Area Info

In questa sezione potrai trovare una risposta a qualunque tuo dubbio o quesito riguardante brevetti, marchi, disegni, modelli, diritto d’autore, aspetti legali e molto altro. La consultazione della nostra vastissima banca dati di articoli è totalmente GRATUITA.

Per iniziare digita l'argomento di cui vuoi informazioni:

Titolarità e sfruttamento economico

___________

L’art. 65 del Codice dei Diritti di Proprietà Industriale dispone che quando un’invenzione viene realizzata dal dipendente di un ente pubblico, in particolare da un ricercatore universitario, lo stesso sarà titolare esclusivo dei diritti derivanti dall’invenzione brevettata di cui è autore. In caso di più autori, dipendenti delle università o in generale delle pubbliche amministrazioni, i diritti derivanti dall’esclusiva brevettuale appartengono a tutti in modo equo, salvo diversa pattuizione.

L’inventore però, una volta presentata la domanda di brevetto, sarà tenuto a darne comunicazione all’amministrazione, la quale stabilisce l’entità della percentuale a lei spettante in conseguenza dello sfruttamento economico del brevetto. Qualsivoglia tipo di sfruttamento e/o commercializzazione e/o utilizzazione economica dell’invenzione brevettata, fa sorgere infatti il diritto per l’amministrazione di percepire una quota compresa tra il 30% ed il 50% dei proventi derivanti da tale uso, commercializzazione o sfruttamento.

Può accadere però che l’inventore decida di non dare seguito allo sfruttamento industriale ed economico del brevetto nel termine dei 5 anni dalla data di rilascio dello stesso. In questo caso la pubblica amministrazione, di cui l’inventore era dipendente al momento della creazione dell’invenzione, acquisisce automaticamente un diritto gratuito, anche se non esclusivo, di sfruttamento dei diritti patrimoniali ad essa connessi, fermi restando i diritti morali che continuano a spettare all’inventore. L’acquisizione di tale diritto da parte dell’amministrazione non sarà però valido nel caso in cui la mancata attuazione dell’invenzione dipenda da cause del tutto indipendenti dalla volontà degli autori.

Nel caso di aziende private invece, quando il dipendente di un’azienda mette a punto un’invenzione e la brevetta, sorgono dei diritti in capo sia al datore di lavoro che allo stesso dipendente, a seconda dell’oggetto del rapporto di lavoro.

Chiariamo meglio il concetto: se il dipendente viene retribuito al fine di sviluppare nuove invenzioni, i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro (fermo restando che i diritti morali restano in capo al dipendente), invece qualora l’invenzione sia stata sviluppata da un dipendente a cui spettano mansioni differenti dall’attività inventiva, i diritti patrimoniali spettano al datore di lavoro. Quest’ultimo verserà al dipendente inventore un “equo premio” in denaro, il cui importo, secondo quanto stabilito dal Codice, deve essere quantificato in base a diversi fattori, quali ad esempio la retribuzione percepita, l’importanza del brevetto e le mansioni svolte. (ne abbiamo parlato qui). 

Vedi anche:

registra un marchio ONLINE     ----------VIDEO---------- Marchi e Loghi

Invenzioni di dipendenti pubblici e privati Esprimi un giudizio su questo articolo
5.00/5 1 voti

Categorie