Ecco le novità
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La Direttiva 825/2024 che si pone l’obiettivo di contrastare il “Greenwashing” attraverso la responsabilizzazione dei consumatori contro comunicazioni ingannevoli, prevede anche una regolamentazione ad hoc sull’obsolescenza programmata.
Ricordiamo che il “Greenwashing” (neologismo inglese che generalmente viene tradotto come “ecologismo di facciata” o “ambientalismo di facciata”) indica la strategia di comunicazione di certe imprese, organizzazioni o istituzioni politiche finalizzata a costruire un’immagine di sé ingannevolmente positiva sotto il profilo dell’impatto ambientale, allo scopo di distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica dagli effetti negativi per l’ambiente delle loro attività o prodotti (ne abbiamo parlato qui).
Circa le pratiche commerciali relative alla cosiddetta “obsolescenza precoce programmata” la direttiva la definisce come “politica commerciale che comporta la pianificazione o la progettazione deliberata di un prodotto con una durata di vita limitata, affinchè giunga prematuramente ad obsolescenza o smetta di funzionare dopo un determinato periodo o dopo un’intensità d’uso predeterminata”.
Viene inoltre introdotto l’obbligo dell’ apposizione di un’etichetta armonizzata che informi il consumatore circa la garanzia commerciale di durabilità del bene (superiore alla garanzia minima di due anni prevista dalla normativa europea per i prodotti in generale).
Nel dettaglio, per quanto concerne la durabilità dei prodotti sarà vietato:
- non informare il consumatore del fatto che un dato aggiornamento del software inciderà negativamente sul funzionamento di beni che comprendono elementi digitali o sull’uso del contenuto digitale o dei servizi digitali;
- presentare come necessario un aggiornamento del software che si limita a migliorare alcune caratteristiche di funzionalità;
- promuovere una comunicazione commerciale relativa a un bene contenente una caratteristica introdotta per limitarne la durabilità, nonostante le informazioni sulla caratteristica e sui suoi effetti sulla durabilità del bene siano a disposizione dell’operatore economico;
- asserire falsamente che, in condizioni d’uso normali, il bene presenta una determinata durabilità in termini di tempo o intensità d’uso;
- presentare il bene come riparabile quando non lo è;
- indurre il consumatore a sostituire o reintegrare materiali di consumo del bene prima di quanto sarebbe necessario per motivi tecnici;
- non informare che la funzionalità di un bene sarà compromessa dall’utilizzo di materiali di consumo, pezzi di ricambio o accessori non forniti dal produttore originale, o asserire falsamente che tale compromissione si verificherà.
Questo rappresenta un grosso passo avanti verso la trasparenza informativa e la promozione di prodotti più ecosostenibili, con conseguente riduzione dell’impatto negativo sull’ambiente.
Per saperne di più è possibile consultare la direttiva UE 2024/825.
Vedi anche:
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- che significa il SIMBOLO R
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