Tag Archives: marchio olfattivo

Brevetto o marchio?

_____________

E’ possibile tutelare un profumo, un’essenza attraverso un brevetto? O sarebbe meglio proteggerlo come marchio? Circa la tutela brevettuale la legge prevede che possano essere oggetto di brevetto le invenzioni nuove che implicano un’attività inventiva, atte ad avere un’applicazione industriale.

Nel caso di brevetti per invenzione industriale, i diritti di proprietà hanno una durata limitata a 20 anni dalla data di deposito: il titolare di un brevetto potrà godere pertanto di un’esclusività solamente ventennale.

Il titolare di un brevetto, nel nostro caso riguardante un profumo, sarà obbligato a divulgare, al momento della registrazione, le informazioni relative agli ingredienti, alla formula chimica, nonché alla miscelazione del prodotto: scaduto il termine ventennale tali informazioni diverranno di pubblico dominio. Inoltre, una effettiva utilità, requisito imprescindibile in materia brevettuale, non sussiste nel caso delle fragranze essendo un bene prettamente estetico, di abbellimento della persona.

Pertanto, per i motivi sopra elencati, il brevetto quale forma di tutela per i profumi, non risulta essere una forma di protezione idonea. In virtù di ciò, una tutela più consona, potrebbe essere quella della protezione attraverso la registrazione di un marchio olfattivo.

L’ostacolo da superare per la registrazione di un marchio olfattivo (marchio di odore) consisteva principalmente nel fatto che esso doveva poter essere rappresentato graficamente, cosa non possibile per gli odori che sappiamo non essere percepibili visivamente.

A risolvere il dilemma ci ha pensato l’UE (l’Italia si è accodata con l’approvazione del DL n. 15 del 20/02/2019) che ha dato il via all’adeguamento per la registrazione dei marchi olfattivi (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

possibile la registrazione anche in Italia

______

AGGIORNATO IL 04/04/2022

Anche in Italia sarà possibile tutelare un una particolare fragranza o un’essenza avvalendosi dello strumento del marchio. In altri paesi questo era possibile già da tempo ma in Italia sino a poco tempo fa non era prevista questa possibilità.

Fino ad ora l’ostacolo da superare per la registrazione di un marchio olfattivo (marchio di odore) stava principalmente nel fatto che esso doveva poter essere rappresentato graficamente, cosa non possibile per gli odori che sappiamo non essere percepibili visivamente.

A risolvere il dilemma ci ha pensato l’UE (l’Italia si è accodata con l’approvazione del DL n. 15 del 20/02/2019) che ha dato il via all’adeguamento per la registrazione dei marchi olfattivi.

In questo modo il proprietario di un segno olfattivo potrà tutelarsi nei confronti di qualsiasi riproduzione lesiva della propria identità; ossia con il titolo di proprietà industriale potrà procedere con una diffida verso chi imita la propria fragranza con gravi conseguenze verso il contraffattore.

L’argomento è di estrema importanza perché con il ricordo della particolare fragranza rappresentata da un certo marchio olfattivo, un potenziale consumatore è decisamente facilitato nel ricordare e distinguere un determinato prodotto dagli altri, con un conseguente enorme vantaggio per l’imprenditore nella commercializzazione dello stesso. 

Le difficoltà però permangono e, tal proposito l’EUIPO, ha dettato alcune direttive in merito ai requisiti di rappresentazione grafica di un marchio olfattivo, i quali, non possono essere soddisfatti attraverso una formula chimica, mediante una descrizione formulata per iscritto, con il deposito di un campione olfattivo o attraverso una combinazione di tali elementi (per saperne di più cliccare qui).

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

Categorie