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Il Brevetto Italiano

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AGGIORNATO L’11/10/2021

brevetto 1794Un Brevetto è un diritto esclusivo, garantito dallo Stato italiano, in forza del quale viene conferito un monopolio temporaneo di sfruttamento in relazione ad un’invenzione nuova suscettibile di applicazione industriale che implica un’attività inventiva (art. 45 c.p.i).

In pratica un’invenzione è la soluzione di un problema tecnico sino ad allora irrisolto e sconosciuto a qualunque persona esperta del ramo. Esso può consistere in un nuovo prodotto, in un nuovo procedimento o in un miglioramento di un prodotto o di un procedimento già esistente. Questo requisito non è tuttavia sufficiente, ve ne sono altri che limitano di fatto la brevettabilità di un’invenzione. L’art. 45 c.p.i. stabilisce che non sono reputate brevettabili invenzioni aventi ad oggetto:

  • le scoperte, le teorie scientifiche e i metodi matematici, i metodi per il trattamento chirurgico, terapeutico o di diagnosi del corpo umano o animale;
  • i piani, i principi e i metodi per attività intellettuale, per gioco o per attività commerciali e i programmi per elaboratori;
  • le presentazioni di informazioni;
  • le razze animali e i procedimenti essenzialmente biologici per l’ottenimento delle stesse, a meno che non si tratti di procedimenti microbiologici o di prodotti ottenuti mediante questi procedimenti.

In pratica non sono considerate brevettabili le semplici intuizioni oppure le semplici idee prive di qualsiasi attuazione concreta; la legge chiarisce inoltre che deve trattarsi di un’invenzione dotata di:

NOVITA’

Un’invenzione è considerata nuova se non è compresa nello stato dell’arte esistente al momento del deposito della domanda di brevetto. Lo stato dell’arte è costituito da tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico, in qualunque parte del mondo, prima del deposito della relativa domanda di brevetto. Ad esempio, se un’invenzione identica a quella oggetto della domanda di brevetto è già stata esposta in una fiera, da quel momento in poi essa farà parte della tecnica nota e non potrà più essere brevettata.

Anche la predivulgazione dell’invenzione fatta dallo stesso inventore, può essere motivo di nullità. Ad esempio, ciò accade con la semplice comunicazione di un trovato brevettuale ad un numero indeterminato di persone a condizione, però, che esse siano in grado di apprendere gli elementi essenziali e caratteristici del trovato e, di conseguenza, di attuare l’invenzione (ipotesi che non ricorre laddove i soggetti posti a conoscenza dell’invenzione siano obbligati a mantenere il segreto o siano persone inesperte, incapaci di comprendere e di attuare o fare attuare da altri l’invenzione; cfr. Tribunale di Monza, 25 gennaio 2005).

E’ decisamente consigliabile, pertanto, osservare il più rigoroso segreto ed evitare di divulgare un’invenzione prima di aver depositato un brevetto che copra adeguatamente l’invenzione poiché, come detto, tale divulgazione può rendere nullo, per difetto di novità, il successivo deposito della domanda di brevetto. Qualora fosse necessario comunicare a terzi informazioni confidenziali inerenti l’invenzione, far sottoscrivere accordi di segretezza che li obblighino a non divulgare informazioni in maniera non autorizzata.

ATTIVITA’ INVENTIVA

Ai sensi dell’art. 48 c.p.i. sussiste attività inventiva quando l’invenzione, per una persona esperta in quel particolare campo tecnologico, non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. In pratica si ritiene che manchi attività inventiva se il nuovo trovato poteva essere realizzata da qualsiasi tecnico del settore sulla base della tecnica anteriore esistente alla data di deposito del brevetto.

Interessante evidenziare che è stata reputata non brevettabile l’applicazione di una precedente invenzione ad un campo diverso da quello in cui l’invenzione originaria è stata concepita, poiché il tecnico medio del settore avrebbe potuto arrivare senza difficoltà alla soluzione tecnica proposta dal secondo brevetto. In conclusione, l’attività inventiva presuppone che il trovato, per una persona esperta del ramo, non risulti in modo evidente dallo stato della tecnica.

INDUSTRIALITA’

Secondo l’art. 49 c.p.i. un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola. Conseguenza di ciò è che un’invenzione non può essere un semplice processo intellettuale, ma deve poter essere utile e deve essere in grado di generare effetti pratici e concreti.

Infine, ai sensi dell’art. 50 c.p.i., non possono costituire oggetto di brevetto le invenzioni la cui attuazione è contraria all’ordine pubblico o al buon costume.

I diritti di proprietà industriale hanno una durata di 20 anni dalla data di deposito nel caso di brevetti per invenzione industriale, 20 anni dalla data di concessione nel caso di privative per nuove varietà vegetali, di 10 anni dalla data di deposito per modelli di utilità, a partire dalla data del deposito; a due condizioni: che il suo oggetto abbia attuazione e che siano regolarmente pagate le relative spese di mantenimento (ne abbiamo parlato qui).

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Differenze tra modello di utilità ed invenzione o design

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AGGIORNATO IL 27/11/2023

invenzione_brevetto_edison

Un errore comune è quello di confondere i modelli di utilità con le invenzioni o con il design.

Attraverso il modello di utilità ci si limita soltanto a migliorare l’efficacia, la comodità di applicazione o di impiego di un oggetto esistente. L’invenzione invece, al contrario, presuppone la creazione di un nuovo oggetto o procedimento.

Facciamo un esempio: un nuovo attrezzo di lavoro potrebbe essere oggetto di brevettazione per invenzione, mentre l’impiego di una nuova impugnatura per lo stesso attrezzo potrebbe essere oggetto di un modello di utilità.

Un trovato che, pur presentando il requisito della novità, difetti di attività inventiva, non può essere tutelato come brevetto per invenzione, ma può trovare invece tutela come modello di utilità in virtù di una sua originalità sul piano dell’efficacia e della comodità di impiego.

Il modello di utilità si distingue chiaramente anche dal design. Il modello di utilità appartiene alla famiglia dei brevetti e si ricorre ad esso quando si riesce a conferire ad un prodotto industriale già noto, una particolare efficacia o comodità di applicazione o di impiego magari modificandone la forma.

Il termine “design” invece, si riferisce unicamente agli aspetti estetici o decorativi di un prodotto, mentre quelli funzionali (la citata nuova impugnatura) rientrano nell’ambito di protezione dei modelli di utilità. Un modello di design per essere valido deve possedere determinati requisiti (ne abbiamo parlato qui).

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