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Quali i requisiti

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AGGIORNATO IL 04/08/2025

L’attuale situazione pandemica che ci ha visto impreparati nell’affrontare l’improvvisa emergenza covid, ha creato le premesse per volgere lo sguardo verso nuovi dispositivi medici, efficaci nell’impedire il propagarsi del coronavirus.

A tal proposito, proprio in occasione del lockdown, l’azienda italiana Isinnova si è ingegnata mettendo a disposizione stampe di valvole respiratorie con tecnologia 3d all’interno delle maschere da snorkeling Decathlon in modo da trasformarle in ventilatori per i reparti degli ospedali.

Vediamo nel dettaglio cos’è un dispositivo medico e quali caratteristiche deve avere.

Un dispositivo medico è uno strumento utilizzato in medicina per finalità diagnostiche e/o terapeutiche. Fa parte in buona sostanza della tecnologia medica (fonte wikipedia).

Pertanto un dispositivo medico, perché possa essere brevettato, deve possedere i requisiti propri dei brevetti, ossia

  • Novità: l’invenzione non deve essere già compresa nello stato della tecnica;
  • Attività inventiva: l’nvenzione non deve risultare in modo evidente dallo stato della tecnica,
  • Applicabilità industriale: l’oggetto dell’invenzione deve essere di utilizzo in campo industriale

Un brevetto sappiamo essere un diritto esclusivo, garantito dallo stato italiano, in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento in relazione ad un’invenzione nuova suscettibile di applicazione industriale che implica un’attività inventiva (art. 45 c.p.i) (ne abbiamo parlato qui). 

E’ importante che si tratti quindi di un dispositivo medico perchè la brevettazione non è possibile invece per i metodi chirurgici e terapeutici. Un altro esempio di dispositivo medico ai tempi del coronavirus è dato dalle maschere facciali ad uso medico c.d. “mascherine chirurgiche” che, secondo la normativa comunitaria devono quindi essere provviste del marchio Ce.

Invece per saperne di più circa la brevettazione dei vaccini, invitiamo a consultare questo articolo.

Vedi anche:

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Le conseguenze del lockdown

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AGGIORNATO IL 27/10/2025


  • Cosa succede se il titolare di un marchio non lo utilizza?
  • Il lockdown derivante dalla diffusione del coronavirus che conseguenze ha provocato?
  • Quali sono le ripercussioni sulla validità del marchio?

In generale è bene sapere che se il titolare di un marchio registrato in una determinata classe, non lo utilizza per 5 anni di seguito sui prodotti/servizi previsti per quella classe, potrebbe incorrere nella pena della decadenza per non uso del marchio.

E’ fatto salvo, però, il caso in cui il mancato uso sia giustificato da un motivo legittimo. Difatti, in questo caso, non vi è decadenza quando il mancato uso sia indipendente dalla volontà del titolare, come ad esempio la mancata concessione di un’autorizzazione o, come è accaduto quest’anno, quando l’ inutilizzo del marchio sia causato da eventi improvvisi ed imprevedibili.

Il mancato utilizzo dei marchi causato dal covid è pertanto legittimato da motivi di prevenzione della crescita epidemica e di salvaguardia di un interesse superiore qual è quello della salute pubblica.

Ma, invece, cosa si intende per uso del marchio?
Per uso si intende un utilizzo effettivo del marchio, non discontinuo o episodico, per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato. La prova d’uso potrà essere fornita ad esempio attraverso l’esibizione di fatture o anche dimostrando di aver promosso campagne pubblicitarie di promozione del logo.

Una pratica molto usata è la registrazione da parte del titolare di marchi simili a quello da lui effettivamente usato: parliamo in questo caso del cosiddetto marchio difensivo (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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