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Su che base scegliere

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AGGIORNATO IL 09/01/2023

marchio nazionale o comunitarioSpesso ci viene sottoposto il quesito “è preferibile depositare un marchio a livello nazionale oppure comunitario?”. Rispondiamo indicando un semplice parametro che per molti sarà determinante nella scelta tra la prima soluzione e la seconda.

Il parametro è il seguente: il proprio mercato di riferimento. La scelta è cioè da effettuare basandosi sul mercato in cui si intende operare. Se il proprio mercato di riferimento è nazionale allora si procederà senza ombra di dubbio per una registrazione a livello nazionale, mentre se si opera anche al di fuori dei confini nazionali allora sarà opportuna una registrazione valevole per tutti i paesi dell’Unione Europea.

Questa scelta va fatta pensando anche al futuro del proprio marchio: bisogna cioè proiettarsi in avanti e immaginare le sorti dei propri prodotti/servizi fra un certo numero di anni. Un marchio dura infatti 10 anni (rinnovabili) e se durante questo arco di tempo ci si espande, ci si potrebbe ritrovare “scoperti” se si possiede solo un marchio nazionale.

Se invece il proprio marchio contraddistingue prodotti/servizi locali o esclusivamente nazionali, allora la scelta non ha bisogno di immaginare particolari scenari futuri; si pensi ad esempio al marchio di un locale che, com’è evidente, insiste solo sul territorio nazionale. Una registrazione nazionale è più che sufficiente.

L’eccezione, in quest’ultimo caso, è rappresentata dall’ipotesi di creare in futuro una rete in franchising di locali col proprio marchio. Sappiamo che il franchising  è una sorta di collaborazione tra imprenditori per la produzione, distribuzione di beni e/o servizi in affiliazione con marchi già noti. In tal caso i locali in franchising potrebbero aprire anche oltre i confini nazionali e quindi avrebbe senso pensare sin d’ora ad un marchio comunitario.

Vedi anche:

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significato e regole

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AGGIORNATO IL 12/07/2021

Quando si deposita una domanda di marchio, disegno o brevetto, a livello comunitario o internazionale (extra UE) viene sempre chiesto se si desidera rivendicare una priorità: spieghiamone il significato e vediamo quali sono le regole per poterlo fare.

Rivendicare una priorità significa sostanzialmente far retroagire la data di deposito comunitaria/internazionale del marchio/disegno/brevetto a quella di un precedente ed identico deposito nazionale. Facciamo un esempio: un mese fa si è depositato un marchio nazionale ed oggi si deposita una domanda di marchio comunitario: ebbene, nella domanda di marchio comunitario si può rivendicare la priorità, ossia indicare gli estremi del deposito nazionale del mese precedente.

Così facendo, la data della domanda di marchio comunitario diventerà la stessa del deposito nazionale precedente. Il vantaggio è evidente e si manifesta soprattutto nei casi di contraffazione. Anche in questo caso facciamo un esempio per chiarire il vantaggio che deriva dal rivendicare una priorità. Supponiamo di aver depositato un marchio nazionale e di averlo poi mostrato in occasione di un evento fieristico. Supponiamo ora che un concorrente in malafede lo copi e lo registri a livello comunitario: la sua data di deposito sarà quella di presentazione della domanda mentre se lo estendiamo anche noi a livello comunitario possiamo rivendicare la priorità e far retroagire la data del deposito comunitario a quella nazionale.

Così facendo, ci si ritrova con un marchio comunitario uguale ed anteriore a quello del concorrente e si può agire contro di esso per contraffazione. Ad esempio per un marchio la legge dice che è possibile agire per contraffazione anche se trattasi di un marchio simile per il medesimo settore merceologico in base alla Classificazione di Nizza (ne abbiamo parlato qui).

Ci sono però delle regole da rispettare per poter rivendicare una priorità: la prima e più importante riguarda il tempo massimo che si ha a disposizione per rivendicare una priorità. A partire dalla data del deposito nazionale, si può rivendicare una priorità solo se si estende a livello comunitario/internazionale entro il tempo massimo di:

  • brevetto – 12 mesi
  • disegno – 6 mesi
  • marchio – 6 mesi

Due altri importanti requisiti sono:

  1. i due marchi/disegni/brevetti nazionale e comunitario/internazionale devono essere uguali;
  2. il titolare deve essere lo stesso.

Vedi anche:

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La registrazione di un Marchio Italiano

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AGGIORNATO IL 02/02/2026

registrare_marchio_nazionaleQuesto è il primo di una serie di articoli in cui verrà dettagliatamente descritta la procedura di deposito di un marchio (nazionale, Comunitario ed internazionale), in maniera tale da consentirne la registrazione autonoma.

La domanda di marchio nazionale (ossia valido nella sola Italia) va depositata presso una qualsiasi Camera di Commercio o, in alternativa, inviata per posta raccomandata con ricevuta di ritorno all’ Ufficio Italiano Brevetti e Marchi – Via Molise, 19 – 00187 ROMA.

La procedura completa per la registrazione di un Marchio Nazionale è la seguente:

– N° 1(originale) + 3 copie del modulo domanda (Modulistica) su uno dei quali (l’originale) va applicata una marca da bollo da € 16.

– Attestazione del versamento all’Agenzia delle Entrate – Centro Operativo di Pescara, da effettuarsi tramite F24, per gli importi indicati di seguito (al 2010):

Se trattasi di PRIMO DEPOSITO
Euro 101,00 tassa di registrazione comprensiva di una classe
Euro 34,00 per ogni classe aggiuntiva

Se invece trattasi di RINNOVO di un marchio esistente
Euro 67,00 tassa di registrazione comprensiva di una classe
Euro 34,00 per ogni classe aggiuntiva

– Ricevuta del pagamento su conto corrente postale dei diritti di segreteria alla CCIAA presso cui si effettua il deposito;

Nella compilazione del Modulo C, viene richiesta l’indicazione delle classi di prodotti e/o servizi nelle quali registrare il marchio; ad esempio, se il marchio contraddistingue un materasso bisognerà indicare la classe che comprende i materassi. Nella Classificazione di Nizza compaiono tutte le classi con i relativi prodotti/servizi. Per ogni marchio è possibile scegliere anche più classi, prevedendo quindi che il marchio venga utilizzato su un’ampia gamma di prodotti.

Occorre individuare con attenzione le classi in cui si vuole proteggere il marchio, sia per tutelarsi per quei prodotti di concreto ed immediato interesse, sia per includere prodotti e servizi che potrebbero, in futuro, entrare a far parte del proprio catalogo o comunque rivestire un interesse commerciale.

Questo tipo di analisi è estremamente delicata e complessa anche perché l’indicazione dei prodotti inseriti in ogni classe della Classificazione di Nizza, è un’ovvia sintesi che, spesso, rende difficoltosa l’individuazione della/e classi realmente pertinenti; un esperto in materia sa ovviamente consigliare in merito.

Per saperne di più circa la Classificazione di Nizza consultare questo articolo.

Vedi anche:

 

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