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quando un’insegna ed un marchio sono uguali ma appartengono a soggetti diversi

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AGGIORNATO IL 23/11/2020

insegne e marchiÈ bene sapere che:

  1. L’insegna identifica i locali dove si svolge l’attività imprenditoriale, è una sorta di emblema posto al di fuori dal locale e per esporla è opportuno che il titolare dell’attività commerciale ne chieda l’autorizzazione al Comune dove è ubicato l’immobile anche per il pagamento dei relativi tributi;
  2. Il marchio invece può essere registrato da chiunque (cioè anche da chi non è titolare di nessuna impresa) e identifica i prodotti e/o servizi dell’impresa;

Precisamente l’iscrizione dell’insegna presso il registro delle imprese e la registrazione come marchio del nome della società sono due cose diverse: la prima è disciplinata dal codice civile, mentre la registrazione dei marchi è disciplinata dalle norme del codice della proprietà industriale.

Un’insegna, al fine di non generare confusione tra la clientela, non deve essere simile o uguale ad un marchio registrato già esistente, idoneo a contraddistinguere un altrui similare prodotto o servizio.  Supponiamo invece il caso contrario, ossia che un marchio identico ad un’insegna preesistente nota solo a livello locale, venga depositato successivamente. Cosa accade in questa ipotesi?

In questa fattispecie l’insegna si comporta come se fosse un marchio di fatto, cioè il titolare può continuare ad usarla nei limiti del preuso: l’attività commerciale contraddistinta da quella insegna, resta per lo più “cristallizzata” nella cerchia locale dove è stata utilizzata l’insegna, senza più potersi espandere a livello geografico.

A quel punto, anche volendo, il titolare dell’insegna non potrà più registrare quella dicitura come marchio in quanto quest’ultimo è già stato registrato da un altro soggetto; egli non potrà quindi impedire alcunchè ad altri, ad eccezione di altrui attività di concorrenza sleale aventi ad oggetto condotte scorrette finalizzate all’accaparramento della clientela.

Ricordiamo infine che un marchio di nuova registrazione deve sempre possedere il requisito di novità; allora in casi analoghi alla fattispecie in esame sarà sempre opportuno valutare:

  • la novità del marchio che si intende registrare: se manca questo requisito il marchio è nullo;

  • il livello di notorietà dell’eventuale insegna esistente, la vicinanza e la localizzazione del suo raggio d’azione, sempre al fine di non creare confusione se si esercita un’attività simile o se il segno successivamente registrato è identico o simile a quello già utilizzato come insegna.

Vedi anche:

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Il marchio: un segno grafico istituzionale

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AGGIORNATO IL 20/03/2023

evoluzione-marchio

L’evoluzione di un marchio (Courtesy Motocicli Fongri)

Il marchio è un segno grafico e/o verbale che permette di identificare i prodotti o servizi di un’impresa distinguendoli da quelli generalmente commercializzati da altre imprese. Grazie alla sua funzione distintiva, il marchio consente di creare un legame tra i consumatori e i prodotti di un’impresa, rendendo immediata e spontanea l’associazione tra le caratteristiche del prodotto e l’azienda produttrice.

In conseguenza di ciò, un marchio è uno straordinario strumento di marketing che, se ben veicolato e gestito, può far aumentare le quote di mercato di un’impresa.

Possono essere oggetto di marchi d’impresa tutti i segni suscettibili di essere rappresentati graficamente, in particolare le parole, compresi i nomi di persona, i disegni, le lettere, le cifre, i suoni, la forma del prodotto o della sua confezione, le combinazioni o le tonalità cromatiche (purché siano idonei a distinguere i prodotti o i servizi di una impresa da quelli altrui).

Si possono, inoltre, registrare come marchio i colori laddove rappresentabili graficamente (in tal caso è consigliabile identificare i colori attraverso l’impiego di un codice internazionalmente riconosciuto) e capaci di ricollegare ad una impresa determinata i prodotti e i servizi contraddistinti dal predetto marchio. È anche ammessa la registrazione di suoni, a condizione che sia allegata alla domanda la rappresentazione grafica del suono su pentagramma.

È possibile, ancora, registrare le forme dei prodotti, purché si tratti di forme molto caratterizzate e, perciò, facilmente memorizzabili dai consumatori. In Italia, infine, si può registrare anche un marchio già registrato all’estero purché non abbia una notorietà diffusa e la registrazione non avvenga in malafede.

La legge richiede che un segno possa essere validamente registrato come marchio nel caso in cui sia dotato di:

novità, ossia non sia confondibile con i segni distintivi anteriori altrui (marchi, nomi a dominio, nomi commerciali);

distintività, ossia consenta al consumatore di ricollegare i prodotti contraddistinti dal marchio all’impresa produttrice;

liceità, ovvero la non contrarietà alla legge, all’ordine pubblico e al buon costume e, soprattutto, la non idoneità di trarre in inganno i consumatori sulle caratteristiche e le qualità dei relativi prodotti e servizi.

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