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E’ possibile a determinate condizioni

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Diciamo subito che è possibile registrare come marchio un numero, anche se costituito da un’unica cifra. E’ importante però non dimenticarsi della distintività del marchio, requisito imprescindibile.

Sappiamo che un marchio per poter essere registrato deve essere dotato di novità, liceità e, soprattutto, capacità distintiva. La distintività di un marchio è un elemento essenziale, dal quale non si può prescindere, in quanto consente al consumatore di ricollegare i prodotti contraddistinti dal marchio all’impresa produttrice.

La capacità distintiva implica che non possono essere registrati come marchio d’impresa i segni privi di tale carattere, cioè:

  1. le denominazioni generiche di prodotti o servizi di uso comune, in quanto appartengono a tutti: ad esempio non può certo essere richiesto l’uso esclusivo di termini come “bio”, “latte” etc.;
  2. le indicazioni puramente descrittive, cioè quando il nome del marchio coincide con il prodotto o servizio che deve rappresentare, o quando ne racconta solo le caratteristiche (ad esempio il nome del marchio di una porta è “super porta”).

In Italia è possibile pertanto registrare come marchio anche un singolo numero come anche è possibile registrare le singole lettere dell’alfabeto. I marchi devono essere costituiti da segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, quindi è possibile registrare non soltanto parole e immagini ma anche lettere e cifre. E’ proprio il codice della proprietà industriale che disciplina e ammette tale possibilità.

Numerosi infatti sono i monogrammi (lettere dell’alfabeto) esistenti come brand soprattutto nel settore della moda. Tra i tanti possiamo citare a titolo esemplificativo la “C” di Chanel, “D & G” di Dolce & Gabbana o la “F” di Fendi. La registrazione dei monogrammi come marchi risulta possibile, anche qui, solo a determinate condizioni (ne  abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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la registrazione come marchio di un numero

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AGGIORNATO IL 07/11/2022

marchio numerico famosoIn Italia è possibile registrare come marchio anche un singolo numero; si può cioè procedere ad esempio alla registrazione del solo numero “1”. Analogo discorso vale, in Italia, per singole lettere dell’alfabeto. I marchi devono essere costituiti da segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, quindi è possibile registrare non soltanto parole e immagini ma anche lettere e cifre. E’ proprio il Codice della Proprietà Industriale che disciplina e ammette tale possibilità.

C’è però da porre attenzione ad una caratteristica che non deve mancare, ovvero la “distintività” del marchio: il numero scelto come marchio deve cioè distinguere un determinato prodotto/servizio e non limitarsi a “descrivere” quella che ad esempio è una sua caratteristica. 

Un esempio aiuterà a comprendere la differenza tra un marchio distintivo ed uno meramente descrittivo: se siete appassionati di motociclismo probabilmente sapete che il numero “46” è strettamente legato al pilota Valentino Rossi che lo ha anche registrato come marchio; tale numero distingue quel pilota e non è in alcun modo descrittivo, cioè non fa riferimento a nulla in particolare (ad esempio il numero di titoli mondiali conquistati ecc.). Se si cercasse invece di registrare il marchio “18+” per identificare un servizio per soli adulti, questo non si distinguerebbe in alcun modo ma sarebbe solo descrittivo di un servizio dedicato a maggiorenni.

Questa regola non vale però in tutti i Paesi; in Svizzera, ad esempio, ciò non avviene. In questo Paese, sia le lettere dell’alfabeto che i numeri non possono essere registrati come marchi perché vengono considerati segni non dotati di carattere distintivo ma che devono necessariamente essere considerati di pubblico dominio.

In ambito Comunitario invece, una recente sentenza del Tribunale dell’Unione Europea ha stabilito che è possibile la registrazione di numeri come marchi comunitari, purchè siano dotati di carattere distintivo (come spiegato precedentemente) e non semplicemente descrittivo dei prodotti/servizi che rappresentano.  Anche in Germania ed in Croazia i numeri possono essere registrati purchè in possesso delle medesime caratteristiche individuate dal Tribunale dell’Unione Europea. La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha seguito lo stesso orientamento del Tribunale e ha dato il via alla possibilità di registrare tutti i segni grafici, compresi i numeri, purchè abbiano carattere distintivo. 

Concludiamo dicendo che un altro importante elemento da considerare, prima di depositare un marchio numerico, è la sua parte grafica che ne esalta l’unicità (ad esempio il marchio “Seven”), conferendogli anche la possibilità di acquisire una certa rinomanza (ne abbiamo parlato qui).

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