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distinzione tra “pratica ingannevole” e “dichiarazione falsa”

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AGGIORNATO IL 19/12/2022

origine italianaSe il marchio od un simbolo apposto sulla confezione di un prodotto inducono in errore il consumatore o, peggio ancora, forniscono un’indicazione non corrispondente al vero, ci sono gli estremi per punire il soggetto titolare/produttore/distributore del prodotto in questione.

Si tratta di “pratica ingannevole” o “dichiarazione falsa” e lo scopo di questo articolo è di evidenziarne le differenze. Le ripercussioni per tali azioni illegali sono differenti soprattutto in termini di sanzioni, le quali non sono soltanto di tipo amministrativo ma abbracciano anche il penale. Vediamone i dettagli in sintesi:

  1. Pratica ingannevole: è considerata ingannevole una pratica commerciale che contiene informazioni non rispondenti al vero, idonea ad indurre in errore il consumatore portandolo a fare un acquisto che altrimenti non avrebbe fatto. La legge prevede che il trasgressore sia punito con una sanzione amministrativa.
    Si può fare l’esempio dell’utilizzo di un marchio di fantasia caratterizzato da un nome Italiano ma che non presenta sulla confezione alcun riferimento all’origine Italiana del prodotto o della materia prima; questo modo di commercializzare un prodotto è ingannevole perché crea confusione in un consumatore medio.

  2. Dichiarazione falsa: è un’indicazione apposta sul prodotto non corrispondente al vero. Ad esempio (ne parla una recente sentenza della Corte di Cassazione) l’utilizzo dell’indicazione “Prodotto in Italia” e la riproduzione della bandiera tricolore su un prodotto che in realtà viene solo confezionato e imbustato in Italia, presenta gli estremi del reato di frode nell’esercizio del commercio (art. 515 cod. penale)Il semplice confezionamento e imbustamento, secondo la Suprema Corte, non può essere considerata come trasformazione sostanziale, tale da far ritenere corretta l’apposizione della dicitura “prodotto Italiano” sulle confezioni. Pertanto, riprodurre la bandiera Italiana o indicare sulla confezione che si tratta di un prodotto Italiano senza altre indicazioni in merito alla provenienza del prodotto, integra di certo la fattispecie di un reato perseguibile penalmente.

Inoltre, “inganno” per un  consumatore è anche imbattersi in prodotti contraffatti: un consumatore ripone fiducia in un prodotto e quando lo riconosce è portato ad acquistarlo senza indugio perchè sicuro delle sue indiscusse qualità. La contraffazione consiste proprio nella riproduzione abusiva di un marchio registrato in modo da confondere il consumatore circa la sua provenienza (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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sanzioni per i trasgressori 

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AGGIORNATO IL 09/08/2021

brevettato

Supponiamo che un produttore apponga su un suo articolo la dicitura “brevettato” senza che il prodotto lo sia davvero, oppure indichi il numero di un brevetto ormai scaduto; ebbene, costui commette un atto illecito perché inganna il consumatore fornendo un’informazione non veritiera.

Negli Stati Uniti ci sono state sentenze pesantemente punitive nei confronti di chi apponeva tali false indicazioni sui propri prodotti in commercio. Una recente sentenza ha previsto una multa di 500 dollari per ogni prodotto riportante il numero del brevetto in realtà scaduto; la sentenza ha inoltre previsto che la metà della multa venisse riscossa dal soggetto che ha sporto denuncia (incentivando così le denunce da parte dei consumatori).

Anche la legge Italiana punisce chi utilizza riferimenti ingannevoli; in particolare “chi appone su un oggetto, parole o indicazioni non corrispondenti al vero, tendenti a far credere che l’oggetto sia protetto da brevetto, disegno o modello oppure topografia o a far credere che il marchio che lo contraddistingue sia stato registrato” (art. 127 c.p.i.).

Il legislatore è stato chiaro: come negli Stati Uniti anche in Italia i trasgressori vengono puniti. Questo discorso è dunque valido anche per i soggetti che utilizzano il simbolo ® sui marchi non ancora registrati. Prima di quel momento il titolare potrà apporre sul marchio solo il simbolo TM (TRADEMARK); il che significa che è stata depositata una domanda di marchio ma non si è ancora concluso l’iter burocratico per la registrazione.

Il marchio è comunque tutelabile ma con alcune limitazioni. Il simbolo TM potrà essere apposto accanto al marchio in attesa di approvazione in modo che da depositato diventi registrato. Da quel momento in poi si potrà utilizzare il marchio con la (®) R cerchiata (ne abbiamo parlato qui). Non si può ingannare il consumatore facendo credere che un marchio sia registrato; si tratta di un’informazione falsa e come tale chi la diffonde viene punito.

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