Tag Archives: plagio

una recente sentenza

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AGGIORNATO IL 20/11/2023

plagio opera spot pubblicitarioCostituisce plagio anche il semplice uso di un’opera coperta da diritto d’autore in uno spot pubblicitario. Lo ha stabilito il Tribunale di Milano che in una recentissima sentenza, ha riconosciuto il plagio nel semplice utilizzo di un’opera coperta da diritto d’autore all’interno del filmato pubblicitario di una nota casa farmaceutica.

Il consenso dell’autore di un’opera è pertanto necessario non solo nel caso di riproduzione dell’opera stessa, ma anche nel suo semplice utilizzo. Ricordiamo che il diritto d’autore protegge la forma espressiva delle opere creative ovvero ogni espressione personale della creatività del suo autore (ne abbiamo parlato qui).

Nel caso di specie, si trattava della riproduzione di un’installazione artistica all’interno del filmato pubblicitario di una rinomata casa farmaceutica. Gli accusati avevano riprodotto più lampade tridimensionali a forma di puzzle (un insieme simile all’opera coperta da diritto d’autore) in occasione di una campagna pubblicitaria.

Chiamati in giudizio insieme all’agenzia che aveva ideato lo spot, negavano la novità e la creatività dell’opera preesistente coperta da diritto d’autore. Il Tribunale ha invece riconosciuto agli autori dell’opera preesistente la tutela propria del diritto d’autore. In particolare, all’opera preesistente è stata riconosciuta la tutela del diritto d’autore in quanto in essa sono presenti i caratteri della novità, dell’originalità e della notorietà poiché era stata presentata in varie manifestazioni sia nazionali che internazionali.

In definitiva, è considerato reato di plagio non solo la riproduzione integrale o parziale dell’opera ma anche l’appropriazione di elementi creativi della stessa, tali da suscitare nell’utente il medesimo impatto visivo/comunicativo dell’opera originale.

Secondo la legge italiana infatti quando una persona si appropria di elementi rappresentativi e creativi di un’opera altrui per introdurli in un ‘altra opera sotto il proprio nome, ci si trova di fronte ad una “contraffazione qualificata ed aggravata” ossia ad una riproduzione abusiva di un’opera altrui con appropriazione di paternità (L. N. 633/1941).

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Possibile una richiesta di risarcimento danni

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AGGIORNATO IL 04/03/2024

distribuzione prodotti brevettatiLa normativa che tutela un brevetto prevede che il legittimo proprietario possa impedire a terzi non solo di produrre la propria invenzione ma anche semplicemente di importarla o distribuirla. Vogliamo cioè sottolineare che anche la semplice distribuzione di un oggetto prodotto altrove, può esporre al rischio di plagio (ed alle relative conseguenze legali) qualora nel Paese in cui si distribuisce esiste un analogo prodotto coperto da brevetto.

Facciamo un esempio: supponiamo sia stata creata in Italia un’ invenzione sino ad allora non presente sul mercato. Dal momento in cui viene brevettata in Italia, il proprietario gode della possibilità esclusiva di sfruttarla economicamente nel nostro Paese; può cioè produrla, metterla in commercio e distribuirla per trarne il giusto profitto.

A questo punto costui non può impedire che la stessa invenzione venga prodotta e commercializzata in un altro Paese, ma può agire contro chiunque decida di importarla in Italia dove invece ha l’esclusiva. Se dunque un altro imprenditore nota l’invenzione e decide di importare e distribuire un uguale oggetto prodotto però all’estero, può comunque essere soggetto ad azioni legali per plagio.

L’imprenditore titolare del brevetto Italiano potrà cioè agire legalmente al fine di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni da plagio se scopre che la sua invenzione viene anche solo distribuita in Italia senza la sua autorizzazione, licenza o cessione dei diritti.

Ricordiamo che la legge non ammette ignoranza (lo dice anche la famosa locuzione latina “ignorantia legis non excusat”) e dunque il fatto di non sapere dell’esistenza di un brevetto in un Paese in cui si intende distribuire un prodotto, non rappresenta una scusante. Il titolare del brevetto esistente potrà intentare un’azione penale e costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni da plagio.

Circa il diritto d’autore invece costituisce plagio anche il semplice uso di un’opera coperta dal copyright ad esempio in uno spot pubblicitario. E’ considerato reato di plagio non solo la riproduzione integrale o parziale dell’opera ma anche l’appropriazione di elementi creativi della stessa (ne abbiamo parlato qui).

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Nell’attuale panorama economico è così

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apple/samsungLa battaglia è quella tra Apple e Samsung, le forze armate sono i legali, i luoghi dove si combatte sono le aule dei tribunali e le armi sono i rispettivi brevetti. Fuori dalla metafora, i due colossi si stanno dando agguerrita battaglia per le posizioni di vertice nel ghiottissimo mercato degli smartphone.

Un numero imponente di brevetti è stato messo in campo da ambo le parti per aggredire il concorrente accusandolo di plagio. Ha cominciato Apple contro Samsung, mentre adesso accade il contrario; in particolare fu proprio Steve Jobs a dare il via alla battaglia, con l’obbiettivo di far ritirare dal mercato diversi prodotti della concorrente sudcoreana. Adesso è la Samsung ad affermare che secondo lei l’iPhone 5 di Apple violerebbe otto dei suoi brevetti.

Va detto che un primo round si è già concluso con la condanna di Samnsung da parte della corte di San Jose (California), che prevede una cifra di indennizzo per Apple di ben 1,05 miliardi di dollari, ma nessuno dei due colossi ha intenzione di cedere dandola vinta al concorrente; insomma la battaglia è ben lontana dalla fine…

Questa premessa per evidenziare che nell’attuale mercato globale, è necessario possedere delle armi idonee a difendere le proprie preziose quote di mercato, od anche per conquistarne di nuove. I brevetti sono l’arma più efficace per fare ciò. Quando il proprio prodotto è coperto da brevetto, se ne diventa i produttori esclusivi ed è quindi possibile impedire ad altri di produrre/vendere/commercializzare un prodotto con le medesime caratteristiche.

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