una recente sentenza
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AGGIORNATO IL 20/11/2023
Costituisce plagio anche il semplice uso di un’opera coperta da diritto d’autore in uno spot pubblicitario. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano che in una recentissima sentenza, ha riconosciuto il plagio nel semplice utilizzo di un’opera coperta da diritto d’autore all’interno del filmato pubblicitario di una nota casa farmaceutica.
Il consenso dell’autore di un’opera è pertanto necessario non solo nel caso di riproduzione dell’opera stessa, ma anche nel suo semplice utilizzo. Ricordiamo che il diritto d’autore protegge la forma espressiva delle opere creative ovvero ogni espressione personale della creatività del suo autore (ne abbiamo parlato qui).
Nel caso di specie, si trattava della riproduzione di un’installazione artistica all’interno del filmato pubblicitario di una rinomata casa farmaceutica. Gli accusati avevano riprodotto più lampade tridimensionali a forma di puzzle (un insieme simile all’opera coperta da diritto d’autore) in occasione di una campagna pubblicitaria.
Chiamati in giudizio insieme all’agenzia che aveva ideato lo spot, negavano la novità e la creatività dell’opera preesistente coperta da diritto d’autore. Il Tribunale ha invece riconosciuto agli autori dell’opera preesistente la tutela propria del diritto d’autore. In particolare, all’opera preesistente è stata riconosciuta la tutela del diritto d’autore in quanto in essa sono presenti i caratteri della novità, dell’originalità e della notorietà poiché era stata presentata in varie manifestazioni sia nazionali che internazionali.
In definitiva, è considerato reato di plagio non solo la riproduzione integrale o parziale dell’opera ma anche l’appropriazione di elementi creativi della stessa, tali da suscitare nell’utente il medesimo impatto visivo/comunicativo dell’opera originale.
Secondo la legge italiana infatti quando una persona si appropria di elementi rappresentativi e creativi di un’opera altrui per introdurli in un ‘altra opera sotto il proprio nome, ci si trova di fronte ad una “contraffazione qualificata ed aggravata” ossia ad una riproduzione abusiva di un’opera altrui con appropriazione di paternità (L. N. 633/1941).
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