Possibile una richiesta di risarcimento danni
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La normativa che tutela un brevetto prevede che il legittimo proprietario possa impedire a terzi non solo di produrre la propria invenzione ma anche semplicemente di importarla o distribuirla. Vogliamo cioè sottolineare che anche la semplice distribuzione di un oggetto prodotto altrove, può esporre al rischio di plagio (ed alle relative conseguenze legali) qualora nel Paese in cui si distribuisce esiste un analogo prodotto coperto da brevetto.
Facciamo un esempio: supponiamo sia stata creata in Italia un’ invenzione sino ad allora non presente sul mercato. Dal momento in cui viene brevettata in Italia, il proprietario gode della possibilità esclusiva di sfruttarla economicamente nel nostro Paese; può cioè produrla, metterla in commercio e distribuirla per trarne il giusto profitto.
A questo punto costui non può impedire che la stessa invenzione venga prodotta e commercializzata in un altro Paese, ma può agire contro chiunque decida di importarla in Italia dove invece ha l’esclusiva. Se dunque un altro imprenditore nota l’invenzione e decide di importare e distribuire un uguale oggetto prodotto però all’estero, può comunque essere soggetto ad azioni legali per plagio.
L’imprenditore titolare del brevetto Italiano potrà cioè agire legalmente al fine di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni da plagio se scopre che la sua invenzione viene anche solo distribuita in Italia senza la sua autorizzazione, licenza o cessione dei diritti.
Ricordiamo che la legge non ammette ignoranza (lo dice anche la famosa locuzione latina “ignorantia legis non excusat”) e dunque il fatto di non sapere dell’esistenza di un brevetto in un Paese in cui si intende distribuire un prodotto, non rappresenta una scusante. Il titolare del brevetto esistente potrà intentare un’azione penale e costituirsi parte civile per ottenere il risarcimento dei danni da plagio.
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