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Necessaria la distintività

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Abbiamo già trattato l’argomento del marchio tridimensionale ossia di quei marchi che possono riguardare le forme dei prodotti e le loro confezioni. Va però sottolineato che, registrare un marchio tridimensionale, è possibile solo quando trattasi di forma non consueta, arbitraria o di fantasia (ne abbiamo parlato qui). 

Ribadiamo infatti che la caratteristica consiste proprio nel fatto che la forma possegga da sola un proprio carattere distintivo, significativamente peculiare e diverso dalle forme di settore analizzate. Ossia un consumatore deve essere in grado di associare un prodotto alla relativa azienda produttrice, alla sola vista della sua forma e senza il contributo del marchio o di ogni altra indicazione.

Spesso questo tipo di riconoscimento non è facile da ottenere come dimostra il caso della nota e antica azienda francese “Guerlain”, produttrice di profumi e cosmetici. In una sentenza il Tribunale dell’Unione Europea ha espresso parere favorevole circa la registrazione come marchio tridimensionale della forma del rossetto “Rouge G”, prodotto dalla prestigiosa azienda francese.

Secondo il Tribunale europeo, la forma del rossetto Guerlain possiede da sola un proprio carattere distintivo. L’iniziale richiesta era stata rifiutata dall’esaminatore Euipo e dalla Commissione dei ricorsi ma l’azienda francese non si è data per vinta e si è poi rivolta al Tribunale europeo. A detta del Tribunale europeo proprio l’elemento della forma costituisce quella distintività che necessita di avere un marchio tridimensionale per poter essere registrato: la stessa cioè risulta diversa e dissimile da quella che solitamente si trova sul mercato.

Un marchio tridimensionale costituito dalla forma del prodotto deve necessariamente allontanarsi in modo significativo dai consueti usi del settore interessato. Spesso, come nel caso di specie, non è facile ottenerne la registrazione e quindi l’attenzione verso il carattere distintivo costituisce un requisito imprescindibile.

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Il caso delle bottiglie di Vodka

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E’ possibile registrare un marchio tridimensionale solo quando trattasi di forma non consueta, arbitraria o di fantasia. Di recente l’Euipo ha rilevato la presenza di una forte distintività nella forma di alcune bottiglie di vodka.

L’Ente comunitario ha difatti precisato che un marchio acquisisce carattere distintivo se si discosta in modo significativo dalla norma o dagli usi del settore interessato. Un consumatore medio deve riconoscere il prodotto in quanto la forma è di mera fantasia e non ha nulla a che vedere con quella che deve obbligatoriamente avere: solo in questo caso sarà possibile la registrazione.

La regola generale che emerge da alcune sentenze in materia, è che la forma tridimensionale di un prodotto (o confezione) deve possedere, da sola, carattere di distintività, ossia un consumatore deve essere in grado di associare un prodotto alla relativa azienda produttrice, dalla sola vista della sua forma senza il contributo del marchio o di ogni altra indicazione.

Come può facilmente dedursi tale elemento non è però affatto semplice da connotare: a volte è successo che dei marchi tridimensionali siano stati registrati in una nazione ed abbiano invece ricevuto parere negativo nel momento in cui sono stati estesi a livello comunitario.

E’ importante inoltre che detta forma non abbia caratteristiche funzionali innovative, nel qual caso la tutela viene solitamente ottenuta tramite brevetti (ne abbiamo parlato qui).

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