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Conosciamo le novità

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La notizia recentemente circolata sui media relativa all’approvazione della riforma sul Copyright, prevede in sostanza nuove disposizioni che tutelano gli autori delle pubblicazioni a mezzo stampa, in modo da poter distribuire equamente i ricavi realizzati dai titolari delle piattaforme internet con gli stessi autori delle informazioni (giornalisti, case editrici, discografiche e cinematografiche etc.).

Viene cioè incentivata la possibilità per gli editori di concludere accordi con le piattaforme commerciali per farsi retribuire i contenuti di proprietà (link tax). La riforma infatti prevede l’opportunità per gli autori del copyright di restringere la diffusione di notizie su siti altrui ed imporre ai titolari dei siti una valutazione preventiva bloccando in maniera automatica l’accesso ai contenuti non autorizzati (upload filter).

Si tratta di una manovra che mira soprattutto ad ostacolare l’attività di potenze del web quali Google o Facebook e che impone specifiche limitazioni attraverso filtri preventivi agli upload e l’obbligo di accordi tra piattaforme ed editori.

Link Tax” (tassa sui link degli autori) e “Upload Filter”(filtri automatici di upload) sono stati i punti focali: gli utenti non verranno più sanzionati per aver scaricato on line materiale protetto da copyright ma sarà tutto a carico delle grandi piattaforme come YouTube o Facebook , i quali saranno obbligati ad impegnarsi al massimo per non rendere disponibili i contenuti privi delle autorizzazioni.

Riassumiamo qui di seguito le principali novità:

  1. Le piattaforme saranno responsabili dei contenuti multimediali e bloccheranno l’accesso a contenuti non autorizzati (upload filter); esclusi solo Meme e Gif;
  2. Gli autori dovranno ricevere una parte dei guadagni ricevuti dalle piattaforme riguardanti il diritto d’autore (link tax)

Adesso si attende il consenso formale del Consiglio dei Ministri UE.

Ing. Marzulli – Avv. Zambetti

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Diritti d’autore nell’era internet/smartphone

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AGGIORNATO IL 08/02/2021

Nell’era di internet e degli smartphone la musica si fruisce sempre più spesso su YouTube. Ma quanto paga YouTube alla SIAE per l’utilizzo della musica?

In realtà vige un accordo di segretezza tra SIAE e YouTube, cioè un accordo con Google, proprietario di YouTube, che vieta alla SIAE di rivelare le clausole sia finanziarie che normative del contratto tra loro stipulato.

L’accordo prevede che i diritti sui brani ascoltati online su YouTube, vengano pagati da Google alla Siae in proporzione alla pubblicità e al numero di accessi di utenti italiani alle pagine contenenti opere tutelate dalla Siae.

Il contratto inoltre prevede un complesso e articolato sistema di scambio delle informazioni sulle opere musicali contenute nei video. A ciascun video di YouTube sono attribuite le relative informazioni (cd. metadati), di solito fornite dal titolare del video. Per i video ufficiali i metadati sono forniti dal produttore fonografico, insieme al file musicale.

A differenza di quanto accade per le trasmissioni televisive, dove un singolo “passaggio” in prima serata raggiunge potenzialmente milioni di spettatori, sono molto rari i video di YouTube che raggiungono milioni di visualizzazioni. Ciò significa che di solito i video di YouTube generano “micro-pagamenti” di diritti, che si cumulano fino ad arrivare a importi che sia possibile ripartire e liquidare.

La ripartizione dei compensi YouTube avviene su base semestrale; i compensi ripartiti sono pertanto quelli relativi alle visualizzazioni effettuate nel semestre di riferimento. E’ importante sapere che per ricevere dalla SIAE le royalties di YouTube è necessario essere associati: la SIAE riscuote i compensi solo per il repertorio (opere) dei suoi associati e mandanti e quindi questi compensi possono essere ripartiti solo a questi ultimi.

Ricordiamo infine che You Tube, come altre piattaforme o social network, può ricevere richieste di rimozione o di blocco di contenuti di un video o di un profilo per molte ragioni, riferibili al copyright. Ad esempio, si può chiedere la rimozione di un video perché viola la privacy, oppure perché è diffamatorio o perché la qualità audiovisiva è scarsa e può danneggiare la reputazione dell’artista.

(fonte: SIAE)

Vedi anche:

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Adwords e il caso “interflora”

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AGGIORNATO IL 20/05/2024

L’utilizzo di marchi altrui come keywords nelle campagne pubblicitarie sui motori di ricerca online, non è consentito e può potenzialmente essere alla base di condanne; per chiarire, costituisce illecito l’utilizzo di marchi altrui come parole chiave, nel c.d. keywords advertising.

L’utilizzo di keywords corrispondenti a marchi noti, è una pratica che viene il più delle volte operata allo scopo di far comparire il proprio annuncio pubblicitario in un motore di ricerca online, ottenendo quindi visibilità e possibilità di fare affari sfruttando la notorietà dell’altrui marchio.

Ricordiamo che i principali motori di ricerca vendono spazi pubblicitari che compaiono solo quando un utente effettua una ricerca utilizzando determinate parole chiave (keywords); ciò avviene ad esempio con la campagna Adwords di Google, nella quale un utente quando effettua una ricerca vede oltre ai risultati c.d. “organici” (ossia quelli normali che occupano la parte centrale della pagina), anche i c.d. “link sponsorizzati” che corrispondono ad annunci pubblicitari di operatori che hanno deciso di far comparire il proprio annuncio con la keywords digitata dall’utente.

Chiarito ciò, se un operatore utilizza una parola chiave uguale ad un marchio altrui commette un illecito assimilabile al reato di contraffazione. Citiamo un caso abbastanza noto ovvero il caso del marchio “Interflora”, utilizzato come parola chiave da una catena di grandi magazzini nel Regno Unito.

Quando l’utente inseriva su Google la parola “Interflora” compariva l’annuncio della catena di grandi magazzini. A questa si sono aggiunte diverse altre sentenze di condanna che, in alcuni casi, hanno introdotto anche la fattispecie della “concorrenza sleale”.

Anche il Tribunale di Milano in una recente sentenza ha stabilito che l’utilizzo di marchi altrui come parole chiave costituisce non solo concorrenza sleale ma anche una vera e propria violazione di marchio altrui. Il Tribunale di Milano ha anche precisato che tale uso genera confusione tra i consumatori ed un ingiusto profitto per l’utilizzatore.

Il titolare di un marchio ha quindi il diritto di impedire l’uso del marchio come parola chiave da parte di un concorrente ai fini del posizionamento nel motore di ricerca, a maggior ragione se il marchio gode di notorietà, per il vantaggio che offre a chi lo usa ed il danno che arreca al suo titolare.

Per determinare il livello di notorietà di un marchio sono necessari alcuni requisiti (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

 

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