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Il Regolamento d’uso

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AGGIORNATO IL 21/08/2023

regolamento d'usoRicordiamo che un marchio collettivo garantisce l’origine, la qualità e la natura di un prodotto/servizio, e può essere utilizzato da una moltitudine di soggetti in possesso di determinati requisiti. Esso quindi non può essere registrato da un’impresa per contrassegnare esclusivamente i propri prodotti, bensì viene registrato al fine di essere concesso a tutti i soggetti che adeguano il loro prodotto/servizio agli standard previsti nel Regolamento d’uso associato a quel determinato marchio collettivo.

Ciò implica che la registrazione di un marchio collettivo viene solitamente effettuata da quei soggetti, aziende o persone fisiche, il cui compito non è quello di produrre e commercializzare quanto piuttosto quello di controllare e garantire gli standard qualitativi, la provenienza e la composizione di un prodotto, regolando l’uso del marchio collettivo e concedendolo solo ai prodotti/servizi che rispettino i criteri stabiliti. Ecco quindi che esso viene di norma richiesto da associazioni, cooperative o consorzi, per poi essere concesso ai membri delle stesse.

Il Regolamento d’uso rappresenta il documento nel quale il soggetto titolare del marchio collettivo, disciplina l’utilizzo del marchio e gli obblighi per l’associato; tale documento deve essere allegato alla domanda di registrazione e deve contenere precise indicazioni relativamente ai requisiti che deve possedere l’impresa ed il prodotto/servizio, affinché esso possa fregiarsi di quel determinato marchio collettivo.

Il Regolamento d’uso deve altresì indicare un ben preciso Organo che, tramite una costante azione di controllo, garantisce il possesso ed il mantenimento dei requisiti che hanno portato la determinata impresa ad avvalersi di quel determinato marchio collettivo; a tale Organo spetta anche il compito di comminare le sanzioni previste in caso di violazione delle norme regolamentari.

E’ importante non confondere il marchio collettivo con il marchio di certificazione, quest’ultimo idoneo a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione ad esempio al materiale, al procedimento di fabbricazione (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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Marchio collettivo: un marchio condiviso

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AGGIORNATO IL 16/12/2024

Il marchio collettivo è un marchio utilizzabile da più soggetti ed attesta il possesso di determinati requisiti da parte dell’utilizzatore e/o dei suoi prodotti, ad esempio l’origine, la qualità o la natura di determinati prodotti o servizi. Il marchio collettivo può essere registrato a livello nazionale e/o comunitario e, in generale, viene concesso in uso a tutti i soggetti che si impegnano a rispettare delle regole stabilite dal titolare del marchio collettivo in questione.

In particolare, esso viene di norma richiesto da associazioni, cooperative o consorzi, per poi essere concesso ai membri delle stesse che si impegnano a rispettare quanto stabilito nel regolamento d’uso. Il regolamento d’uso di ogni singolo marchio collettivo, deve essere redatto ed allegato alla domanda di registrazione; detto regolamento deve contenere precise indicazioni relativamente ai requisiti che deve possedere l’impresa, il prodotto od il servizio, affinché esso possa fregiarsi di quel determinato marchio collettivo.

I controlli e le relative sanzioni, vengono effettuati da un ben preciso organo specificato nel regolamento d’uso, che garantisce il possesso ed il mantenimento dei requisiti che hanno portato la determinata impresa ad avvalersi del marchio collettivo.

E’ bene non confondere i marchi collettivi con i marchi di garanzia o certificazione che invece sono un nuovo tipo di marchi, il cui scopo è quello di certificare determinate caratteristiche dei prodotti/servizi (ad esempio la qualità) secondo un regolamento specifico che deve possedere determinate caratteristiche (ne abbiamo parlato qui).

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