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Tutela dell’industrial design

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Un oggetto di industrial design deve possedere, oltre al requisito della creatività, anche quello del valore artistico per poter godere della protezione del diritto d’autore (art. 2 n. 10 legge sul diritto d’autore). L’oggetto deve cioè essere idoneo a suscitare una sorta di emozione estetica oltre alla creatività/originalità delle sue forme. Lo ha anche ribadito la Corte di Cassazione in una recente sentenza.

Un oggetto di industrial design, dall’inglese “design” (progetto) e “drawing” (disegno), è destinato ad essere prodotto industrialmente, cioè in serie attraverso l’ausilio di macchine. Secondo la legge sul diritto d’autore, anche l’oggetto di industrial design, sussistendone i presupposti, matura i diritti propri della disciplina autoriale:

  1. il diritto morale di paternità dell’opera che è personale, inalienabile e comprende anche il diritto all’integrità dell’opera, cioè alla sua tutela da modifiche prive di consenso del suo autore;
  2. il diritto esclusivo di sfruttamento dell’opera invece, cioè il diritto di diffusione e riproduzione, può essere ceduto o alienato previa autorizzazione del suo autore (ne abbiamo parlato qui). 

Circa il concetto di natura artistica o meno di un oggetto dell’industrial design, non vi è una definizione ben precisa ma lo si valuta in base alla presenza di caratteristiche estetiche valutabili attraverso dei parametri quali ad esempio la pubblicazione dell’oggetto su riviste a tema, come anche la sua esposizione all’interno di manifestazioni, mostre, musei etc., o l’aver ricevuto premi che gli hanno conferito apprezzamenti vari in ambienti culturali, insomma aver acquisito anche una certa notorietà. Il valore artistico andrà poi valutato caso per caso.

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