IGP UE non-agri
Nuovo sistema europeo di tutela
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È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo che adegua l’ordinamento italiano al Regolamento UE 2023/2411 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Il provvedimento è entrato in vigore il 7 maggio 2026, rendendo pienamente operativo in Italia il nuovo sistema europeo di tutela delle IGP UE non-agri.
Il decreto individua innanzitutto l’autorità competente per la fase nazionale di registrazione nel Ministero delle imprese e del Made in Italy (MIMIT), che opera attraverso la Direzione Generale per la Proprietà Industriale – Ufficio italiano brevetti e marchi (DGPI-UIBM).
Particolare rilievo assumono le disposizioni dedicate alla procedura nazionale di registrazione, che disciplinano la presentazione delle domande da parte dei soggetti richiedenti tramite il portale telematico dell’UIBM (artt. 4 e 5), l’esame di ricevibilità e merito (art. 6), la fase di opposizione nazionale (7-11) e la fase di decisione con il successivo inoltro delle domande (artt. 12-16) all’EUIPO, l’Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale che si occuperà della fase di registrazione a livello UE. Nella fase istruttoria dell’esame nazionale è riservato un ruolo alle Regioni nel cui territorio ricade la produzione oggetto di registrazione.
Il decreto interviene inoltre sul sistema dei controlli, le cui funzioni amministrative sono sempre in capo al MIMIT – DGPI-UIBM, prevedendo verifiche sul rispetto dei disciplinari di produzione e sul corretto uso delle denominazioni protette (art. 20). Il MIMIT – DGPI-UIBM può delegare talune funzioni afferenti ai controlli a uno o più organismi di certificazione, mentre si avvale della Guardia di Finanza per lo svolgimento dei compiti di monitoraggio dell’uso di nomi registrati e alla quale possono essere delegati compiti ispettivi.
Il testo introduce infine un apparato sanzionatorio specifico per le violazioni delle norme in materia di indicazioni geografiche dei prodotti artigianali e industriali (artt. 21 e 22), con sanzioni amministrative che vanno da alcune centinaia di euro a 24.000 euro a seconda delle fattispecie delle violazioni.
Per saperne di più consultare il seguente link:
Fonte (UIBM)
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