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cosa specificare in ogni classe

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AGGIORNATO IL 22/10/2024

classi registrazione marchiNel 2012 è stato chiarito che nel deposito di una domanda di registrazione marchio, è necessario specificare con chiarezza e precisione i prodotti/servizi da associare ad un marchio. Questo concetto è molto importante ed è stato parzialmente trattato in questo articolo.

Chiariamo meglio il concetto: prima di questa sentenza del 2012, si associava un marchio ad un’intera classe inserendo spesso la dicitura “tutta la classe” per comprenderne tutti i prodotti/servizi che ne facevano parte. Ora invece nella domanda di registrazione marchio dovranno essere indicati e specificati tutti i prodotti e servizi che ne fanno parte e che si intende associare al marchio.

Ciò significa che se il proprio marchio verrà utilizzato solo per alcuni prodotti/servizi di una determinata classe, gli altri dovranno essere scartati. In definitiva non è sufficiente scegliere la classe, bensì per ciascuna il richiedente deve elencare singolarmente tutti i prodotti/servizi che verranno contraddistinti dal marchio che si sta registrando.

Quando parliamo di classi ricordiamo che facciamo riferimento alla Classificazione Internazionale dei prodotti e servizi, comunemente nota come Classificazione di Nizza, ossia un elenco dove vengono riportati tutti i prodotti e servizi che possono essere associati ad un marchio.

L’uso della Classificazione di Nizza è obbligatorio per

  • il deposito di marchi nazionali nei Paesi membri dell’Accordo di Nizza
  • per i marchi comunitari presso l’EUIPO 
  • per quelli internazionali presso la WIPO

Un soggetto che intende registrare un marchio deve designare una o più classi nelle quali far valere il marchio e deve avvalersi della Classificazione di Nizza. 

Il 1° gennaio 2023 è entrata il vigore la 12^ edizione della classificazione di Nizza, pertanto tutti i marchi dovranno rispettare quella classificazione (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

cosa accade quando il titolo di un’opera ed un marchio sono uguali?

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AGGIORNATO IL 02/10/2023

diritto d'autore VS marchioSupponiamo che venga registrato un marchio identico al titolo di un’opera creata anteriormente ed ovviamente protetta dal diritto d’autore: in caso di controversia, è più forte il diritto d’autore o il marchio? Premettiamo che un caso del genere non ha una chiara ed inequivocabile soluzione, bensì richiede un esame di svariati fattori da parte di un legale specializzato.

Facciamo tuttavia delle considerazioni: la legge sul diritto d’autore protegge il titolo dell’opera contro terzi che lo utilizzano nello stesso ambito senza il consenso del suo autore; essa cioè garantisce al titolare dell’opera, la possibilità di vietare che il titolo dell’opera venga riprodotto senza il suo consenso.

Quando ciò avviene tra due opere la soluzione è quindi chiara e semplice, ma quando vengono a scontrarsi il titolo di un’opera ed un marchio, allora la situazione è più fumosa; per prima cosa occorrerebbe accertare se il titolo dell’opera anteriore può considerarsi notorio o meno.

Se si tratta di un titolo di indubbia notorietà, sarà possibile impedirne la successiva registrazione come marchio da parte di un terzo, proprio in virtù della sua popolarità (ricordiamo che il requisito della novità è fondamentale per la registrazione di un marchio).

Un altro fattore da considerare è quello relativo al confronto fra i settori di riferimento in cui insistono l’opera ed il marchio: se i settori di riferimento sono molto diversi tra loro, tali cioè da non generare confusione in un consumatore, non potrà essere impedita la registrazione come marchio del titolo dell’opera. È il caso, ad esempio, in cui si procede alla registrazione di un marchio nel settore dell’abbigliamento avente il titolo di un’opera teatrale poco nota.

Se invece i settori di riferimento del marchio e dell’opera sono uguali fra loro, potrà essere intentata un’azione legale di altra natura contro il marchio proprio a causa della confondibilità tra questo e l’opera.

Pertanto non vi è una regola ben precisa: l’esistenza del rischio di confusione va valutata in base al singolo caso, prendendo in considerazione tutti i fattori di rischio, in modo che nessun titolare possa subirne la confondibilità e sentirsi di conseguenza danneggiato.

Vedi anche:

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