In particolare, all’opera preesistente è stata riconosciuta la tutela del diritto d’autore in quanto in essa sono presenti i caratteri della novità, dell’originalità e della notorietà poiché era stata presentata in varie manifestazioni sia nazionali che internazionali.

In definitiva, è considerato reato di plagio non solo la riproduzione integrale o parziale dell’opera ma anche l’appropriazione di elementi creativi della stessa, tali da suscitare nell’utente il medesimo impatto visivo/comunicativo dell’opera originale.

Secondo la legge italiana infatti quando una persona si appropria di elementi rappresentativi e creativi di un’opera altrui per introdurli in un ‘altra opera sotto il proprio nome, ci si trova di fronte ad una “contraffazione qualificata ed aggravata” ossia ad una riproduzione abusiva di un’opera altrui con appropriazione di paternità (L. N. 633/1941).

Vedi anche:

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è possibile farlo

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AGGIORNATO IL 25/01/2021

Uno slogan pubblicitario (o claim) può essere registrato come marchio ma deve averne i medesimi requisiti; in particolare, deve possedere:

novità, ossia non sia confondibile con i segni distintivi anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, nomi commerciali);

distintività, ossia non può essere costituito solo da espressioni comuni di descrizione dei prodotti/servizi in esso proposti, né tanto-meno basarsi su un semplice elogio della loro qualità.

liceità, ovvero la non contrarietà alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume e, soprattutto, la non idoneità di trarre in inganno i consumatori sulle caratteristiche e le qualità dei relativi prodotti e servizi.

Uno slogan pubblicitario viene quindi trattato come se fosse un marchio, con gli stessi criteri di valutazione; in particolare è importante che abbia “carattere distintivo” cioè dev’essere idoneo a distinguere i prodotti dell’impresa pubblicizzata da quelli di altre case produttrici.

Tra i più famosi slogan televisivi che hanno fatto la storia della pubblicità, citiamo da esempio quello della Barilla “Dove c’è Barilla c’è casa”, della Scavolini “Scavolini la cucina più amata dagli italiani” o anche “Rowenta per chi non s’accontenta”. Questi sono solo alcuni ma è già possibile comprendere quanto sia importante scegliere lo slogan giusto, con i dovuti accorgimenti per la sua tutela e differenziazione.

In una sentenza datata aprile 2015 (causa T-216/14), il Tribunale dell’Unione Europea ha respinto il ricorso presentato dalla Volkswagen AG e ha dichiarato che uno slogan pubblicitario non possiede carattere distintivo “se è probabile che sia percepito dal pubblico destinatario come una semplice formula promozionale”.

Ha aggiunto che il carattere distintivo sussiste se il marchio “oltre alla sua funzione promozionale, può essere percepito immediatamente dal pubblico di riferimento come un’indicazione dell’origine commerciale dei prodotti e dei servizi”.

Pertanto ai fini della registrazione è indispensabile che uno slogan:

  1. abbia carattere distintivo non di semplice promozione del prodotto;
  2. sia idoneo a lanciare un messaggio alla clientela sull’origine commerciale del prodotto cioè tale da far ricondurre l’utente finale al tipo di prodotto.

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