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Quando è illecito?

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Sappiamo che la produzione e/o distribuzione di merci contraffatte costituisce un illecito. Ma lo è anche il suo acquisto? E se sì, sempre?

Diciamo subito che se l’acquisto di prodotti esteri aventi un marchio contraffatto non è destinato ad uso personale, rientra nell’attività illecita e pertanto tale attività sarà perseguibile penalmente. E’ quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Europea.

In particolare riguardo l’acquisto da parte di un privato di merce contraffatta, la Corte di Giustizia Europea ha evidenziato un concetto importante: quando l’attività di acquisto avviene frequentemente e riguarda un certo volume di prodotti come ad esempio un lotto, si tratterà di attività commerciale destinata non certo al consumo personale ma alla vendita.

Quindi non commette reato chi acquista un paio di occhiali non originali piuttosto che un orologio contraffatto, se si tratta di acquisto singolo destinato esclusivamente ad uso personale.

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che deve essere valutato come “uso in commercio”, secondo quanto disciplinato dall’art. 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2008/95 anche l’attività di un privato che, pur non avendo e non esercitando un’attività commerciale, riceve dall’estero e distribuisce sul mercato prodotti palesemente non destinati all’uso privato senza il consenso del titolare del marchio.

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Bisogna pagare i diritti?

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AGGIORNATO IL 04/09/2023

musica-da-sottofondoLa domanda dalla quale partiamo è la seguente: la diffusione di musica di sottofondo in uno studio professionale comporta il pagamento dei diritti? Per rispondere citiamo il caso di un dentista che veniva inizialmente condannato a pagare i diritti alla Società consortile fonografici (Scf) salvo poi ottenere il ribaltamento della sentenza.

Il professionista presentava ricorso alla Corte di Cassazione, che lo accoglieva, avallando una sentenza del 2012 della Corte di Giustizia Europea avente come oggetto un contenzioso tra dentisti e Società consortile fonografici, già vinto in primo grado dai dentisti.

La Corte di Giustizia Europea riteneva che la diffusione di musica in studi di liberi professionisti non era assimilabile ad una diffusione in luogo pubblico, proprio perché uno studio dentistico non è un luogo aperto al pubblico ma è un luogo dove si esercita la professione privatamente previo appuntamento.

Per la Corte di Cassazione è valso lo stesso concetto: lo studio privato di un dentista non può essere considerato pubblico e quindi nessun compenso è dovuto. Ovviamente il principio può essere esteso a tutti i liberi professionisti, cioè si tratta di una sentenza valevole per tutti gli studi professionali privati.

Diverso invece il caso ad esempio di feste a carattere privato con musica dal vivo o registrata, in luoghi diversi dalla propria abitazione. Qui vige la normativa che tutela il diritto d’autore. In questo caso sarà obbligatorio pagare i diritti alla SIAE e sarà necessario attivarsi per le pratiche burocratiche finalizzate ad ottenerne il permesso.

Nel caso di un esercizio commerciale, invece, cosa succede se si intende riprodurre della musica di sottofondo? Ci si domanda cioè chi sia responsabile del pagamento dei diritti d’autore se la musica viene trasmessa tramite radio digitale. In questo caso se l’esercente si affida in buona fede al music provider non è responsabile (ne abbiamo parlato qui).

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