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Come proteggere la proprietà intellettuale

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AGGIORNATO L’01/09/2025

In una stampa 3d potrebbero coesistere più diritti di proprietà intellettuale, quali ad esempio brevetti di invenzione, modelli di utilità o modelli di design; ci si chiede pertanto quali potenziali problemi di proprietà intellettuale possono sorgere in seguito ad una stampa 3D.

In generale per stampa 3d si intende “la realizzazione di oggetti tridimensionali mediante la tecnologia della produzione additiva (unione di materiali stratificati), partendo da un modello grafico in 3d digitale” (fonte: Wikipedia).

La stampa in 3d, ormai divenuta di pubblico dominio, interessa svariati settori quali ad esempio quello nautico, dell’industria delle materie plastiche e manifatturiera, il settore dei gioielli, quello dentale etc.

Negli ultimi 5-6 anni, secondo un report dell’Ufficio Europeo dei Brevetti (EPO) sulla produzione additiva, le domande di brevetto per invenzioni di stampe in 3d hanno avuto un notevole incremento. Il punto di forza della stampa tridimensionale è l’economicità: oggi può essere attuata a basso costo e si presta a produrre svariati prodotti anche con estrema facilità di imitazione e contraffazione.

E veniamo al punto: ai sensi dell’art. 68 c.p.i., è illecito il comportamento di chi riproduce un trovato oggetto di brevetto (invenzione), ad esclusione di realizzazioni destinate ad uso privato e personale senza finalità commerciale. Quindi, in linea di massima, qualunque produzione e attuazione di invenzione oggetto di tutela brevettuale attraverso le stampanti 3d è da ritenersi illecita se a scopo commerciale.

L’utilizzo di stampe 3d crea numerose criticità nell’individuazione delle contraffazioni dei propri prodotti anche per la difficoltà di monitoraggio  delle imitazioni. Facciamo un esempio: supponiamo che un’impresa che fornisce servizi di stampa consegni il file del progetto dell’oggetto da stampare a terzi. Può accadere che questi ultimi utilizzino illecitamente il progetto in violazione di un diritto di proprietà intellettuale.

Di recente il Consiglio Europeo ha approvato definitivamente il pacchetto sulla protezione dei disegni e modelli. Si tratta di un aggiornamento della vigente legislazione in materia di disegni e modelli industriali che mira ad espandere la protezione degli stessi anche nel campo del digitale e della stampa 3D (ne abbiamo parlato qui).

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Quando è illecito?

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Sappiamo che la produzione e/o distribuzione di merci contraffatte costituisce un illecito. Ma lo è anche il suo acquisto? E se sì, sempre?

Diciamo subito che se l’acquisto di prodotti esteri aventi un marchio contraffatto non è destinato ad uso personale, rientra nell’attività illecita e pertanto tale attività sarà perseguibile penalmente. E’ quanto ha stabilito la Corte di Giustizia Europea.

In particolare riguardo l’acquisto da parte di un privato di merce contraffatta, la Corte di Giustizia Europea ha evidenziato un concetto importante: quando l’attività di acquisto avviene frequentemente e riguarda un certo volume di prodotti come ad esempio un lotto, si tratterà di attività commerciale destinata non certo al consumo personale ma alla vendita.

Quindi non commette reato chi acquista un paio di occhiali non originali piuttosto che un orologio contraffatto, se si tratta di acquisto singolo destinato esclusivamente ad uso personale.

La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che deve essere valutato come “uso in commercio”, secondo quanto disciplinato dall’art. 5, paragrafo 3, lettera c), della direttiva 2008/95 anche l’attività di un privato che, pur non avendo e non esercitando un’attività commerciale, riceve dall’estero e distribuisce sul mercato prodotti palesemente non destinati all’uso privato senza il consenso del titolare del marchio.

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due concetti tesi a limitare le controversie legali

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AGGIORNATO IL 30/05/2022

SEP e FRANDEsistono dei brevetti talmente essenziali in determinati ambiti tecnologici da costituire l’imprescindibile base di partenza per lo sviluppo di qualsiasi prodotto basato su quella determinata tecnologia; si tratta dei brevetti SEP, ossia “Standard Essential Patents”, cioè dei brevetti ritenuti indispensabili per la produzione in specifici ambiti tecnologici.

Li troviamo ad esempio nel campo dell’informatica e della telefonia mobile; in quest’ultimo caso le case produttrici di cellulari devono infatti necessariamente utilizzare dei brevetti SEP per collegarsi con le reti telefoniche esistenti. Fatta questa premessa, la domanda è: “può il titolare di un brevetto SEP concedere la licenza del brevetto stesso solo a chi vuole lui (magari per opportunità o strategia commerciale)?

La risposta è no, ma per chiarire facciamo un esempio: supponiamo che un soggetto sviluppi un prodotto che utilizza una tecnologia basata su un brevetto SEP. Avendo utilizzato un brevetto altrui (il SEP appunto), egli risulta formalmente un contraffattore e, di regola, potrebbe essere perseguibile.

Di fronte ad un brevetto SEP accade però che se il contraffattore è realmente intenzionato a negoziare con il titolare, quest’ultimo è obbligato per legge a concedergli la licenza. La legge è molto chiara: il mancato raggiungimento dell’accordo per mancanza di volontà del solo titolare costituisce abuso di posizione dominante e quindi una violazione della normativa antitrust.

Per intenderci, pertanto, chi è titolare di un brevetto SEP è obbligato ad offrirlo in licenza al contraffattore in regime FRAND (Fair, Reasonable And Non-Discriminatory) cioè a condizioni “eque, ragionevoli e non discriminatorie”. In questo modo il legislatore vieta la forma monopolistica essendo contra legem, proprio nell’ottica di una tutela del consumatore finale, onde evitare l’innalzamento del prezzo di acquisto di taluni prodotti, conseguente a costi di licenza elevati per tecnologie indispensabili (coperte appunto da brevetti SEP).

I brevetti concessi in licenza in regime FRAND dovrebbero quindi favorire il progresso tecnologico limitando le controversie legali: la conseguenza è un’apertura all’innovazione che farebbe crescere il mercato consentendone un più rapido innalzamento del livello di conoscenza, perchè, non dimentichiamoci che il vero fine di un brevetto è quello di favorire lo sviluppo nei più svariati ambiti (ne abbiamo parlato qui).

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un’innovazione nella lotta alla contraffazione

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younivocalPensate ad un qualcosa in grado di riconoscere senza margine di errore l’autenticità di un prodotto e di conseguenza utile strumento per combattere la contraffazione. Ebbene, un dispositivo del genere esiste ed ha il nome Younivocal; vediamo di cosa si tratta.

E’ un dispositivo digitale nato dalla mente creativa di quattro studiosi, vincitore di “Changemakers for Expo Milano 2015“, patrocinato da Expo e Telecom Italia; Younivocal è in grado di riconoscere l’autenticità di un prodotto onde contrastarne la contraffazione ed il furto. Si tratta di un’etichetta interattiva che utilizza la tecnologia NFC (Near Field Communication) e la firma digitale attraverso i certificati inseriti all’interno delle etichette.

L’etichetta può essere apposta su qualsiasi prodotto commerciale (abbigliamento, scarpe, borse, gioielli, cosmetica etc.) ed è dotata di un microchip con all’interno una firma digitale capace di comunicare con un qualsiasi smartphone; come funziona?

E’ di facile utilizzo, basta scaricare sul proprio smartphone un’apposita applicazione gratuita; dopo questa operazione entrando in un negozio per un qualsiasi acquisto, sarà sufficiente accostare l’etichetta al prodotto di interesse per ottenere la scheda completa dell’articolo con tutte le sue caratteristiche, tipologia e provenienza.

Ciò avviene con assoluta precisione perché il dispositivo è collegato ad una firma digitale e, pertanto, l’etichetta non potrà essere falsificata in alcun modo. La novità consiste anche nel fatto che in caso di furto sarà possibile fare una segnalazione in via anonima e potrà essere revocato il certificato di firma digitale identificando il prodotto come “rubato”.

La curiosità è che nulla esclude che questa tecnologia possa essere estesa anche per altre necessità simili; infatti i quattro ragazzi sostengono che potrebbe essere applicata anche ai collari digitali.

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