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Hanno lo stesso significato?

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AGGIORNATO IL 24/04/2023

I termini “marchio”, “logo”, “brand” e “nome” vengono spesso confusi tra loro perché non si conoscono nel dettaglio le differenze. Facciamo chiarezza analizzandoli singolarmente.

Il termine “marchio” si riferisce genericamente a ciò che si intende registrare: è cioè il segno distintivo che contraddistingue un prodotto/servizio. Il marchio può essere contraddistinto soltanto da una dicitura (nel qual caso si tratta di un “marchio verbale”), oppure solo un’immagine grafica senza alcuna dicitura (in questo caso si tratta di un “marchio figurativo”) od infine immagine+dicitura (si tratta sempre di un “marchio figurativo”).

E’ importante avere le idee ben chiare prima di registrare un marchio; conoscerne cioè le differenze (tra marchio verbale e figurativo) in modo da fare la scelta giusta (ne abbiamo parlato qui).

Un “logo” invece si riferisce esclusivamente alla parte grafica di un marchio, ossia alla sua sola immagine: quando cioè si realizza un’immagine grafica per identificare la propria attività od un proprio prodotto/servizio, quella si identifica col termine “logo”. Parlare di “registrazione logo” o “registrazione marchio” è quindi sostanzialmente equivalente.

Il “brand” è sinonimo di marchio ma con una finalità di utilizzo del termine più ampia: racchiude anche la notorietà acquisita nel tempo dall’azienda e/o dal prodotto e l’impatto sul consumatore che ne è derivato grazie alle opportune strategie di comunicazione.

Il “nome” è il punto di partenza: è una parola, una frase, una dicitura ancora acerba che nasce dalla fantasia dell’uomo e che potrà essere o meno completata e arricchita dalla parte grafica e diventare un marchio.

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

cos’è e come ci si comporta di fronte ad un marchio famoso

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AGGIORNATO IL 01/02/2021

marchio coca colaCome regola generale non è possibile registrare un marchio uguale (o simile) ad uno famoso, anche se si desidera farlo in una classe diversa da quella del marchio noto.

La legge, infatti, riconosce al marchio noto una tutela ultramerceologica, cioè una tutela estesa a tutte le classi, anche se inizialmente quel marchio era stato registrato solo in una classe.

Quando un marchio è noto si può pertanto considerare tutelato in tutte le 45 classi della Classificazione di Nizza. Facciamo un esempio: consideriamo il marchio “Coca Cola” che, essendo noto, sarà tutelato non solo per la classe delle bibite ma anche per tutte le altre classi di prodotti e servizi. La stessa regola vale se il marchio che si intende registrare introduce altri termini in aggiunta a quello famoso come ad esempio “coca cola benefit”.

La tutela ultramerceologica garantita dalla legge serve ad impedire che dei terzi traggano un vantaggio economico dalla notorietà altrui, ma non solo; l’utilizzo da parte di terzi di quel marchio anche per prodotti non affini può generare confusione nel consumatore e creare un pregiudizio per il marchio celebre perchè il consumatore di fronte ad un marchio uguale ad uno noto (o che ne contiene una parte) lo collegherà immediatamente al prodotto o al servizio famoso ed alla sua qualità.

A questo punto sorge però la domanda “come sapere se un marchio è noto o meno?”;  per poter definire un marchio come noto si fa solitamente riferimento ad alcuni fattori, quali la presenza diffusa sul mercato, gli investimenti pubblicitari, la conoscenza e riconoscibilità tra gli utenti. Ricordiamo che il titolare del marchio non noto che cerca di avvantaggiarsi della notorietà dell’altro, rischia che gli venga fatta opposizione od anche una richiesta di risarcimento danni.

A tal proposito un fenomeno che merita di essere menzionato riguarda l’attuale figura degli Influencers. L’uso di marchi notori altrui da parte di questi ultimi sui social media senza autorizzazione, è illecito quando ha natura commerciale e scopo pubblicitario. L’associazione tra i prodotti dell’Influencer e quelli contraddistinti dal marchio noto crea confusione nel consumatore e questa condotta illecita lede i diritti esclusivi del titolare del marchio in pregiudizio della sua notorietà (ne abbiamo parlato qui).

Vedi anche:

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