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Chi paga i diritti?

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Nel caso in un esercizio commerciale si intenda riprodurre della musica di sottofondo, ci si domanda chi paga i diritti d’autore se la musica viene trasmessa mediante radio digitale.

Di recente è stata la Corte di Cassazione ad appianare ogni dubbio: se l’esercente si affida in buona fede al music provider non è responsabile. Il caso di specie riguardava un farmacista che aveva ottenuto l’assoluzione sia in primo che in secondo grado. I giudici avevano motivato tale decisione sulla base della totale assenza dell’elemento psicologico all’atto dell’inadempimento dell’obbligo di pagare i diritti.

Il farmacista aveva infatti sottoscritto un contratto per la fornitura del servizio con il music provider Digiwork s.r.l., società che si era dichiarata licenziataria SIAE (Società Italiana degli Autori ed Editori) e SCF (Consorzio Consortile Fonografici). Quest’ultima, forse meno conosciuta, concede le licenze per l’utilizzazione di fonogrammi e videoclip all’interno di esercizi commerciali, dietro versamento di un compenso da parte di coloro che usufruiscono del servizio.

Quindi vanno distinti i due diritti: da un lato i diritti degli autori, dall’altro quelli per i produttori discografici e fonografici. Il farmacista era in regola con la SIAE in merito ai diritti d’autore ma aveva omesso di chiedere alla SCF il rilascio della relativa licenza per il diritto di esecuzione della musica all’interno dell’esercizio commerciale.

Il farmacista in buona fede aveva dichiarato di essere sicuro che la società che forniva il servizio avesse provveduto all’adempimento delle relative imposte. La Digiwork, aveva affermato di aver assolto ad ogni obbligo di legge, il che aveva indotto il farmacista, in posizione regolare verso la SIAE, nella falsa convinzione che tutto fosse regolare.

Inoltre – ha sottolineato la Suprema Corte – essendo l’imputato un farmacista non poteva pretendersi una conoscenza approfondita della materia, tanto che aveva ritenuto opportuno rivolgersi ad una società di music provider esperta del settore.

Ing. Marzulli – Avv. Zambetti

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Bisogna pagare i diritti?

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AGGIORNATO IL 04/09/2023

musica-da-sottofondoLa domanda dalla quale partiamo è la seguente: la diffusione di musica di sottofondo in uno studio professionale comporta il pagamento dei diritti? Per rispondere citiamo il caso di un dentista che veniva inizialmente condannato a pagare i diritti alla Società consortile fonografici (Scf) salvo poi ottenere il ribaltamento della sentenza.

Il professionista presentava ricorso alla Corte di Cassazione, che lo accoglieva, avallando una sentenza del 2012 della Corte di Giustizia Europea avente come oggetto un contenzioso tra dentisti e Società consortile fonografici, già vinto in primo grado dai dentisti.

La Corte di Giustizia Europea riteneva che la diffusione di musica in studi di liberi professionisti non era assimilabile ad una diffusione in luogo pubblico, proprio perché uno studio dentistico non è un luogo aperto al pubblico ma è un luogo dove si esercita la professione privatamente previo appuntamento.

Per la Corte di Cassazione è valso lo stesso concetto: lo studio privato di un dentista non può essere considerato pubblico e quindi nessun compenso è dovuto. Ovviamente il principio può essere esteso a tutti i liberi professionisti, cioè si tratta di una sentenza valevole per tutti gli studi professionali privati.

Diverso invece il caso ad esempio di feste a carattere privato con musica dal vivo o registrata, in luoghi diversi dalla propria abitazione. Qui vige la normativa che tutela il diritto d’autore. In questo caso sarà obbligatorio pagare i diritti alla SIAE e sarà necessario attivarsi per le pratiche burocratiche finalizzate ad ottenerne il permesso.

Nel caso di un esercizio commerciale, invece, cosa succede se si intende riprodurre della musica di sottofondo? Ci si domanda cioè chi sia responsabile del pagamento dei diritti d’autore se la musica viene trasmessa tramite radio digitale. In questo caso se l’esercente si affida in buona fede al music provider non è responsabile (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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