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il caso verybello.it 

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AGGIORNATO IL 05/06/2023

L’associazione nazionale fotografi professionisti ha contestato al Ministero dei beni culturali e del turismo l’utilizzo abusivo di immagini e fotografie pubblicate sul portale www.verybello.it, messo a punto dal Ministero per promuovere gli eventi culturali in occasione di Expo 2015.

La vicenda ha dell’incredibile vista la funzione pubblica e rappresentativa del Ministero; a far nascere la contestazione dell’associazione nazionale fotografi, è stato il punto 2 della pagina “Termini e condizioni” il quale recita “…le immagini pubblicate, nel rispetto dei diritti degli autori dei contenuti raffigurati, sono considerate di pubblico dominio salvo diversa indicazione espressa e provengono in gran parte da Internet o comunque da fonte liberamente accessibile…”

L’associazione contesta fermamente queste affermazioni poiché il fatto che una foto sia presente su internet non significa che sia liberamente utilizzabile da chiunque; in generale infatti, le immagini e le fotografie presenti sulla rete non sono di pubblico dominio salvo se espressamente indicato dal suo autore, anche se la fonte è “liberamente accessibile”.

Le opere fotografiche sono tutelate dal diritto d’autore e, in particolare, il diritto nasce nel momento in cui avviene la creazione della fotografia (ne abbiamo parlato qui); come tutte le opere coperte da diritto d’autore, non occorre quindi provvedere a nessuna registrazione per ottenere il riconoscimento dell’opera.

A partire dalla data di creazione decorrono i seguenti diritti:

  • Il diritto morale di paternità dell’opera è personale ed inalienabile e comprende anche il diritto all’integrità dell’opera, cioè alla tutela dell’opera da modifiche arbitrariamente apportate senza consenso dell’autore;

  • Il diritto esclusivo di sfruttamento economico dell’opera invece, cioè il diritto di diffusione e riproduzione, può essere ceduto o alienato.

Pertanto, quando si utilizzano immagini prelevate da internet occorre rispettare la normativa sul diritto d’autore, per cui se si tratta di opere fotografiche non sarà possibile utilizzare l’immagine o modificarla se non ottenendone dal titolare il permesso o facendone una copia ad esclusivo uso personale.

In base alle diverse tipologie di fotografie avremo le:

  1. opere fotografiche – è necessaria l’autorizzazione dell’autore;
  2. semplici fotografie – è necessaria la citazione della fonte dell’opera, del titolo, della data di creazione e del suo autore.
  3. riproduzioni fotografiche – liberamente utilizzabili.

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Diritti sulle fotografie

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AGGIORNATO IL 12/06/2023

opera fotograficaLa tutela delle opere fotografiche si basa sulla distinzione di tre categorie di opere:

  • riproduzioni fotografiche: pure e semplici riproduzioni di scritti, documenti, disegni tecnici o oggetti simili.
  • semplici fotografie: immagini di persone o elementi della vita reale ottenute con un procedimento fotografico che chiunque può eseguire;
  • opere fotografiche: fotografie dotate di carattere creativo, connotate da evidenti tratti di originalità che permettono di riconoscere l’impronta personale del suo autore, e l’espressione inventiva della sua personalità.

Le riproduzioni fotografiche non godono di una specifica protezione in quanto sono liberamente utilizzabili, mentre le restanti due categorie posseggono due aspetti comuni:

  1. il diritto nasce nel momento in cui avviene la creazione della fotografia e non alla morte dell’autore;
  2. per godere di tutela, l’immagine deve essere accompagnata da: nome del fotografo, data di produzione della fotografia, nome dell’autore di un’eventuale opera fotografata.

Le distinguono, invece, i differenti diritti da rivendicare e la durata degli stessi:

  • per la tutela delle semplici fotografie si fa riferimento alla normativa riguardante il diritto connesso, essa dura 20 anni dal momento della produzione e l’autore gode del diritto di esclusiva sulla riproduzione e/o diffusione del materiale fotografato e del diritto ad un compenso in caso di utilizzo delle sue foto, a condizione che queste riportino i dati sopracitati (nome del fotografo, data di produzione della fotografia, nome dell’autore di un’eventuale opera fotografata);
  • per la tutela di un’opera fotografica si fa riferimento alla normativa del diritto d’autore, ed il creatore dell’opera gode sia di diritti morali, ossia la paternità dell’opera, di diritti di inedito e di diritto di integrità della stessa, sia di diritti patrimoniali, che durano per tutta la vita dell’autore e per 70 anni dopo la sua morte.

Anche quando si utilizzano immagini da internet occorre rispettare la normativa per cui se si tratta di opere fotografiche non sarà possibile utilizzare l’immagine o modificarla se non ottenendone dal titolare il permesso o facendone una copia ad esclusivo uso personale; in caso di semplici fotografie, esse sono liberamente utilizzabili se non riportano i requisiti che la legge impone, ossia nome del fotografo, data di creazione, nome dell’autore dell’eventuale opera ritratta (ne abbiamo parlato qui).

Riassumendo in base alle diverse tipologie di fotografie avremo quindi le:

  1. opere fotografiche – è necessaria l’autorizzazione dell’autore;
  2. semplici fotografie – è necessaria la citazione della fonte dell’opera, del titolo, della data di creazione e del suo autore;
  3. riproduzioni fotografiche – liberamente utilizzabili.

La legge sul diritto d’autore sancisce che l’attività di intermediazione, sotto qualsiasi forma di intervento, sia riservata esclusivamente alla SIAE(Società Italiana Autori ed Editori), ed in particolare per quanto concerne le fotografie, alla sezione OLAF (Opere Letterarie, Artistiche, Figurative), la quale amministra facoltativamente i diritti connessi alle opere creative, fra cui quelle fotografiche.

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